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 ITALIA - ITALIA - Cannabis: Consulta, ecco ragioni inammissibilità referendum
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Notizia 
2 marzo 2022 14:30
 
Il quesito referendario sull'"abrogazione di disposizioni penali e di sanzioni amministrative in materia di coltivazione, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope" e' inammissibile, secondo la costante giurisprudenza sull'articolo 75 della Costituzione, perche' si pone in contrasto con le Convenzioni internazionali e la disciplina europea in materia, difetta di chiarezza e coerenza intrinseca ed e', infine, inidoneo allo scopo.
E' quanto ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza numero 51 depositata oggi (redattore Giovanni Amoroso).
Il Comitato promotore ha articolato il quesito referendario in tre parti, riguardanti la depenalizzazione della coltivazione della cannabis, l'eliminazione della sanzione della reclusione da due a sei anni per tutti i reati concernenti le droghe leggere e l'esclusione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida in caso di uso personale di stupefacenti, sia di tipo pesante sia di tipo leggero.
La Corte ha rilevato che l'eliminazione della parola "coltiva" dal primo comma dell'articolo 73 del Testo unico sugli stupefacenti - oggetto della prima parte del quesito referendario - farebbe venir meno la rilevanza penale anche della coltivazione delle piante da cui si estraggono le droghe pesanti (papavero sonnifero e foglie di coca), e cio' sebbene la richiesta referendaria, secondo le intenzioni dei promotori dichiarate in giudizio, mirasse a depenalizzare le sole condotte di coltivazione "domestica" e "rudimentale" delle piante di cannabis.
La Corte ha ritenuto che la lettura riduttiva prospettata dai promotori non e' in alcun modo ricavabile dal testo normativo.
Attraverso il richiamo testuale alla Tabella I, la "coltivazione" di cui si parla al comma 1 dell'articolo 73 non puo' che riferirsi alle droghe pesanti, e non gia' solo alla cannabis che, invece, e' compresa nella Tabella II, richiamata dall'articolo 73, comma 4, del medesimo Testo unico.
La richiesta referendaria - secondo il suo contenuto oggettivo, unico rilevante - avrebbe condotto quindi alla depenalizzazione della coltivazione di tutte le piante da cui si estraggono sostanze stupefacenti, pesanti e leggere, con cio' ponendosi in contrasto con gli obblighi internazionali derivanti dalle Convenzioni di Vienna e di New York e con la Decisione Quadro 2004/757/Gai.
Inoltre, la Corte ha osservato che il risultato perseguito dalla richiesta referendaria neppure sarebbe stato raggiunto, in quanto sarebbero rimaste nell'ordinamento altre norme, non toccate dalla richiesta referendaria, che sanzionano la coltivazione della pianta di cannabis nonche' di ogni altra pianta da cui possono estrarsi sostanze stupefacenti (articoli 26 e 28 del Testo unico sugli stupefacenti). Cio' rendeva, in questa parte, il quesito "fuorviante" per l'elettore.
Con riferimento alla seconda parte del quesito, la Corte ha evidenziato un profilo di manifesta contraddittorieta', perche' l'abrogazione della pena detentiva per le condotte aventi ad oggetto le sole droghe leggere avrebbe determinato una stridente antinomia con il trattamento sanzionatorio di analoghi fatti, ma di "lieve entita'". Per questi ultimi, infatti, sarebbe rimasta comunque in vigore la pena congiunta della reclusione e della multa; cio' avrebbe finito per porre l'elettore di fronte a una scelta illogica e contraddittoria.
(Nova)
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