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art. 75 dpr 309/90
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Lettera 
21 marzo 2014 0:00
 
Come è possibile opporsi al provvedimento di archiviazione con richiamo ex art. 75 dpr 309/90 è possibile dato che, in assenza di sanzioni, il ricorso al giudice di pace sembrerebbe precluso?
La via è quella del ricorso al ministero degli interni entro 30 gg dalla notifica del provvedimento?
Marco, da Solbiate Olona (VA)

Risposta:
dalla lettura della norma le opposizioni possibili sono solo quelle di seguito riportate:
1. Avverso l'ordinanza con cui il prefetto ritiene fondato l'accertamento e convoca la persona segnalata puo' essere proposta opposizione al giudice di pace, entro il termine di dieci giorni dalla notifica all'interessato. Nel caso di minore l'opposizione viene proposta al Tribunale per i minorenni. Valgono per la competenza territoriale in merito all'opposizione gli stessi criteri indicati al comma 13.
9. Al decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1 e eventualmente formula l'invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento della notifica all'interessato, puo' essere fatta opposizione entro il termine di dieci giorni dalla notifica stessa, davanti al giudice di pace, e nel caso di minorenne al Tribunale per i minorenni, competente in relazione al luogo come determinato al comma 13. Copia del decreto e' contestualmente inviata al questore di cui al comma 8I,
Riteniamo, dunque, che l'ipotesi da Lei descritta rientri tra quelle previste dal comma 9 dovendosi procedere come indicato nel testo.
 
 
 
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