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Disciplina da applicare
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Lettera 
25 marzo 2009 0:00
 
Buongiorno,
volevo chiederle che disciplina bisogna applicare nel caso in cui i fatti si sono realizzati precedentemente la riforma 2006 del t.u 309/90 e la convocazione a colloquio sia avvenuta successivamente alla c.d. legge Fini.
Ai sensi del nuovo art. 75 è possibile fare ricorso al Giudice di Pace.
Quei soggetti che avrebbero commesso il fatto precedentemente alla legge Fini, possono usufruire di questi nuovi strumenti difensivi. O devono sottostare alla decisione del Prefetto, sia "controparte" che giudice del possibile e unico ricorso previsto dalla previgente normativa: la presentazione di scritti difensivi entro 30 gg dal verbale.
Io ho presentato un ricorso ai sensi del nuovo art. 75 al G.d.P, ma mi sembra che non tiri buona aria visto che il Giudice non ha sospeso la convocazione al colloquio.
Nicola, da Todi (PG)

Risposta:
il principio che vige è quello della legge del tempo in cui è stata commessa la violazione in questione.
Quindi non è pensabile potere impugnare avanti al GdP la convocazione dinanzi alla Prefettura, perchè essa non è una vera e propria misura cautelare o sanzionatoria.
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Ha risposto Carlo Alberto Zaina, legale: clicca qui
 
 
 
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