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Cannabis, importante pronuncia Corte d’Appello di Bologna: la detenzione di 1 kg è fatto di lieve entità se non c’è perizia tossicologica sul Thc
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Comunicato 
19 luglio 2013 12:45
 
La Corte d’Appello di Bologna ha compiuto un ulteriore importante passo nella distinzione tra cd. droghe leggere e droghe pesanti, così barbaramente negata dalla legge Fini-Giovanardi e dal sistema tabellare.
La Terza Sezione Penale, alla odierna udienza, ha dichiarato il principio per cui, in assenza di perizia tossicologica che attesti il livello di thc contenuto nella sostanza lorda, si deve ravvisare l'operatività ed applicabilità dell'ipotesi di lieve entità (l'attenuante di cui all'art. 73, comma 5) nel caso in cui l'imputato non possa affermare che lo stupefacente detenuto era destinato ad un uso esclusivamente personale.
Nel caso specifico la contestuale detenzione di 900 grammi di marijuana e di 100 grammi di hashish ha comportato per due giovani, che erano assistiti e difesi dall'avv. Carlo Alberto Zaina, consulente legale Aduc, assieme all'avv. Falco di Brindisi, la condanna alla pena di 2 anni e 4 mesi per uno (che era imputato anche di resistenza e minacce) e di 2 anni con sospensione condizionale per l'altro che non aveva altre accuse al di fuori di quella di detenzione illecita in concorso.
L'impossibilità di stabilire il grado di purezza dell'hashish o della marijuana e, quindi, il numero di dosi o di quantità massime detenibili e derivabili, diviene quindi ostacolo insormontabile per il giudice (a livello interpretativo) e legittima un trattamento pro reo di maggiore favore anche in presenza di quantitativi lordi importanti come quello in oggetto (circa 1 kg).
Il narcotest diviene un mero indicatore della presenza di principi attivi e null'altro.
La Corte ha tenuto in conto anche il fatto che certamente una parte importante e preponderante dello stupefacente era destinata al fabbisogno personale dei detentori e non vi era alcuna prova di spaccio, in quanto i due giovani erano stati colti all'atto di detenere.
E', comunque, questo un altro implicito passo verso una distinzione del trattamento sanzionatorio della cannabis, per la sua minore offensività, rispetto alle cd. droghe pesanti.
 
 
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