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revoca della patente HELP
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Lettera 
20 settembre 2012 0:00
 
Subito revoca della patente, perché non piu' in possesso dei requisiti morali dopo esser stato condannato a 9 mesi di pena sospesa per droga. Leggendo nel sito, ho trovato che la revoca si attua per pene superiore a 3 anni, vorrei magari saperne di piu' da voi, cosa posso fare a chi mi devo rivolgere.Ho fatto gia un ricorso al TAR, ma con esito negativo,se potete aiutatemi....grazie
Michele, da Sant'antonio Abate (NA)

Risposta:
questo il testo in vigore del primo comma dell'art. 120 del c.d.s.
"Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all’articolo 116.
1. Non possono conseguire la patente di guida, il certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all’articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma (689)." Il secondo comma specifica poi che se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida.
Come vede la norma non lascia alcuna discrezionalità all'amministrazione. Purtroppo, dunque, non ci sono spazi per un'ulteriore difesa, nemmeno per un'eventuale questione di legittimità costituzionale della norma (che comunque andrebbe approfondita meglio) avendo lei già esperito il ricorso in sede amministrativa.
 
 
 
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