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 ITALIA - ITALIA - Le nuove droghe sono perseguibili anche se non previste in legge. Cassazione
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Notizia 
12 aprile 2011 11:55
 
Le droghe sintetiche che non fanno parte della Tabella I della legge sugli stupefacenti (art.14 Dpr 309/90), possono portare alla condanna per chi le detiene per spaccio. Il non-inserimento di alcune sostanza psicotrope, con specifici requisiti chimici previsti comunque in questa Tabella, non e' sufficiente per non applicare la legge.
La Sesta sezione penale della Corte di cassazione (14431/11, depositata il 12/04) conferma un orientamento recente (n.7965/2011) ed ha rigettato il ricorso di uno spacciatore contro l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Torino. Nello specifico si tratta di monoacetilmorfina, una sostanza a meta' tra morfina ed eroina che, comunque, pur se non in Tabella, la qualifica come sostanza stupefacente.
Qui la sentenza (IlSole24Ore)
 
 
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