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Cancellazione SDI
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Lettera 
9 marzo 2020 0:00
 
Da minorenne sono stato trovato in possesso di una dose per uso personale e solo dopo 4 anni sono stato invitato in Prefettura che ha chiuso ilprocedimento con un semplice richiamo.
In questi casi, è fatto obbligo della cancellazione del fatto originario dallo SDI?
E quali sono le procedure (e i tempi) da seguire se ciò non è stato fatto?
Preciso che facendo il concorso per carabiniere, ho sempre superato con il massimo dei punteggi tutte le prove preliminari (fisiche, mediche e psicologiche) mentre la commissione di valutazione l'ultimo giorno ha sempre affermato la mia inidoneità (ritengo per questo errore di gioventù in banca dati).
P.S.Nel frattempo sono risultato idoneo a concorso per vigili del fuoco (e sono in attesa di essere chiamato per scorrimento delle graduatorie) e sto effettuando il corso VFP1 con lode.
Grazie della cortese risposta
Gaetano, dalla provincia di RM

Risposta:
il consiglio è di scrivere una raccomandata a/r alla Direzione centrale della polizia criminale presso il Ministero dell'Interno (http://www.interno.gov.it/it/ministero/dipartimenti/dipartimento-pubblica-sicurezza/direzione-centrale-polizia-criminale) ai sensi dell'art. 10, comma 3, della l. 121/1981, chiedendo la cancellazione dei suoi dati.
Se non otterrà la cancellazione, potrà adire il Tribunale per ottenere un controllo ed eventualmente la cancellazione.
Qui la norma di riferimento (art. 10, l. 121/81):
1. Il controllo sul Centro elaborazione dati e' esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneita' o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o
l'illegittimita' del loro trattamento, l'autorita' precedente ne da' notizia al Garante per la protezione dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati puo' chiedere all'ufficio ((di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 5))la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non oltre trenta giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio puo' omettere di provvedere sulla richiesta se cio' puo' pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalita', dandone informazione al Garante per la protezione dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, puo' chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi.
 
 
 
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