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Patente ritirata art. 75 del D.P.R. 309/90
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Lettera 
21 febbraio 2024 0:00
 
Buongiorno,
il 28/01/24 mi è stata ritirata dai Carabinieri della prov. di Roma la patente di guida in seguito alla violazione art. 75 del D.P.R. 309/90.
Ad oggi sono passati 12 giorni dal ritiro, ho sentito la prefettura di Roma e mi hanno detto che la patente non risulta ancora nei loro uffici.
Mi hanno anche detto che potevo recuperare la patente trascorsi i 30 giorni dal ritiro.
Ho letto che se entro 20 giorni dal ritiro (periodo perentorio) la prefettura non emette il provvedimento, il 21 esimo giorno può essere inviata istanza di restituzione. Ma la prefettura mi ha risposto :
"NEL CASO, COME IL SUO, DI RITIRO DEL TITOLO DI GUIDA DA PARTE DELLE FF. OO, IN SEGUITO A CONTESTAZIONE DELL'ART. 75, 3 COMMA, NON VIENE EMESSA ALCUNA DISPOSIZIONE DA PARTE DEL PREFETTO." -- E' corretto????
Cosa mi consiglia di fare?
richiedere istanza di restituzione dopo 21 giorni o attendere 31 giorni, come indicato dal Prefetto?
Grazie
F, dalla provincia di RM

Risposta:
l'art. 75 prevede che la patente sia ritirata per 30 giorni, potrà quindi recarsi in Prefettura per la restituzione. Sarà poi convocato dal prefetto per un colloquio, a seguito del quale deciderà se limitarsi ad un ammonimento (più plausibile in caso si tratti del primo episodio) o se imporre il ritiro della patente da 1 a 3 mesi. La decisione del prefetto è impugnabile presso il giudice di pace.
 
 
 
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