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Giovani e alcool. Il Comune di Modena scopre l'acqua calda multando i genitori dei minorenni ubriachi per strada. Cambiare le norme penali di riferimento
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Comunicato di Vincenzo Donvito
9 ottobre 2009 10:56
 
Le ordinanze dei Comuni per le questioni di ordine pubblico sono spesso creative ed esclusivamente pubblicitarie. Dopo quella di Bologna coi cani anti-droga davanti alle scuole con risultati ZERO (*) ora tocca a Modena. Il consiglio comunale ha approvato all'unanimita' un'ordinanza del Sindaco Giorgio Pighi sul fenomeno dell'alcolismo e i minori (*). Ci sono gia' le leggi nazionali su questo, ma evidentemente al nostro Sindaco non bastano. L'ubriachezza molesta e' punita di per se' (art.688 cp - nota 1), cosi' come quando illeciti o reati sono commessi da minori sono i genitori che ne pagano le conseguenze economiche. Ma nonostante questo, il primo cittadino di Modena ha voluto ribadire il tutto nella sua ordinanza e -consapevole o meno poco importa- ha messo il dito sulla piaga: la diffusa prassi di non applicare questo articolo del codice penale, che' se invece lo fosse, avremmo ancora piu' gente con fedine penali sporche, in galera o con debiti verso lo Stato.
L'art.688 punisce la condizione di ubriachezza in luogo pubblico o aperto al pubblico, cioe' uno status, un comportamento individuale anche se questo non da' fastidio a nessuno. Di questo ne sono ben consapevoli coloro che devono far rispettare la legge e, quando trovano un ubriaco per strada, a seconda dei casi, lo portano a casa o al pronto soccorso piuttosto che denunciarlo penalmente. Diverso, ovviamente, il caso in cui la condizione di ubriachezza e' molesta. Ma -come anche ribadito dal Sindaco di Modena- deve essere punito anche 'il comportamento... sonnolento'.
Ordinanza inutile e legittima: se voleva essere un incentivo alla lotta contro l'alcolismo, non dara' risultati. I ragazzi i cui genitori pagheranno 100 euro per la loro ubriachezza si "faranno un baffo" del Sindaco e dei loro genitori e continueranno ad ubriacarsi (per non farlo o moderare il loro rapporto con l'alcool i meccanismi punitivi non danno mai risultati duraturi, a differenza di quelli dell'informazione e dell'educazione... ma con anche la tv di Stato piena di pubblicita' di alcolici si va poco lontano....).
Un risultato pero' si avra': sara' messa ancor piu' in evidenza l'assurdita' di questo articolo 688 che non punisce solo i danni o le molestie che si fanno agli altri, ma i presunti danni che si fanno a se stessi.

(1) Art.688 - Ubriachezza
Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire ventimila a quattrocentomila.
La pena è dell'arresto da tre a sei mesi se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o l'incolumità individuale.
La pena è aumentata se la ubriachezza è abituale.

 
 
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