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Periodi di sospensione della patente in base all'art.186 del c.d.s.
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Lettera 
9 aprile 2009 0:00
 
L'anno scorso è mi è stata ritirata la patente dopo che alla prova dell'etilometro sono risultato positivo con un valore di 1.36, mi è stata ritirata la patente 4 mesi. A distanza di un anno ad un mio amico è stata ritirata anche a lui, con un valore alcolemico di 1.88 e anche a lui la patente è stata ritirata x 4 mesi insieme alla confisca dell'auto. Quello che volevo sapere è in base a cosa viene deciso il periodo di ritiro della patente, visto che i nostri tassi alcolemici sono ben differenti.
Giancarlo, da Carrara (MS)

Risposta:
mi sorprende quello che lei mi dice perchè il comma 2° dell'art. 186 interamente riscritto dall'art. 5 del decreto-legge 117 del 3 agosto 2007, convertito con modificazioni dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, prevede nel caso di tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro oltre alla sanzione penale la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.
Addirittura la lett. c) sancisce che all'accertamento del reato, in caso di superamento del tasso di 1,5 consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.
Mi chiedo, dunque come sia stato possibile ottenere una sospensione di soli 4 mesi, sanzione che è di gran lunga inferiore al minimo di legge.
La quantificazione del periodo di sospensione è diretta emanazione del principio di discrezionalità, anche se ribadisco che non mi e' comprensibile l'inflazione di pene accessorie incongrue con le violazioni accertate.
 
 
 
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