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Guida in stato di ebbrezza e in stato di alterazione per uso di stupefacenti: come difendersi
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Articolo di Fabio Clauser
16 gennaio 2020 13:34
 
I recenti gravissimi fatti di cronaca hanno riportato ancora una volta l'attenzione dei media e delle istituzioni sulla prevenzione e sulla repressione dei reati stradali.

A quanto pare, questa volta, la volontà politica sarebbe quella di dedicare maggiori risorse alla prevenzione, anziché quella di aumentare ulteriormente la pene già severe previste dal codice della strada.

Pare dunque prevedibile un'ondata di controlli sulle strade, d'altra parte già annunciata.

Se da una parte la scelta pare condivisibile essendo il numero delle vittime dei reati stradali in crescita, occorre chiedersi quali siano gli strumenti di difesa per chi si veda ritirare la patente e venga accusato di più o meno gravi violazioni del codice della strada.

Le questioni aperte sono davvero numerose: in questa sede è opportuno limitare l'esame ai soli casi di guida in stato di ebbrezza e di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, tralasciando gli altri (più gravi) reati stradali.


Un po' di chiarezza

Gli articoli 186 e 187 del codice della strada prevedono un complesso trattamento sanzionatorio.
Per quanto riguarda la guida sotto l'influenza dell'alcool sono previste tre diverse soglie punite con una gravità crescente.
In particolare, nel caso in cui il tasso alcolemico sia compreso fra gli 0,5 e gli 0,8 grammi per litro, potranno essere applicate due sanzioni amministrative: quella pecuniaria (da 532 a 2.127 euro) e quella della sospensione della patente da tre a sei mesi. Questo fatto non è dunque previsto dalla legge come reato.

La situazione si aggrava nell'ipotesi in cui il tasso alcolemico rilevato sia compreso fra gli 0,8 e gli 1,5 grammi per litro.
In questo caso è prevista la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno affiancata da una vera e propria sanzione penale: è prevista una contravvenzione punita con l'ammenda da 800 a 3.200 euro e l'arresto fino a 6 mesi. Alle sanzioni strettamente penali è affiancata la sanzione amministrativa della sospensione della patente da sei mesi ad un anno.

Se la soglia di alcolemia supera gli 1,5 grammi per litro le pene previste dalla norma sono ancora più gravi: sono previsti l'arresto da sei mesi ad un anno e l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro. Sul piano amministrativo è poi prevista la sanzione amministrativa della sospensione della patente da uno a due anni e la confisca del veicolo di proprietà.

Sono inoltre previste delle aggravanti nel caso in cui il conducente in stato di ebbrezza abbia provocato un incidente stradale (in questo caso, dal punto di vista amministrativo, è prevista la revoca della patente se si supera la soglia di1,5 grammi per litro) e nel caso in cui l'accertamento sia stato effettuato in ora notturna.

Le pene previste per la fascia più grave (art. 186 c. 1 lett. c) si applicano anche nel caso di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (art. 187 c.s.) e nei casi di rifiuto di sottoporsi all'alcoltest o agli esami tossicologici.
Sostanzialmente dunque il sistema sanzionatorio è basato su una sorta di doppio binario, una doppia punibilità delle stesse
violazioni a titolo di sanzione amministrativa e penale, con gravità crescente a seconda delle varie ipotesi.


Cosa succede nella prassi?

Ogni caso ha una sua storia e deve essere valutato attentamente con l'ausilio di un legale. Ma in linea generale si possono dare le seguenti indicazioni.

Come abbiamo visto, i due procedimenti (amministrativo e penale) nascono dallo stesso fatto, ma – almeno nelle prime battute – proseguono separatamente. In particolare, qualora gli agenti di polizia riscontrino uno dei reati che abbiamo appena descritto provvedono al ritiro immediato della patente e, nei casi più gravi, al sequestro del veicolo.

La patente viene poi trasmessa alla Prefettura che emette l'ordinanza con cui viene applicata la sospensione cautelare.
Questo provvedimento può essere impugnato se, ad esempio, vi siano state violazioni di legge: in questo caso il Giudice competente potrà disporre anche l'immediata restituzione della patente.

Si tenga presente che la sanzione amministrativa definitiva viene normalmente applicata dal Giudice all'esito del processo penale (fatto salvo il caso di definizione del processo con messa alla prova) e le impugnazioni dei primi provvedimenti amministrativi riguardano solo la fase cautelare: si potrebbe verificare dunque il caso di una restituzione “a singhiozzo” con un primo provvedimento giudiziario di restituzione ed uno successivo, anche a distanza di anni, di sospensione.

Contemporaneamente inizia il procedimento penale: gli inquirenti devono trasmettere la notizia di reato alla Procura della Repubblica.
Il Pubblico Ministero procede dunque esercitando l'azione penale.


Come ci si può difendere nel processo penale?

A volte accade che la Procura della Repubblica chieda l'emissione di un decreto penale di condanna con cui viene applicata una sanzione (penale) pecuniaria dal Giudice per le Indagini preliminari. Questo provvedimento può essere impugnato con una opposizione nel breve termine di 15 giorni: in questi casi si raccomanda di contattare un avvocato urgentemente affinché abbia i tempi tecnici per valutare la difesa più opportuna.

Non è raro che il Pubblico Ministero decida invece di procedere con le vie ordinarie notificando il c.d. avviso di conclusione delle indagini preliminari (o avviso di garanzia).
In questa fase l'indagato e il suo legale potranno finalmente avere una piena conoscenza degli atti processuali e potranno fare tutte le valutazioni difensive.

Così, per la prima volta si potrà ad esempio valutare se la persona sottoposta ad indagini sia stata correttamente informata dei propri diritti di difesa al momento dell'accertamento e se l'alcoltest o gli esami tossicologici siano stati effettuati con le forme prescritte dalla legge.

Nelle fasi successive le scelte difensive ruotano intorno ai principali istituti che si richiamano brevemente:
  1. la messa alla prova: consente all'imputato di evitare il processo. In particolare comporta l'affidamento dell'imputato ai servizi sociali (con cui vengono svolti alcuni colloqui) e lo svolgimento di un periodo di lavori socialmente utili (da non confondersi con i lavori di pubblica utilità). Il vantaggio più evidente è quello di ottenere una sentenza di proscioglimento: si tratta dunque di un istituto completamente diverso dal patteggiamento; inoltre è una via percorribile anche nei casi di guida in stato di ebbrezza o alterazione aggravate dall'aver provocato un sinistro. Si noti tuttavia che anche la sentenza di proscioglimento per messa alla prova viene annotata nel certificato penale (ad uso giustizia, non in quello richiesto dai privati) e configura un beneficio a cui si può accedere una sola volta nella vita. Inoltre non ha aspetti premiali in relazione alle sanzioni amministrative: all'esito del processo penale il Giudice dovrà trasmettere gli atti alla Prefettura che, a seconda del caso per cui si procede, potrà applicare la sospensione residua della patente (rispetto al periodo cautelare già applicato dopo il ritiro della patente) e la confisca del veicolo;
  2. il patteggiamento: detto più correttamente applicazione della pena su richiesta delle parti è un rito alternativo a quello ordinario che consiste in un accordo fra la difesa ed il Pubblico Ministero sulla determinazione della sanzione penale. Il Giudice ha l'ultima parola e può decidere se accogliere o rigettare l'istanza delle parti, ma non può in nessun caso modificare la durata della sanzione penale (arresto e ammenda); mantiene tuttavia la piena discrezionalità sulla durata della sanzione amministrativa (sospensione della patente). Normalmente è un istituto a cui si ricorre nei casi non “aggravati dall'incidente” perché consente di evitare brutte sorprese sulla quantità della sanzione penale (che peraltro viene ridotta fino ad un terzo). Consente poi di convertire la pena in lavori di pubblica utilità ed ottenere quindi ulteriori benefici sul piano amministrativo. Si potrà così ottenere la riduzione della metà della sospensione della patente e la non applicabilità della confisca al veicolo (che viene restituito).
    Si noti che il patteggiamento è equiparabile ad una sentenza di condanna. Inoltre, come abbiamo visto, il Giudice non è vincolato nell'applicazione della durata della sanzione amministrativa, ma solo di quella penale: se è vero che con i lavori di pubblica utilità si ottiene una riduzione della metà della sospensione della patente, prima della lettura della sentenza non è possibile sapere quale sarà il punto di partenza applicato dal Giudice;
  3. il rito abbreviato: è un rito alternativo a quello ordinario che consente di evitare l'istruttoria dibattimentale ed ottenere una riduzione della metà della sanzione penale (nel solo caso di contravvenzioni e non di delitti, per i quali è prevista una riduzione di un terzo). È un istituto che si utilizza spesso per ottenere una forte riduzione della sanzione penale e che in caso di condanna per i reati in commento consente la conversione in lavori di pubblica utilità (se ne ricorrono i presupposti e, ad esempio, non è contestata l'aggravante “dell'incidente”). Altro vantaggio è che l'eventuale sentenza di condanna può essere appellata (a differenza della sentenza di patteggiamento che può essere solo oggetto di ricorso per Cassazione);
  4. il rito ordinario: si tratta del processo vero e proprio. Normalmente si predilige questa via quando devono essere contestati i risultati degli accertamenti tossicologici o la dinamica dei fatti indicando, se del caso, i testimoni presenti ai fatti o un consulente tecnico. Questa opzione viene normalmente consigliata laddove vi siano elementi difensivi concreti di merito idonei ad ottenere una sentenza di assoluzione, sentenza che consente di evitare ogni conseguenza penale o amministrativa.

Qualche ultima osservazione

L'affastellarsi di continui ritocchi al sistema penale senza un disegno unitario di politica criminale ha reso il processo particolarmente complesso ed altamente tecnico oltre che caratterizzato da numerose deroghe ed eccezioni basate sul tipo di reato contestato.

In questo contesto, con particolare riferimento ai reati stradali, la difesa penale si risolve spesso con una determinante scelta del rito più che con valutazioni di merito, scelta che può portare ad un'importante riduzione del danno.

Per il futuro si auspica un intervento del legislatore caratterizzato da un profondo ripensamento degli istituti di riferimento e che, pur andando a ridurre la gravità sanzionatoria (riducendo le pene e, ad esempio, escludendo la procedibilità di ufficio per le lesioni stradali) si concentri sulla prevenzione diffusa dei reati stradali sul territorio.

Evitare i sinistri mediante controlli capillari, anche applicando sanzioni miti, pare francamente una soluzione ben più efficace di quella attuale, rispondente alla logica del “capro espiatorio” e caratterizzata da contestazioni rare, ma associate a pene esemplari.
 
 
 
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