Decreto Ministeriale 4 giugno 1960 Nuovo elenco delle sostanze, loro sali e preparazioni sottoposte alle disposizioni di legge
Normativa
4 giugno 1960 16:39
Decreto Ministeriale 4 giugno 1960 Nuovo elenco delle sostanze, loro sali e preparazioni sottoposte alle disposizioni di legge sugli stupefacenti.
Il Ministro per la sanità:
Visto l'art. 11 della Convenzione di Ginevra del 13 luglio 1931, tendente a limitare la fabbricazione ed a regolamentare la distribuzione degli stupefacenti;
Vista la legge 16 gennaio 1933 n. 130 che ratifica la suddetta Convenzione;
Visto l'art. 1, par. 4, del Protocollo di Parigi del 19 novembre 1948, che pone sotto controllo internazionale alcune droghe non contemplate dalla Convenzione del 13 luglio 1931;
Vista la legge 27 ottobre 1950, n. 1078, con la quale viene data piena esecuzione in Italia al Protocollo di cui sopra;
Viste le comunicazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite;
Visto l'art. 3 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041;
Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;
Decreta:
Sono soggette alle disposizioni di legge sugli stupefacenti le sostanze comprese nell'allegato elenco, nonchè le loro preparazioni.
Tale elenco sostituisce quello riportato nella Tavola VIII della Farmacopea Ufficiale, VI ed.
Sono revocati il decreto commissariale in data 9 gennaio 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 5 febbraio 1957, e quelli successivamente emanati, riguardanti modificazioni all'elenco degli stupefacenti.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Elenco delle sostanze e loro preparazioni (*) sottoposte alle disposizioni di legge sugli stupefacenti.
GRUPPO <<I>>
1. Oppio.
Sono eccettuate:
a) le preparazioni, non per uso parenterale, contenenti un equivalente in morfina base non superiore allo 0,05%;
b) la polvere del Dower;
c) la tintura di oppio e il laudano del Sydenham, solo quando questi due preparati siano somministrati per casi di urgenza ed in quantità totale non superiore a gr. 2 per ciascuno di tali preparati. E' fatto obbligo ai farmacisti di tener nota, mensilmente, sul registro copiaricette di queste somministrazioni.
2. Paglia di papavero utilizzata per la fabbricazione di sostanze comprese nel presente elenco, nonchè le preparazioni da essa ricavate e contenenti un equivalente in morfina base superiore allo 0,05%.
3. Foglie di coca e tutte le loro preparazioni che contengono un equivalente in cocaina superiore allo 0,03%.
4. Canape indiana (hashish, marijuana, ecc.), resina ed estratti e tinture di canape indiana. Sono eccettuate le preparazioni contenenti estratti o tinture di canape indiana destinate ad uso esterno, purchè in associazione con altre sostanze aventi azione terapeutica che impediscano il recupero dei principi attivi della canape indiana.
5. Alcaloidi totali dell'oppio e loro sali.
6. Morfina e suoi sali. Sono eccettuate le preparazioni contenenti equivalente in morfina base non superiore allo 0,05%, purchè non si tratti di preparazioni per uso iniettabile, oppure di soluzioni o diluizioni di morfina in una sostanza inerte, solida o liquida.
7. Diacetilmorfina (diamorfina) e suoi sali (clor.: eroina).
8. Normorfina e suoi sali.
9. N-ossimorfina (genomorfina) e composti N-ossimorfinici, nonchè gli altri composti morfinici ad azoto pentavalente e loro sali.
10. Diidromorfina e suoi sali (clor.: paramorfan).
11. Metildiidromorfina (*): 6-metil-diidromorfina e suoi sali.
12. Desomorfina (*): diidrodesossimorfina e suoi sali.
13. Metildesorfina (*): 6-metil Delta_6 -- desossimorfina e suoi sali.
14. Idromorfone (*): diidromorfinone e suoi sali (clor.: dilaudid).
15. Ossimorfone (*): diidrossimorfinone e suoi sali.
16. Metopone (*): 7-metildiidromorfinone e suoi sali.
17. Idrocodone (*): diidrocodeinone e suoi sali (clor.: dicodid).
18. Ossicodone (*): diidrossicodeinone e suoi sali (clor.: eucodale).
19. Tebacone (*):acetildiidrocodeinone o demetil-acetil-diidrotebaina e suoi sali (clor.: acedicone).
20. Gli eteri e gli esteri della morfina (Benzilmorfina, Benzoilmorfina, Nicomorfina, ecc.) non compresi nel gruppo II e quelli derivanti dalle sostanze chimiche specificate ai numeri precedenti, nonchè i loro sali.
21. Gli eteri-esteri della morfina [Mirofina (*): estere miristico della Benzilmorfina, Acetiletilmorfina, ecc.] e quelli derivanti dalle sostanze chimiche di cui ai numeri precedenti, nonchè i loro sali.
22. Tebaina e suoi sali.
23. Cocaina e suoi sali, cocaina grezza (pasta di coca). Sono eccettuate le preparazioni contenenti non più di 0,03% di cocaina, purchè non si tratti di preparazioni per uso parenterale, oppure di soluzioni o diluizioni di cocaina in una sostanza inerte, solida o liquida.
24. Ecgonina, suoi esteri (Benzoilecgonina, Cinnamilcocaina, Trussiline, ecc.) e loro sali.
25. Racemorfano (*): d, l-3-idrossi N-metilmorfinano e suoi sali.
26. Levorfanolo (*): l-3-idrossi N-metilmorfinano e suoi sali (Dromoran).
27. Norlevorfanolo (*): l-3-idrossimorfinano e suoi sali.
28. Racemetorfano (*): d, l-3-metossi N-metilmorfinano e suoi sali.
29. Levometorfano (*): l-3-metossi N-metilmorfinano e suoi sali.
30. Fenomorfano (*): 3-idrossi N-fenetilmorfinano e suoi sali.
31. Levofenacilmorfano (*): l-3-idrossi N-fenacilmorfinano e suoi sali.
32. Fenazocina (*): 1,2,3,4,5,6-esaidro 8-idrossi 6,11-dimetil 3-fenetil 2,6-metano 3-benzazocina e suoi sali.
33. Metazocina(*):1,2,3,4,5,6-esaidro8-idrossi3,6,11-trimetil-2,6-metano3-benzazocina e suoi sali.
34. Petidina (*): estere etilico dell'acido 1-metil 4-fenilpiperidin 4-carbossilico e suoi sali (Dolantin, Algil, Dolisina, Mefedina, Dolosil, Asmalina, Bellalgina, Simesalgina, ecc.).
35. Properidina (*): estere isopropilico dell'acido 1-metil 4-fenilpiperidin 4-carbossilico e suoi sali (Spasmodolisina, ecc.), nonché tutti gli altri esteri differenti dall'etilico e dall'isopropilico dell'acido 1-metil 4-fenil piperidin 4-carbossilico ed i loro sali.
36. Anileridina (*): estere etilico dell'acido 1-[2-(p-amino fenil) etil] 4-fenil piperidin 4-carbossilico e suoi sali (Nipecotan, ecc.).
37. Benzetidina (*): estere etilico dell'acido 1-(2-benzilossietil) 4-fenil piperidin 4-carbossilico e suoi sali.
38. Etosseridina (*): estere etilico dell'acido 1-[2-(2-idrossietossi) etil] 4-fenil piperidin 4-carbossilico e suoi sali.
39. Furetidina (*): estere etilico dell'acido 1-(2-tetraidro-furfurilossi etil) 4-fenil piperidin 4-carbossilico e suoi sali.
40. Morferidina (*): estere etilico dell'acido 1-(2-morfolino-etil) 4-fenil piperidin 4-carbossilico e suoi sali.
41. Piminodina (*): estere etilico dell'acido 1-(3-fenilaminopropil) 4-fenil piperidin 4-carbossilico e suoi sali.
42. Idrossipetidina (*): estere etilico dell'acido 1-metil4-(3-idrossifenil) piperidin 4-carbossilico (Bemidone) e suoi sali.
43. Difenossilato: estere etilico dell'acido 1-(3,3-difenil3-cianopropil) 4-fenil piperidin 4-carbossilico e suoi sali (Reasec, ecc.).
44. Chetobemidone (*): 1-metil 4-metaidrossifenil 4-propionil piperidina e suoi sali (Cliradon).
45. Alfaprodina (*): alfa-1,3-dimetil 4-fenil 4-propionossipiperidina e suoi sali (Nisentil).
46. Betaprodina (*): beta-1,3-dimetil 4-fenil 4-propionossipiperidina e suoi sali (N.U. 1779).
47. Alfameprodina (*): Alfa-1-metil 3-etil 4-fenil4-propionossipiperidina e suoi sali (N.U. 1932).
48. Betameprodina (*): beta-1-metil 3-etil 4-fenil4-propionossipiperidina e suoi sali.
49. Trimeperidina (*): 1,2,5-trimetil 4-fenil 4-propionossipiperidina e suoi sali.
50. Allilprodina (*): 3-allil 1-metil 4-fenil 4-propionossipiperidina e suoi sali.
51. Proeptazina (*): 1,3-dimetil 4-fenil 4-propionossiesametilenimina e suoi sali.
52. Metadone (*): 4,4-difenil 6-dimetilamino 3-eptanone e suoi sali (Polamidon C, Sedamidone, Dolamina, Levadone, Zefalgin, Mephenon, Ketalgin, Physeptone, ecc.).
53. Fenadoxone (*): 4,4-difenil 6-morfolino 3-eptanone e suoi sali (Heptalgin).
54. Dipipanone (*): 4,4-difenil 6-piperidino 3-eptanone e suoi sali (Piperidil-Amidone).
55. Alfametadolo (*): alfa-4,4-difenil 6-dimetilamino 3-eptanolo e suoi sali.
56. Betametadolo (*): beta-4,4-difenil 6-dimetilamino 3-eptanolo e suoi sali.
57. Dimefeptanolo (*): 4,4-difenil 6-dimetilamino 3-eptanolo e suoi sali.
58. Alfacetilmetadolo (*): alfa-4,4-difenil 6-dimetilamino 3-acetossieptano e suoi sali.
59. Betacetilmetadolo (*): beta-4,4-difenil 6-dimetilamino3-acetossieptano e suoi sali.
60. Acetilmetadolo: 4,4-difenil 6-dimetilamino 3-acetossieptano e suoi sali (Metadil acetato, N.I.H. 2953),
61. Normetadone (*): 4,4-difenil 6-dimetilamino 3-esanone e suoi sali (Ticarda, Veryl, ecc.).
62. Isometadone (*): 4,4-difenil 5-metil 6-dimetilamino 3-esanone e suoi sali.
63. Destromoramide (*): d-2,2-difenil 3-metil 4-morfolino butirril pirrolidina e suoi sali (Palfium R.875 -- Narcolo, ecc.).
64. Levomoramide (*): l-2,2-difenil 3-metil 4-morfolino butirrilpirrolidina e suoi sali.
65. Racemoramide (*): l-2,2-difenil 3-metil 4-morfolino butirrilpirrolidina e suoi sali.
66. Butirrato di diossafetile (*): 2,2-difenil 4-morfolino butirrato di etile e suoi sali (Amidalgon).
67. Dimetiltiambutene (*): 3-dimetilamino 1,1-di-(2'-tienil) 1-butene e suoi sali.
68. Etilmetiltiambutene (*): 3-etilmetilamino 1,1-di-(2'-tienil) 1-butene e suoi sali.
69. Dietiltiambutene (*): 3-dietilamino 1,1-di-(2'-tienil) 1-butene e suoi sali.
70. Dimenoxadolo (*): 1,1-difenil 1-etossi acetato di dimetilamino etile e suoi sali.
71. Idromorfinolo: 14-idrossi diidromorfina; (Aggiunto dal DM 143/61)
72. Diampromide: N- [2-(metilfenetilamino) propil] propionanilide; (Aggiunto dal DM 143/61)
73. Fenampromide: N- [2-(1-metil 2'-piperidil) etil]propionanilide; (Aggiunto dal DM 143/61)
74. Clonitazene: 2-(p-clorobenzil) 1-dietilaminoetile 5-nitro benzimidazolo; (Aggiunto dal DM 143/61)
75. Etonitazene: 2-(p-etossibenzil) 1-dietilaminoetile 5-nitro benzimidazolo; (Aggiunto dal DM 143/61)
76. Fenoperidina: estere etilico dell'acido 1-(3-idrossi 3-fenilpropil) 4-fenil piperidin 4-carbossilico. (Aggiunto dal DM 143/61)
Nota per gli stupefacenti del gruppo I:
Gli stupefacenti compresi nel gruppo << I >> sono soggetti alle disposizioni indicate nell'art. 14, n. 4, della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, quando sono sotto forma di sostanze come tali ed in quantitativi superiori a gr. 100. Non sono soggetti a tali disposizioni quelli indicati ai numeri 1, 2, 3 e 4.
GRUPPO << II >>
1. Codeina: metilmorfina e suoi sali.
2. Etilmorfina e suoi sali (clor.: dionina).
3. Diidrocodeina e suoi sali (paracodina, novicodina).
4. Acetildiidrocodeina e suoi sali (acetilcodone).
5. Folcodina (*): beta-4-morfoliniletilmorfina e suoi sali (Etnina).
Sono eccettuate le preparazioni allo stato secco (polveri, granuli, compresse, ecc.) e quelle sotto forma di soluzioni (sciroppi, gocce, ecc.) contenenti complessivamente non più del 10% delle sostanze comprese nel gruppo <<II>> , purchè nelle predette preparazioni le sostanze stesse siano associate ad altre sostanze aventi azione terapeutica e che ne impediscano praticamente il recupero.
Sono comunque soggette alle disposizioni di legge sugli stupefacenti le soluzioni per uso iniettabile contenenti sostanze del gruppo II, qualunque sia il loro titolo e la loro associazione con altre sostanze.
Nota per gli stupefacenti del gruppo II:
Gli stupefacenti compresi nel gruppo II non sono soggetti alle disposizioni indicate nell'art. 14, n. 4, della legge 22 ottobre 1954, n. 1041.
Definizioni.
Sotto il nome generico << oppio >> si comprendono, agli effetti dell'elenco di cui alla presente tabella, l'oppio grezzo, l'oppio officinale e le capsule di papavero.
Per << oppio grezzo >> s'intende il succo coagulato ottenuto dalle capsule del papavero sonnifero (Papaver somniferum L.), che abbia subito soltanto le necessarie manipolazioni per l'imballaggio e il trasporto, qualunque sia il suo contenuto in morfina.
Per << oppio officinale o medicinale >> s'intende l'oppio che abbia subito le manipolazioni necessarie per adattarlo agli usi della medicina (oppio polvere), anche se in miscela con sostanze inerti, a seconda delle esigenze della Farmacopea.
Col nome di << capsule di papavero >> s'intendono i frutti del papaver somniferum L., in tutte le sue varietà e denominazioni, nonchè i frutti di altre specie di papavero i quali contengano alcaloidi capaci di generare tossicomania.
Per << foglie di coca >> s'intendono le foglie dell'Erytroxylon Coca Lamark, dell'Erytroxylon novo granatense (Morris) Hieronymus e delle loro varietà, appartenenti alla famiglia delle eritrossilacee; nonchè le foglie di altre eritrossilacee dalle quali la cocaina potrebbe essere estratta direttamente od ottenuta con procedimenti chimici.
Per << canape indiana >> s'intende la sommità secca, fiorita o fruttifera degli steli femminili della Cannabis sativa L. che non sia stata privata della sua resina, qualunque sia la denominazione con cui è messa in commercio.
Per << alcaloidi totali dell'oppio >> s'intende il complesso degli alcaloidi contenuti nell'oppio.
Per << stupefacenti >> s'intendono le sostanze comprese nel presente elenco, i loro sali e le preparazioni, nonchè quelle sostanze che possono essere agevolmente trasformate in <<stupefacenti >>.
I procedimenti chimici per ottenere i sali di una sostanza non sono da considerare trasformazioni, ma semplici operazioni di salificazione.
La trasformazione di una sostanza in un'altra è considerata come fabbricazione rispetto alla sostanza ottenuta.
(*) Preparazioni:
Per << preparazioni >> s'intendono quelle che s'ottengono da qualsiasi trattamento o manipolazione delle sostanze di cui al presente elenco, allo scopo di renderle atte all'uso come medicinali, e tutte le forme, officinali o non, in cui esse sono presenti, o sono presenti i loro principi attivi, sia in soluzione che in mescolanza con sostanze attive o inerti.
Sono escluse le estrazioni degli alcaloidi dalle materie prime, la trasformazione degli alcaloidi medesimi in altre sostanze e la loro purificazione. Tra le preparazioni sono comprese tutte quelle galeniche, le specialità medicinali e tutti i derivati dei composti chimici elencati, che posseggono azione simile o da cui si possa facilmente recuperare la sostanza di partenza.
Le preparazioni delle sostanze comprese nel presente elenco devono intendersi soggette alle disposizioni di legge sugli stupefacenti a meno che non ne sia esplicitamente prevista l'esclusione.
Le preparazioni di cui è contemplata l'esclusione non possono essere vendute o cedute ad officine farmaceutiche.
La loro produzione, vendita, cessione, consegna o detenzione devono essere effettuate in modo da non eludere le norme e le finalità previste dalla legge.
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(*) Denominazione comune internazionale proposta o raccomandata dall'Organizzazione mondiale della sanità.