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Stupefacenti, Cassazione: niente presunzione di spaccio anche se superati i minimi tabellari
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Articolo di Carlo Alberto Zaina
7 giugno 2011 12:00
 
La Suprema Corte di Cassazione, con la pronunzia in commento (sentenza n. 21870/2011), ribadisce la linea dell'inesistenza sia di una presunzione di destinazione alla spaccio in ipotesi di sostanza stupefacente detenuta, (ove eccedente i limiti tabellari introdotti con la novella del 2006), sia della possibilità di inversione dell'onere della prova, con addebito al detentore dell'obbligo di dimostrare la destinazione del compendio ad un uso esclusivamente personale.
La critica dei Supremi giudici di legittimità attinge, infatti, un orientamento che confligge con il dettato del comma 1 bis dell'art. 73 dpr 309/90 e con la sua costante interpretazione giurisprudenziale.
Detta norma contiene, non a caso, tutta una serie di paradigmi ermeneutici idonei a permettere di chiarire se la detenzione sia imputabile ad un fine di assunzione personale dell'agente, oppure se il possesso della droga, da parte dell'agente, non si esaurisca tanto in termini di soddisfazione propria, quanto piuttosto che la sostanza possa essere destinata – in tutto od in parte – a favore di terzi acquirenti o cessionari.
Come pacificamente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità (V. da ultima, sul tema specifico, recentissimamente la stessa VI Sezione, sentenza 28 febbraio 2011, n. 7578, in www.altalex.com 15 marzo 2011) neppure la problematica della individuazione del titolo in base al quale il soggetto detenga lo stupefacente, può sfuggire, (né sfugge) alla regola generale dettata riguardo all'onus probandi.
Consegue, pertanto, la naturale – quanto ovvia - considerazione che i parametri contenuti nel citato comma 1 bis dell'art. 73, costituiscano specifici strumenti valutativi, di carattere probatorio, i quali, se osservati dal punto di vista del P.M., devono assolvere alla funzione di dimostrare – al di là di ogni ragionevole dubbio - l'uso non esclusivamente personale cui la droga è finalizzata.
Per converso – come più volte ricordato – per la difesa, invece, la attuale giurisprudenza non contempla affatto un onere probatorio di medesima natura processuale o, comunque, identico a quello attributo alla pubblica accusa.
Colui che, infatti, rivendichi il possesso di sostanze stupefacenti, per un fine esclusivo di assunzione propria – escludendo, quindi, l'ipotesi di cessione a terzi – può, a propria scriminante, esercitare una facoltà di allegazione.
Vale a dire che viene, così, azionato un vero e proprio diritto potestativo atto e tendente a paralizzare – contraddicendola – ogni deduzione di accusa, che sia geneticamente finalizzata a conferire valenza di illecito penale ad una condotta che, invece, può risultare del tutto irrilevante sotto tale profilo giuridico.
Ad opinione della Corte di Cassazione, l'imputato, dunque, continua a non essere onerato alla dimostrazione della propria non colpevolezza, in ordine alla detenzione di sostanze stupefacenti, perchè, ove un simile sorprendente principio processuale fosse repentinamente accettato, ci si verrebbe a trovare in una situazione di abnorme inversione dell'onere della prova, con violazione di una delle regole codicistiche più importanti nel contesto del diritto di difesa e vulnus del contraddittorio fra le parti del processo.

* Avv. Carlo Alberto Zaina, consulente legale Aduc
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