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Decreto Ministeriale 20 novembre 1964
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Normativa 
20 novembre 1964 16:40
 
Il Ministro per la sanità:
Visto l'art. 11 della Convenzione di Ginevra del 13 luglio 1931, tendente a limitare la fabbricazione ed a regolamentare la distribuzione degli stupefacenti;
Vista la legge 16 gennaio 1933 n. 130 che ratifica la suddetta Convenzione;
Visto l'art. 1, paragrafo 4, del Protocollo di Parigi del 19 novembre 1948, che pone sotto controllo internazionale alcune droghe non contemplate dalla Convenzione del 13 luglio 1931;
Vista la legge 27 ottobre 1950, n. 1078, con la quale viene data piena esecuzione in Italia del Protocollo di cui sopra;
Viste le comunicazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite;
Visto l'art. 3 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041;
Sentito il parere del Consiglio superiore di Sanità;

Decreta:
Elenco delle sostanze, loro sali e preparazioni, ad azione stupefacente.

GRUPPO I
1. Alcaloidi totali dell'oppio.
2. Alfacetilmetadolo: alfa-6-dimetilammino 4,4-difenil3-acetossieptano.
3. Alfameprodina: alfa-1-metil 3-etil 4-fenil4-propionossipiperidina
4. Alfametadolo: alfa-6-dimetilammino 4,4-difenil 3-eptanolo.
5. Alfaprodina: alfa-1,3-dimetil 4-fenil 4-propionossipiperidina.
6. Allilprodina: 1-metil 3-allil 4-fenil 4-propionossipiperidina.
7. Anileridina: estere etilico dell'acido 1-[2(p-amminofenil)etil]4-fenil piperidin 4-carbossilico.
8. Benzetidina: estere etilico dell'acido 1-(2-benzilossietil)4 - fenil piperidin 4 - carbossilico.
9. Benzilmorfina: 3 - benzilmorfina.
10. Betacetilmetadolo: Beta 6-dimetilammino 4,4-difenil3-acetossieptano
11. Betameprodina: Beta 1-metil 3-etil 4-fenil4-propionossipiperidina
12. Betametadolo: Beta 6-dimetilammino 4,4-difenil 3 - eptanolo.
13. Betaprodina: ß-1,3 - dimetil 4-fenil 4 - propionossipiperidina.
14. Butirrato di diossafetile: 4-morfolino 2,2-difenil butirrato di etile.
16. Chetobemidone: 4-(3-idrossifenil) 1-metil 4-piperidile etilchetone.
17. Clonitazene: 2 - (4 - clorobenzil) 1-dietilamminoetil 5-nitro benzimmidazolo.
18. Coca foglie.
19. Cocaina: estere metilico della benzoilecgonina.
20. Desomorfina: diidrodesossimorfina.
21. Destromoramide: d,3 - metil 2,2 - difenil 4 - morfolinobutirrilpirrolidina.
22. Destromoramide intermedio: acido 2-metil 3-morfolino 1,1-difenilpropano carbossilico.
23. Diampromide: N - [2 - (metilfenetilammino) propil]propionanilide.
24. Dietiltiambutene: 3-dietilammino 1,1-di(2'-tienil) 1-butene
25. Diidromorfina.
26. Difenossilato: estere etilico dell'acido 1 - (3,3-difenil3 cianopropil) 4 - fenil piperidin 4 - carbossilico.
27. Dimefeptanolo: 6 - dimetilammino 4,4 - difenil 3 - eptanolo.
28. Dimenoxadolo: 2 - dimetilamminoetil 1-etossi 1,1 - difenilacetato.
29. Dimetiltiambutene: 3-dimetilammino 1,1-di(2'-tienil) 1-butene.
30. Dipipanone: 4,4 - difenil 6 - piperidin 3 - eptanone.
31. Ecgonina.
32. Eroina: diacetilmorfina.
33. Etilmetiltiambutene: 3-etilmetilammino1,1-di(2'-tienil) 1-butene.
34. Etonitazene: 1 - dietilamminoetil 2 - (4 - etossibenzil) 5-nitrobenzimmidazolo.
35. Etosseridina: estere etilico dell'acido 1-[2-(2-idrossietossi)etil] 4 - fenil piperidin 4 - carbossilico.
36. Fenadoxone: 4,4 - difenil 6 - morfolino 3 - eptanone.
37. Fenampromide: N - (1-metil 2 - piperidin etil) propionanilide.
38. Fenazosina: 2'-idrossi 5,9-dimetil 2-fenetil 6,7-benzomorfano.
39. Fenomorfano: 3 - idrossi N - fenetilmorfinano.
40. Fenoperidina: estere etilico dell'acido 1 - (3-idrossi3-fenil propil) 4 - fenil piperidin 4 - carbossilico.
41. Fentanil: 1 - fenetil N - propionilanilina 4 - piperidina.
42. Furetidina: estere etilico dell'acido 1 - (2-tetraidro-furfurilossietil) 4 - fenil piperidin 4 - carbossilico.
43. Idrocodone: diidrocodeinone.
44. Idromorfinolo: 14 - idrossidiidromorfina.
45. Idromorfone: diidromorfinone.
46. Idrossipetidina: estere etilico dell'acido 1-metil 4-(3-idrossi-fenil) piperidina 4 - carbossilico.
47. Isometadone: 6 - dimetilammino 4,4-difenil 5 - metil 3-esanone.
48. Levofenacilmorfinano: l,3 - idrossi fenacilmorfinano.
49. Levometorfano: l,3 - metossi N - metilmorfinano.
50. Levomoramide: l,3-metil 2,2-difenil 4-morfolinobutirrilpirrolidina
51. Levorfanolo: l,3 - idrossi N - metilmorfinano.
52. Metazosina: 2' - idrossi 2,5,9 - trimetil 6,7 - benzomorfano.
53. Metadone: 4,4 - difenil 6 - dimetilammino 3 - eptanone.
54. Metadone intermedio: 4,4-difenil 4 - ciano 2 - dimetilammino butano.
55. Metildesorfina: 6-metil Delta6-desossimorfina.
56. Metildiidromorfina: 6 - metildiidromorfina.
57. Metopon: 7 - metildiidromorfinone.
58. Mirofina: estere miristico della benzilmorfina.
59. Morferidina: estere etilico dell'acido 1 - (2 - morfolinoetil)4 - fenil piperidin 4 - carbossilico.
60. Morfina.
61. Morfina metilbromuro, N - ossimorfina ed altri derivati morfinici ad azoto pentavalente.
62. Nicomorfina: 3,6 - dinicotilmorfina.
63. Noracimetadolo: 6 - metilammino 4,4 - difenil acetossieptano.
64. Norlevorfanolo: l,3 - idrossimorfinano.
65. Normetadone: 4,4 - difenil 6 - dimetilammino 3 - esanone.
66. Normorfina: N - demetilmorfina.
67. Norpipanone: 4,4 - difenil 6 - piperidina 3 - esanone.
68. Oppio.
69. Ossicodone: diidrossicodeinone.
70. Ossimorfone: diidrossimorfinone.
71. Paglia di papavero: materiale derivante dal papavero da oppio, esclusi i semi, contenente circa il 3%. di alcaloidi, e suoi estratti e concentrati.
72. Petidina: estere etilico dell'acido 1 - metil 4-fenil piperidin 4-carbossilico.
73. Petidina intermedio A: 1 - metil 4 - ciano 4 - fenil piperidina.
74. Petidina intermedio B: estere etilico dell'acido 4 - fenil piperidin 4 - carbossilico.
75. Petidina intermedio C: acido 1 - metil 4 - fenil piperidina 4 - carbossilico.
76. Piminodina: estere etilico dell'acido 1[3-(p-amminofenil)propil]4 - fenil piperidin 4 - carbossilico.
77. Proeptazina: 1,3-dimetil 4-fenil 4-propionossiesametilenimmina.
78. Properidina: estere isopropilico dell'acido 1-metil 4-fenilpiperidin 4 - carbossilico.
79. Racemetorfano: d - l,3 - metil N - metilmorfinano.
80. Racemoramide: d-l,3-metil 2,2-difenil 4-morfolino butirrilpirrolidina.
81. Racemorfano: d - l,3-idrossi N - metilmorfinano.
82. Tebacone: acetildiidrocodeinone.
83. Tebaina.
84. Trimeperidina: 1,3,5-trimetil 4-fenil 4-propionossipiperidina.
Gli isomeri degli stupefacenti iscritti nella presente tabella, in tutti i casi in cui questi possono esistere, salvo che non ne sia fatta espressa eccezione.
Gli esteri e gli eteri degli stupefacenti iscritti nella presente tabella, a meno che essi non figurino già in altre tabelle, in tutti i casi in cui questi possono esistere.
I sali degli stupefacenti iscritti nella presente tabella, compreso i sali dei suddetti isomeri, esteri ed eteri, in tutti i casi in cui questi possono esistere.

Sono espressamente esclusi dalla presente tabella.
1. Destrometorfano: d,3-metossi N - metilmorfinano.
2. Destrorfano: d,3-idross N - metilmorfinano.
3. Polvere del Dower.
4. Tintura di oppio e laudano del Sydnam solo quando questi due preparati siano somministrati per casi di urgenza ed in quantità totale non superiore a g. 2 per ciascuno di tali preparati. É fatto obbligo ai farmacisti di tenere nota mensilmente sul registro copia ricette di queste somministrazioni.
5. Preparazioni contenenti un equivalente in morfina non superiore allo 0,05% purchè non si tratti di preparazioni per uso iniettabile oppure di miscele di morfina in sostanze inerti, solide o liquide.
6. Preparazioni contenenti un equivalente in cocaina non superiore allo 0,03% purchè non si tratti di preparazioni per uso iniettabile oppure di miscele di cocaina in sostanze inerti, solide, liquide.
7. Preparazioni contenenti estratti o tinture di canapa indiana destinati ad uso esterno, purchè in associazione con altre sostanze aventi azione terapeutica che ostacolano il recupero dei principi attivi della canapa indiana.
Nota per gli stupefacenti del gruppo I.
Gli stupefacenti compresi nel gruppo I sono soggetti alle disposizioni indicate nell'art. 14, n. 4 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, quando sono sotto forma di sostanze come tali ed in quantitativi superiori a g. 100.
Non sono soggetti a tali disposizioni quelli indicati ai numeri 15, 18, 68, 71.

GRUPPO II
1. Acetildiidrocodeina.
2. Codeina: 3-metilmorfina.
3. Diidrocodeina.
4. Etilmorfina: 3-etilmorfina.
5. Folcodina: 3-morfoliniletilmorfina.
6. Nicocodina: 6-nicotinilcodeina.
7. Norcodeina: N-demetilcodeina.
Gli isomeri degli stupefacenti iscritti nella presente tabella, in tutti i casi in cui questi possono esistere, salvo che non ne sia fatta espressa eccezione.
I sali degli stupefacenti iscritti nella presente tabella, compreso i sali dei suddetti isomeri, in tutti i casi in cui questi possono esistere.
Sono eccettuate le preparazioni allo stato secco (polveri, granuli, compresse, ecc.) e quelle sotto forma di soluzioni (sciroppi, gocce, ecc.) contenenti complessivamente non più del 10% delle sostanze comprese nel gruppo II, purchè nelle predette preparazioni le sostanze stesse siano associate ad altre sostanze aventi azione terapeutica e che ne impediscano praticamente il recupero.
Sono comunque soggette alle disposizioni di legge sugli stupefacenti le soluzioni per uso iniettabile contenenti sostanze del gruppo II, qualunque sia il loro titolo e la loro associazione con altre sostanze.
Nota per gli stupefacenti del gruppo II.
Gli stupefacenti compresi nel gruppo II non sono soggetti alle disposizioni indicate nell'art. 14, n. 4 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041.

Definizioni.
Sotto il nome generico <<oppio>> si comprendono, agli effetti dell'elenco di cui alla presente tabella, l'oppio grezzo, l'oppio officinale e le capsule di papavero.
Per <<oppio grezzo>> si intende il succo coagulato ottenuto dalle capsule del papavero sonnifero (Papaver somniferum L.), che abbia subìto soltanto le necessarie manipolazioni per l'imballaggio e il trasporto, qualunque sia il suo contenuto in morfina.
Per <<oppio ufficinale o medicinale>> si intende l'oppio che abbia subìto le manipolazioni necessarie per adattarlo agli usi della medicina (oppio polvere), anche se in miscela con sostanze inerti, a seconda delle esigenze della Farmacopea.
Col nome di <<capsule di papavero>> si intendono i frutti del Papaver somniferum L., in tutte le sue varietà e denominazioni, nonchè i frutti di altre specie di papavero i quali contengano alcaloidi capaci di generare tossicomania.
Per <<foglie di coca>> si intendono le foglie dell'Erytroxylon Coca Lamark, dell'Erytroxylon novo granatense (Morris) Hieronymus e delle loro varietà, appartenenti alla famiglia delle eritrossilacee; nonché le foglie di altre eritrossilacee dalle quali la cocaina potrebbe essere estratta direttamente od ottenuta con procedimenti chimici.
Per <<Cannabis o canapa indiana>> si intende la sommità secca, fiorita o fruttifera degli steli femminili della Cannnabis sativa L. che non sia stata privata della sua resina, qualunque sia la denominazione con cui è messa in commercio.
Per <<alcaloidi totali dell'oppio>> si intende il complesso dei principali alcaloidi dell'oppio, l'uno in presenza dell'altro.
Per <<stupefacenti>> si intendono le sostanze comprese nel presente elenco.
I procedimenti chimici per ottenere i sali di una sostanza non sono da considerare trasformazioni, ma semplici operazioni di salificazione.
La trasformazione di una sostanza in un'altra è considerata come fabbricazione rispetto alla sostanza ottenuta.

Preparazioni.
Per <<preparazioni>> si intendono quelle che si ottengono da qualsiasi trattamento o manipolazione delle sostanze di cui al presente elenco, allo scopo di renderle atte all'uso come medicinali, e tutte le forme, officinali o non, in cui esse sono presenti, o sono presenti i loro principi attivi, sia in soluzione che in mescolanza con sostanze attive o inerti.
Sono escluse le estrazioni degli alcaloidi dalle materie prime, la trasformazione degli alcaloidi medesimi in altre sostanze e la loro purificazione.
Tra le preparazioni sono comprese tutte quelle galeniche, le specialità medicinali e tutti i derivati dei composti chimici elencati, che possiedono azione simile o da cui si possa facilmente recuperare la sostanza di partenza.
Le preparazioni delle sostanze comprese nel presente elenco devono intendersi soggette alle disposizioni di legge sugli stupefacenti ameno che non ne sia esplicitamente prevista l'esclusione.
Le preparazioni di cui è contemplata l'esclusione non possono essere vendute o cedute ad officine farmaceutiche.
La loro produzione, vendita cessione, consegna o detenzione devono essere effettuate in modo da non eludere le norme e le finalità previste dalla legge.
 
 
 
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