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Testo e risultati del referendum del 18 e 19 aprile 1993
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Normativa 
18 aprile 1993 17:16
 
Testo referendum abrogativo delle sanzioni penali per i consumatori e delle norme che limitano la libertà del medico

"Iniziativa annunciata nella ``Gazzetta Ufficiale'' del 28 settembre 1991 n. 228"
I sottoscritti cittadini italiani richiedono referendum popolare abrogativo - ai sensi dell'art. 75 della Costituzione e in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 - sul seguente quesito: "Volete voi che siano abrogati l'articolo 2, comma 1, lettera e), punto 4 (i limiti e le modalità di impiego dei farmaci sostitutivi); l'articolo 72, comma 1 (E' vietato l'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV, previste dall'articolo 14. E' altresì vietato qualunque impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope non autorizzato secondo le norme del presente testo unico); l'articolo 72, comma 2, limitatamente alle parole ``di cui al comma 1''; l'articolo 73, comma 1, limitatamente alle parole ``e 76''; l'articolo 75, comma 1, limitatamente alle parole ``in dose non superiore a quella media giornaliera, determinata in base ai criteri indicati al comma 1 dell'art. 78''; l'articolo 75, comma 12, limitatamente alle parole ``rendendolo edotto delle conseguenze cui può andare incontro. Se l'interessato non si presenta innanzi al prefetto, o dichiara di rifiutare il programma ovvero nuovamente lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto ne riferisce al procuratore della Repubblica presso la pretura o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, trasmettendo gli atti ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'art. 76. Allo stesso modo procede quando siano commessi per la terza volta i fatti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.''; l'articolo 75, comma 13, limitatamente alle parole ``e nell'art. 76''; l'articolo 76; l'articolo 78, comma 1, limitatamente alle lettere b) (le metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle ventiquattro ore) e c) (i limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere); l'articolo 80, comma 5 (Le sanzioni previste dall'art. 76 sono aumentate nella misura stabilita dal presente articolo quando ricorrono le circostanze ivi previste, eccettuata quella indicata dal comma 2); l'articolo 120, comma 5 (In ogni caso, salvo quanto previsto al comma 6, e dopo aver informato l'interessato del proprio diritto all'anonimato secondo quanto previsto dai commi 3 e 6, essi debbono inoltrare al predetto servizio una scheda sanitaria contenente le generalità dell'interessato, la professione, il grado di istruzione, i dati anamnestici e diagnostici e i risultati degli accertamenti e delle terapie praticate.); l'articolo 121, comma 1 (L'esercente la professione medica che visita o assiste persona che fa uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope deve farne segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio. La segnalazione avviene fermo restando l'obbligo dell'anonimato) del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ``Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossico-dipendenza''?".

ESITO REFERENDUM:
(votazioni del 18 e 19 aprile 1993)
RISULTATI DEFINITIVI
I DATI DELLE 89.376 SEZIONI:
VOTANTI 77,0%
SI' 55,3%
NO 44,7%
 
 
 
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