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 ITALIA - ITALIA - Cassazione: no al ricongiungimento familiare per i condannati per droga
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Notizia 
6 maggio 2010 16:06
 
Non puo' ottenere il ricongiungimento con il proprio coniuge in Italia lo straniero che 'sia considerato una minaccia, attuale e concreta, per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, o che risulti condannato per vari reati, tra i quali quelli inerenti agli stupefacenti'.
Lo sottolinea la Cassazione che ha respinto il ricorso di una albanese immigrata alla quale la corte d'appello di Genova aveva negato il 'nulla osta' per il rientro in Italia del marito.
L'uomo, infatti, risultava essere stato condannato nel 2006 a sette anni e otto mesi di carcere per 'un reato inerente agli stupefacenti'. Il tribunale di Genova aveva comunque concesso il diritto all'unita' familiare alla donna ma in appello, a causa del ricorso del ministero dell'Interno, per la condanna pendente del marito, il rientro era stato negato.
La donna ha fatto ricorso alla Suprema Corte sostenendo che 'la condanna penale' e 'la minaccia concreta e attuale' devono essere 'intesi in senso cumulativo' con la conseguenza che 'la condanna penale da sola non costituisce una ragione ostativa se il condannato non rappresenta una minaccia attuale e concreta all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato'.
Secondo la Prima Sezione Civile della Cassazione, sentenza n.10880, invece, 'le due condizioni ostative sono tra loro alternative e non cumulative, anche per lo straniero che faccia richiesta di ammissione in Italia per ricongiungimento familiare' e quindi il ricorso e' stato respinto.
 
 
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