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Italia. Riparte la riforma Fini sulla droga?
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Articolo di Donatella Poretti
14 novembre 2004 18:03
 
Dopo una lunga serie di "stop and go", annunci, false partenze, e minacce, giovedi' 18 novembre il ddl del vicepresidente del Consiglio Gianfranco Fini, in tema di riforma della legge sugli stupefacenti potrebbe ripartire dal Senato della Repubblica, e in particolare da due commissioni: Giustizia e Sanita'.
"Non e' assolutamente vero, come dice falsamente qualcuno che questa sia una proposta repressiva. Certamente lo e' per chi produce e spaccia droga, per il resto e' una proposta che riafferma il principio per cui drogarsi non e' un diritto, mentre e' un dovere delle istituzioni dare aiuto a coloro che si drogano e alle loro famiglie. E' una legge di civilta', e mi auguro che il Senato l'approvi rapidamente", sostiene il capogruppo di An al Senato Domenico Nania sentito dal quotidiano Il Tempo. "Il ddl Fini e' una legge ottusa e repressiva, totalmente estranea alla cultura giuridica italiana", gli risponde il senatore diessino Guido Calvi, capogruppo in commissione Giustizia.

Rivediamone l'iter e i punti salienti.

Il 7 giugno 2004 il disegno di legge "Modifiche ed integrazioni al testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309" (A.S. 2953) e' stato assegnato alle Commissioni riunite 2ª (Giustizia), 12ª (Igiene e sanita') del Senato della Repubblica in sede referente. Il disegno di legge era stato approvato dal Governo nella riunione del Consiglio dei ministri del 13 novembre 2003.

USO E POSSESSO
Contrarieta' anche verso il semplice uso e la detenzione delle sostanze stupefacenti, che sono sempre vietati e sanzionati. Viene infatti ripristinato l'articolo 72 abolito dal referendum del 1993 in cui si vieta il semplice "uso" prevedendo sanzioni amministrative. Mentre per la detenzione delle sostanze si introducono delle nuove tabelle che delineano le quantita' che se superate fanno automaticamente scattare il reato di spaccio, prevedendo in questo caso sanzioni penali. Anche in questo caso si ripristina il concetto di quantita' fissata dalla legge e non piu' affidata alla valutazione del giudice, come con l'attuale legislazione, grazie anche in questo caso al referendum che aveva abolito il rigido concetto di dose media giornaliera e di quantita'.
Il "confine" tra uso personale e spaccio viene fissato a 500 milligrammi di principi attivi di cocaina, 200 milligrammi di eroina, 0,05 mg per l'lsd, 200 mg di metadone, 200 mg di morfina e oppio, 250 mg di cannabis.
Il progetto stabilisce la punibilita' comunque della detenzione di stupefacenti, superando il concetto di "modica quantita"', che finora era stabilita volta per volta dal magistrato, e fissando quantitativi predeterminati, oltre i quali scatta l'arresto. La pena prevista per chi "importa, esporta, acquista o riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene sostanze stupefacenti o psicotrope" in quantita' superiori a quella della tabella" e' la reclusione tra i sei e i venti anni.

SANZIONI PENALI E LE MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PENA
Le sanzioni penali "seguono criteri di gradualita'": per le ipotesi meno gravi rimane la diminuente del fatto di lieve entita', che prevede una pena da uno a sei anni di reclusione. Nel caso in cui, per un fatto di lieve entita', il soggetto non intende seguire un programma terapeutico, e ha gia' usufruito della sospensione della pena, invece di andare in carcere potra' svolgere un lavoro di pubblica utilita'. Il recupero del soggetto viene favorito gia' nel momento in cui viene disposta la custodia cautelare in carcere: puo' essere evitata andando ai domiciliari e iniziando un programma terapeutico. Inoltre viene elevato il limite di pena che consente, in presenza di un programma riabilitativo, di sospendere l'esecuzione della pena decisa in via definitiva: ora e' di quattro anni, con la riforma sara' di sei.
Per quanto riguarda le sanzioni amministrative per l'uso delle sostanze stupefacenti si ripristina l'art.76 prevedendo la sospensione della patente, del porto d'armi, del passaporto, del permesso di soggiorno e fermo amministrativo del ciclomotore in uso, fino a due anni. In presenza di "altri indici di pericolosita', o di recidiva", si applicano misure piu' incisive: obbligo periodico di firma, divieto di condurre veicoli a motore, o divieto di allontanarsi dal comune di residenza. Come avviene per misure simili disposte dalla legge sulla violenza sportiva, l'applicazione compete al questore, e la convalida del provvedimento spetta al giudice di pace.

RIDUZIONE DA 6 A 2 TABELLE
La riduzione delle tabelle dalle attuali 6 a 2 e' la traduzione pratica della fine della distinzione tra droghe pesanti e leggere, sostanze che inducono o no alla dipendenza. Nella prima tabella vengono inseriti tutti gli stupefacenti dagli oppiacei agli alcaloidi, dalle anfetamine agli allucinogeni fino ad arrivare alla cannabis indica e ai suoi derivati, che in precedenza rientravano in una tabella a parte (la II). Nella seconda tabella, e suddivisi in sezioni, tutti i medicinali e i preparati vari. Questo comporta che non ci sara' alcuna differenza per le attivita' illecite, ad esempio di detenzione o spaccio, e neppure di coltivazione, a seconda delle sostanze coinvolte, cannabis o di eroina, ad esempio. Unica differenza sara' la quantita' che derminera' la detenzione a fini di consumo o di spaccio.

FARMACI E MEDICINALI
La riforma prevede molte modifiche in tutta la parte iniziale della legge che regolamenta le prescrizioni, le ricette, le dispensazioni e la vendita delle sostanze della nuova tabella II (le attuali tabelle da III a VI). Il ricettario per medici e veterinari deve non solo essere "apposito", ma anche autorizzato con un decreto del ministero della Salute; viene, ad esempio, soppresso l'articolo in cui prevedeva che le ditte e le case farmaceutiche inviavano campioni gratuiti ai medici; se prima era prevista la durata delle prescrizioni con certi farmaci, ora si prevede la durata massima di una cura. Con l'articolo 50bis si aggiunge pero' la possibilita' di importare medicinali non autorizzati al commercio in Italia.

CURE E STRUTTURE AUTORIZZATE
Il ddl prevede poi anche nuovi rapporti tra enti pubblici e strutture private che gestiscono attivita' di recupero. Le novita' partono dal presupposto che il programma di riabilitazione ha risvolti di carattere sanitario, ma non coincide per intero con interventi di carattere sanitario. In particolare con le modifiche apportate all'art. 116 vengono definiti i criteri con cui le strutture private vengono equiparate a quelle pubbliche per l'accredito a realizzare programmi di recupero e disintossicazione anche alternativi al cercare, oppure obbligatori per le sanzioni amministrative. Si entra anche nel merito delle cure. I programmi di disintossicazione, ad esempio con metadone, dovranno essere a scalare. Nessuna acquiescenza o addirittura collaborazione nel mantenimento di soggetti in stato permanente di tossicodipendenza, scrivono i promotori della riforma. E nel testo di legge si scrive: "I medicinali stupefacenti prescrivibili dovranno essere utilizzati a dosaggi decrescenti in ogni occasione possibile, nell'ambito di programmi definiti nel tempo, con le finalità di promuovere la stabile astensione dalle sostanze illegali e permettere l'evoluzione dell'intervento clinico verso terapie a minor rischio iatrogeno e di cronicizzazione".

REPRESSIONE DELLO SPACCIO
Vengono ammessi nuovi e maggiori poteri alle forze di Polizia per azioni sotto copertura per entrare in contatto con ambienti dello spaccio e del traffico di droghe. Vengono previsti sequestri e confische e assegnazioni dei beni in seguito ad operazione antidroga. Con l'aggiunta dell'articolo 100 bis si prevede: "Con la sentenza di condanna per uno dei fatti di cui agli articoli 73 e 74, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto".
 
 
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