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Decreto Ministeriale 20 ottobre 1975
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Normativa 
20 ottobre 1975 16:52
 
Il Ministro per la sanità:
Vista la legge 22 ottobre 1954, n. 1041, sulla disciplina della produzione, commercio e impiego di stupefacenti;
Visto il decreto ministeriale in data 20 novembre 1964 che approva l'elenco delle sostanze, loro sali e preparazioni di cui all'art. 3 di detta legge nonchè i decreti che approvano le successive modifiche e integrazioni a detto elenco;
Rilevato che segnalazioni di abuso di pentazocina si rilevano dalla letteratura internazionale e pervengono frequentemente dagli enti sanitari locali;
Preso atto che il Consiglio superiore di sanità ha proposto di sottoporre la suddetta sostanza alle disposizioni di legge sugli stupefacenti ai fini della repressione del traffico di farmaci di abuso potenziale escludendo peraltro da detta disciplina le specialità medicinali che la contengono;
Decreta:

All'elenco di cui alle premesse è aggiunta la seguente sostanza:
Pentazocina: 2-dimetil-allil-5,9-dimetil-2'-idrossibenzomorfano.
La suddetta sostanza ed i suoi sali sono inclusi, a tutti gli effetti, nel gruppo II dell'elenco delle sostanze e preparazioni soggette alla disciplina degli stupefacenti approvato con decreto ministeriale del 20 novembre 1964.
Sono esplicitamente escluse da detto elenco le specialità medicinali registrate che contengono pentazocina da sola o associata ad altre sostanze.
Il presente decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Chiunque detenga la predetta sostanza dovrà entro tale termine dare comunicazione dei quantitativi detenuti al Ministero della sanità -- Direzione generale del servizio farmaceutico -- Ufficio centrale stupefacenti, per le determinazioni di competenza.
 
 
 
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