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 ITALIA - ITALIA - Gli spacciatori di droghe hanno diritti come gli altri. Cassazione
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Notizia 
11 marzo 2010 19:14
 
E' legittimo lo sconto di pena previsto dalla legge in favore dei pusher 'dilettanti', anche se chi ha comprato la sostanza stupefacente è poi morto in seguito alla sua assunzione. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza numero 10022 di oggi, ha accolto il ricorso di moglie e marito, due piccoli spacciatori, che avevano ceduto eroina a un ragazzo morto poco dopo la sua assunzione. La coppia ha impugnato di fronte alla Suprema corte la decisione della Corte d`Appello di Roma che aveva negato loro l'attenuante nonostante, si legge nel ricorso, "dalle intercettazioni telefoniche era desumibile un'attività di spaccio rudimentale, domestica e solo con quattro clienti".
La sesta sezione penale, spiega il sito Cassazione.net, ha motivato la decisione affermando espressamente che "in tema di spaccio di sostanze stupefacenti, la fattispecie per cui, in seguito all`assunzione di droga, via sia stata la morte dell`acquirente, non è di per sè causa di esclusione dell`attenuante generica di cui all`articolo 73 del D.p.r. 309/90 per lo spacciatore".
 
 
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