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Legge Droga. Tribunale Trento respinge eccezione di incostituzionalita'
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Articolo di Fabio Valcanover *
26 settembre 2014 12:51
 
Ripubblichiamo l'abstract con cui avevamo presentato la questione di legittimita' costituzionale depositata lo scorso luglio e che ora il Tribunale di Trento ha rigettato.
L’unico commento che facciamo è che la manifesta irragionevolezza (diverse pene leggere pesanti per ipotesi normale, pene uguali per ipotesi lieve) viene definita insindacabile scelta del legislatore.
E di nuovo non si tiene conto del richiamo della sentenza 32/2014 della Corte Costituzionale alla decisone quadro del 2004

Abstract

Gli ultimi interventi del Legislatore in materia di stupefacenti ripropongono l’esigenza di un controllo di costituzionalità sulla lettera dell’attuale art. 73 DPR 309/1990.
Il comma 5 di detta disposizione, già modificato con D.L. del 23.12.2013 n. 146, è stato ulteriormente ritoccato dall’art. 1, comma 24 ter, lett. a) del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con L. 16 maggio 2014 n. 79: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329”.
A tacer della “recidivanza” del Governo ad intervenire in materia con disposizioni introdotte in sede di conversione di Decreti Legge sino a lacerare il legame essenziale che dovrebbe sussistere tra questo e la legge di conversione, i maggiori dubbi di costituzionalità attengono al merito.
Pare del tutto irragionevole, ed in tutto ingiustificata, l’equiparazione sanzionatoria di tutte le condotte previste dal 5° comma (fatto lieve).
Infatti, se l’ordinamento accoglie la distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere (nomenclatura sdoganata dalla stessa Corte Costituzionale, nella sentenza 32/2014) per fatti di cui al 1° comma dell’art. 73, non si comprende la ragione per cui altrettanto non riconosce nelle ipotesi lievi del 5° comma.
Alla violazione dell’art. 3 Cost. (principio di uguaglianza e ragionevolezza), si accompagna l'inottemperanza rispetto alla Decisione Quadro 757/2004 GAI.
Si ricorda preliminarmente che Corte Costituzionale nella sentenza 32/2014, per giustificare la reviviscenza della c.d. Iervolino Vassalli, cita la decisione summenzionata in quanto portatrice di obblighi di criminalizzazione, confermandone la vincolatività. Di tal che, è altrettanto vincolante, sempre in virtù dell'art. 117, 1° comma, Cost., il contenuto della decisione 757/2004 là dove pretende (art. 4) differenziazioni sanzionatorie a seconda della dannosità per la salute della sostanza stupefacente.
Orbene, il secondo vizio di legittimità che si segnala attiene proprio alla violazione dell'art.117, 1° comma, Cost., in riferimento alla Decisione Quadro 757/2004 GAI, nonchè all'art. 49, par. 3 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione, nella parte in cui pretende che le pene non siano sproporzionate rispetto al reato.

* collaboratore Aduc, legale del foro di Trento
 
 
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