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cancellazione dati dal ced (o sdi)
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Lettera 
7 marzo 2015 0:00
 
come da titolo, chiedo informazioni riguardanti la possibilità di cancellare i dati relativi ad una segnalazione per art.75 (possesso ad uso personale) dal database interforze. Ho già letto un vostro intervento su questo sito
droghe.aduc.it/lettera/cancellazione+dati+dopo+ammonizione+prefetto_241394.php
e vorrei porre alla vostra attenzione questa Intervista al Nucleo investigativo dei Carabinieri di Firenze
www.sostanze.info/sites/default/files/documenti/art.75_perquisizioni_sequestro_di_sost
anze.__sostanze.info_ne_parla_con_il_nucleo_investigativo_dei_carabinieri_di_firenze
__0.pdf
in cui si dice che
"Quando l’interessato abbia provveduto ad adempiere alle prescrizioni o ai divieti irrogati nell’ambito del procedimento amministrativo di cui all’art.75 DPR 309/90 (divieto di espatrio; divieto di conseguire il porto d’armi e di detenere armi, munizioni ed esplosivi; divieto di conseguire la patente di guida), le relative segnalazioni saranno revocate, affinchè non restino ingiustificatamente all’interno della Banca Dati.
"premettendo che il mio si è concluso archiviato con un invito a non fare piu uso di stupefacenti.
Ora, cosa significa?posso effettivamente richiederne cancellazione? e se sì, c'è un tempo minimo o basta la conclusione del procedimento?
Come faccio eventualmente a cancellarlo?
Trovo pochissime info in rete in merito!!!
grazie mille
Gianluca, da Roma (RM)

Risposta:
il consiglio è di scrivere una raccomandata a/r alla Direzione centrale della polizia criminale presso il Ministero dell'Interno (http://www.interno.gov.it/it/ministero/dipartimenti/dipartimento-pubblica-sicurezza/direzione-centrale-polizia-criminale) ai sensi dell'art. 10, comma 3, della l. 121/1981, chiedendo la cancellazione dei suoi dati.
Se non otterrà la cancellazione, potrà adire il Tribunale per ottenere un controllo ed eventualmente la cancellazione.
Qui la norma di riferimento (art. 10, l. 121/81):
1. Il controllo sul Centro elaborazione dati e' esercitato dal
Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla
legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro
possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi
soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate
nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di
un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata
l'erroneita' o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o
l'illegittimita' del loro trattamento, l'autorita' precedente ne da'
notizia al Garante per la protezione dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati puo' chiedere
all'ufficio ((di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo
5))la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la
loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano
trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di
regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al
richiedente, non oltre trenta giorni dalla richiesta, le
determinazioni adottate. L'ufficio puo' omettere di provvedere sulla
richiesta se cio' puo' pregiudicare azioni od operazioni a tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione
della criminalita', dandone informazione al Garante per la protezione
dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che
lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in
violazione di disposizioni di legge o di regolamento, puo' chiedere
al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di
compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica,
l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima
dei dati medesimi.
 
 
 
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