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 ITALIA - ITALIA - Caso Pellegrini. Ricorso Corte Costituzionale
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7 settembre 2016 17:04
 
Ha depositato una memoria difensiva sollevando la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per violazione dei principi di ragionevolezza, uguaglianza e di necessaria offensività, nonché violazione dell'art. 32 della Costituzione, "nella parte in cui non include tra le condotte assoggettate a mere sanzioni amministrative anche quella di coltivazione di piante di cannabis, laddove finalizzata all'esclusivo uso terapeutico". L'iniziativa è dell'avvocato Vincenzo Di Nanna, segretario di Agl Abruzzi e nella fattispecie difensore di Fabrizio Pellegrini, 48 anni, il pianista teatino già condannato per coltivazione di cannabis e per lo stesso reato ancora sotto processo davanti al giudice monocratico di Chieti - l'udienza è fissata per l'8 settembre - dove la questione di legittimità verrà sollevata. Pellegrini coltiva cannabis per uso terapeutico perché quella è l'unica cura per lui certificata dai medici: l'uomo, infatti, è affetto da fibromialgia che gli provoca dolori insostenibili. "La kafkiana odissea giudiziaria sofferta dal Pellegrini dimostra la palese illegittimità costituzionale dell'art. 75 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309" - sostiene Di Nanna che poi spiega: "Il dubbio di legittimità costituzionale già sollevato dalla Corte d'Appello di Brescia (sent. Cort. Cost. n.109/2016), per la violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento tra chi detiene per uso personale sostanza stupefacente e chi è sorpreso mentre ha in corso l'attività di coltivazione finalizzata sempre al consumo personale, si trasforma in certezza assoluta quando, come nella concreta fattispecie, il futuro consumo personale della sostanza coltivata è stato prescritto dai medici per irrinunciabili esigenze terapeutiche. La violazione dell'art. 3 della Costituzione appare allora manifesta, in tutta la sua gravità, nella parte in cui l'art. 73 Testo unico sugli stupefacenti punisce la condotta di coltivazione di sostanze considerate stupefacenti senza operare distinzione alcuna tra le possibili finalità dell'uso personale, ponendo quindi, arbitrariamente e irrazionalmente, sullo stesso piano la coltivazione per scopo 'ludico' e quella dettata da fondamentali, incomprimibili e primarie esigenze terapeutiche".
 
 
 
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