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Cannabis e art 187 del codice della strada
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Lettera 
10 luglio 2015 0:00
 
Circa un mese fa mio figlio di 19 anni ha avuto un incidente in autostrada che fortunatamente non ha comportato danni fisici e non ha coinvolto altri veicoli. Avendo riportato una contusione al piede destro mio figlio veniva accompagnato in ospedale e sottoposto al prelievo di campioni di sangue e urine, come richiesto dalla pattuglia della polizia stradale che era intervenuta.
Il giorno dopo ci è stato comunicato che mio figlio era risultato positivo al test per la cannabis, ho avuto modo di leggere la comunicazione dell'ospedale e nel modulo inviato alla polizia non si faceva riferimento ad una particolare analisi, quindi sangue, urina oppure sangue e urina.
Per me e mia moglie è stata una doccia fredda, mio figlio è astemio e non fuma, però come lui stesso ha ammesso ha fatto saltuariamente uso di marijuana. Nella fattispecie aveva fumato una cartina circa 24 ore prima dell'incidente, in pratica la sera precedente, ad una festa cui aveva partecipato con degli amici.
Il giorno dell'incidente era comunque lucido come posso confermare io, dei testimoni e la pattuglia della polstrada intervenute sul luogo dell'incidente.
La polizia quindi ha provveduto al ritiro della patente e ha steso un verbale nel quale pur non facendo alcun riferimento ad uno stato di alterazione psicofisica viene applicato l'articolo 187.
Vi scrivo per aver da voi un consiglio sulla linea da tenere.
Mio figlio così come non ha avuto problemi ad ammettere, al cospetto dell'ispettore della polstrada, di aver fumato cannabis la sera prima di quella dell'incidente ha dichiarato che non lo farà più, infatti era convinto che fosse lecito e non sapeva che i metaboliti non rimanessero così a lungo nel nostro organismo.
Come dicevo è trascorso più di un mese dall'incidente, ho parlato con un amico avvocato il quale mi ha suggerito di non fare assolutamente nulla.
Ringraziandovi per l'attenzione porgo cordiali saluti
Carlo, da Rende (CS)

Risposta:
bisogna distinguere due diversi illeciti:
1. illecito amministrativo, cui conseguono eventualmente SOLO sanzioni amministrative (da parte del Prefetto) quali la sospensione della patente. Legga l'art. 75 del dpr 309:
http://www.altalex.com/documents/news/2014/07/18/testo-unico-sulla-droga-titolo-viii-della-repressione-delle-attivita-illecite
Questo avviene quando gli agenti accertatori segnalano al Prefetto che una persona è stata trovata in possesso di stupefacenti per uso personale. Il Prefetto poi deciderà sulle sanzioni amministrative (oppure anche un semplice ammonimento, se è la prima volta). Nel caso di suo figlio, è dubbio però che abbiano fatto tale segnalazione, in quanto non è stato trovato in possesso di alcunché. Se la patente fosse stata ritirata ai sensi dell'art. 75, sarebbe un provvedimento illegittimo e immediatamente impugnabile.
2. illecito penale, ovvero guida in stato di alterazione (art. 187 Codice della strada). Ma in questo caso, l'accusa dovrà dimostrare che suo figlio stava effettivamente guidando in stato di alterazione psicofisica. Non è sufficiente che nelle analisi vi siano delle tracce di cannabis; deve esserci presenza sufficiente della sostanza da indicare, secondo la miglior scienza, che suo figlio era sotto l'effetto al momento in cui è stato fermato. Aver fumato uno spinello 24 ore prima di mettersi alla guida è perfettamente lecito!
A questo punto sarà il PM a decidere se archiviare, oppure chiedere il rinvio a giudizio. In ogni caso, consigliamo di seguire le istruzioni di un vostro legale (penalista!) di fiducia.
A nostro avviso, ci sono anche gli estremi per ricorrere al giudice di pace contro il sequestro della patente. Anche per questo è consigliabile rivolgersi ad un suo legale di fiducia.
 
 
 
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