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Decreto Ministeriale 19 aprile 1972 (in Gazz. Uff., 17 maggio, n. 127)
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Normativa 
19 aprile 1972 16:50
 
Il Ministro per la sanità:
[...] cfr. Decreto Ministeriale 15 Novembre 1968
Ritenuta la necessità di iscrivere altre sostanze nell'elenco di cui sopra;
Sentito il parere favorevole del Consiglio superiore di sanità;
Decreta:

All'elenco di cui alle premesse sono aggiunte le seguenti voci:
1. DET: N, N-dietiltriptamina;
2. DMHP: 1-idrossi, 3 (1,2-dimetileptil) 7, 8, 9, 10 tetraidro, 6,6, 9-trimetil, 6 H-dibenzo [b, d] pirano;
3. DMT: N, N-dimetiltriptamina;
4. paraesil: 1-idrossi, 3-n-esil - 7, 8, 9, 10 - tetraidro, 6, 6, 9-trimetil 6 H-dibenzo [b, d] pirano;
5. STP (DOM): 2-amino (2,5-dimetossi, 4-metil) 1-fenilpropano;
6. tetraidrocannabinoli: 1-idrossi, 3-pentil, 6a, 7, 10, 10 atetraidro, 6, 6, 9-trimetil, 6 H-dibenzo [b, d] pirano.

Le suddette sostanze, i loro sali, gli stereo isomeri, eteri ed esteri, in tutti i casi in cui possono esistere, sono inclusi a tutti gli effetti nel gruppo I delle sostanze e preparazioni sottoposte alle disposizioni di legge sugli stupefacenti, approvato con decreto ministeriale 20 novembre 1964.
All'elenco di cui alle premesse sono altresì aggiunte le seguenti voci:
1. amfetamina: (±) 2-amino, 1-fenilpropano;
2. desamfetamina: (+) 2-amino, 1-fenilpropano;
3. metamfetamina: (+) 2-metilamino, 1-fenilpropano;
4. metilfenidato: 2-fenil, 2-(2 piperidil) acetato di metile;
5. fenciclidina: 1-(1-fenilcicloesil) piperidina;
6. fenmetrazina: 3-metil, 2-fenilmorfolina.

Le suddette sostanze e i loro sali sono inclusi, a tutti gli effetti, nel gruppo II dell'elenco delle sostanze e preparazioni sottoposte alle disposizioni di legge sugli stupefacenti, approvato con decreto ministeriale 20 novembre 1964.
Sono esplicitamente escluse da detto elenco le specialità medicinali registrate, di uso diverso da quello iniettabile, che contengano una o più sostanze, non stupefacenti e terapeuticamente attive, associate ad amfetamina, desamfetamina, metamfetamina, metilfenidato fenciclidina, fenmetrazina e loro sali.
La vendita al pubblico delle specialità medicinali sopra indicate è soggetta all'obbligo della presentazione della ricetta medica non ripetibile.

 
 
 
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