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Gli effetti devastanti della Fini Giovanardi non riguardano solo la cannabis
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Articolo di Roberto Nardini, presidente del Gruppo Sims *
20 gennaio 2007 12:28
 
All'indomani della vittoria del centro sinistra e della conseguente formazione del nuovo governo si erano create legittime aspettative per una immediata abrogazione della parte della Fini Giovanardi che aveva modificato e peggiorato la normativa sulla tossicodipendenza. Specificatamente alcuni articoli della legge in vigore, la 309/90. Si sarebbe trattato di abrogare soltanto l'articolo 4 della Fini Giovanardi, e quindi le variazioni che aveva introdotto. Interrotti gli effetti devastanti delle modifiche, c'era poi tutto il tempo di elaborare una normativa piu' aderente ai principi spesso enunciati da autorevoli esponenti della attuale maggioranza ed inclusi nel programma dell'Unione. Cioe', prevenire, curare, non incarcerare.

Aver lasciato per un periodo cosi' lungo, che non si sa ancora quando, come e se finira', e' stato un primo motivo di enorme delusione e di deciso dissenso da parte di gran parte del mondo degli operatori pubblici e privati, dei consumatori, degli utenti dei servizi pubblici. Si e' cosi' radicata la spiacevole sensazione per la quale il governo ed i nostri parlamentari non abbiano considerato questa priorita' ed abbiano relegato questo tema nella sacca delle questioni meno importanti. Un grave errore che avra' certamente, fra le altre, anche conseguenze politiche.

.L'impianto della Fini Giovanardi non e' solo punizionista. Non si limita a dettare norme specifiche per la criminalizzazione dei consumatori, ma ha anche introdotto, cosa che quasi nessuno ha notato, limitazioni alle cure ed ai programmi medici. Ha interrotto, di fatto, tutti i piani terapeutici costruiti autonomamente al di fuori dei SERT. La variazione introdotta all'articolo 43 della 309/90, infatti, obbliga i medici che prescrivono metadone a farlo soltanto in presenza di un piano elaborato da una struttura pubblica, dunque da un SERT, come per esempio, e' stato precisato in senso ancora piu' riduttivo dalla Regione Toscana. E' stato in sostanza non adeguatamente considerato il dramma di coloro che avevano gia' da anni intrapreso e seguito un programma strutturato presso medici esterni ai SERT, facolta' prevista dal referendum del 1993 e relativa al sacrosanto diritto di scelta di ogni paziente di curarsi anche al di fuori dei servizi pubblici, nonche' dell'autonomia dei medici che avevano intrapreso questi percorsi di assistenza per i quali si erano adeguatamente preparati seguendo convegni specialistici, corsi universitari e dottorati di ricerca. Per molti di questi pazienti si e' trattato di un autentico dramma, ed in numero consistente hanno preferito abbandonare ogni cura, piuttosto che tornare al servizio nel quale, evidentemente, non si erano trovati bene. Una scelta, certamente drammatica perche' in molti casi ha determinato una prevedibile ricaduta. Il che' ripropone il problema che non tutti i SERT, senza voler generalizzare, sono adeguati ai compiti che dovrebbero svolgere. Non tutti dispongono di personale preparato alle funzioni di specialisti che la legge 49/2006 presuppone, tanto da assoggettare ad essi l'elaborazione di un piano condotto da un altro esercente la professione medica, non di rado piu' preparato, o comunque ritenuto tale, dal paziente che lo ha scelto.

Come struttura alla quale vengono richieste consulenze da parte di medici, tossicodipendenti e famiglie inseriti in varie realta' del Paese, abbiamo potuto rilevare tutta una serie di situazioni determinatesi in servizi che non sembrano rispondere ai requisiti di autentici presidi utili, sia a coloro che ne hanno bisogno, che alle comunita' che dovrebbero servire. Soprattutto ci siamo resi conto che l'utenza dei servizi per i tossicodipendente e' estremamente debole ed incapace di rappresentare i diritti che la legge riconosce loro.

In questi ultimi tempi alcuni SERT hanno subito un processo di degrado continuo e costante. Le normative che avevano determinato gli standard di qualita' e di risorse non sono mai state osservate nemmeno quando era in vigore il DM 444/90, gli orari elepresenze previsti e, soprattutto, in molte realta' non sono rispettati i diritti che la legge stabilisce per coloro che intraprendono programmidi cura e di riabilitazione. I direttori generali delle AASSLL hanno tagliato le risorse a loro piacimento e molti operatori, anche ben intenzionati, si sono trovati di fronte ad una carenza di mezzi che il complesso della normativa non aveva previsto.

Cosi', per esempio, non e' vero che ogni servizio assicura la disponibilita' di tutte le modalita' terapeutiche validate dalla letteratura scientifica e dimostratesi sicure ed efficaci nelle loro forme complete e corrette. Non viene rispettato il diritto sancito.all'articolo 122 della legge 309/90, per il quale ogni utente che lo richiede ha diritto di farsi assistere anche da un medico di fiducia esterno, con il quale il servizio e' tenuto a concordare il piano terapeutico. Molti servizi sono specializzati a togliere le cure, piuttosto che a farle e considerano il loro abbandono come un obiettivo da perseguire anche in situazioni dove la cronicita' della patologia e' testimoniata a volte da decine di episodi di ricaduta che risalgono indietro di anni.

Non e' vero che in tutti i servizi i programmi vengono concordati e liberamente accettati dal paziente opportunamente informato sulle varie opzioni, in modo assolutamente volontario, e non e' vero che vengono bandite tutte le forme di condizionamento e di pressione in favore dell'una o dell'altra modalita' terapeutica. In certi casi il programma viene letteralmente imposto ed abbiamo raccolto, in questo senso, alcune significative documentazioni e testimonianze.

Non e' vero che tutti i servizi sono attrezzati ed utilizzano tutti strumenti terapeutici disponibili. E' noto il caso delle varie formulazioni anche concentrate di farmaco sostitutivo, oggi disponibili in vendita da parte dei principali produttori, per i pazienti che abbisognano di dosaggi elevati, per i diabetici, per chi e' comunque intollerante al veicolo sciropposo. Semplicemente, questi pazienti non sono neanche individuati.

Il tossicodipendente che si sottopone a cura ha il diritto di scelta del servizio al quale rivolgersi, solo che abbia la possibilita' di frequentarlo come prevedono i protocolli previsti, ma in molte realta' si rifiuta l'accesso a chi non e' residente.
Non sempre i programmi vengono formulati tenendo in debito conto le necessita' dei pazienti. Il programma, infatti, "deve essere formulato nel rispetto della dignita' della persona, tenendo conto in ogni caso delle esigenze di lavoro e di studio e delle condizioni di vita familiare e sociale dell'assuntore". (art. 122, legge 309/90, comma 2).

Non e' vero che la scelta del medico di riferimento, anche all'interno di uno stesso servizio, e' demandata esclusivamente ai pazienti. In molte realta' questi vengono canalizzati ad un medico o ad un servizio a seconda della loro residenza, delle loro iniziali o di qualsiasi altro elemento che esclude la possibilita' di scelta del paziente stesso.

Ci sono servizi che, per quanto riguarda i programmi medici e la somministrazione del metadone restringono gli orari in fasce ristrette, proibitive per chiunque abbia degli impegni di lavoro, di studio o necessita' di spostarsi e di viaggiare. E' noto che la somministrazione del metadone, gia' programmata dal medico all'interno di ogni programma, puo' essere effettuata in ogni momento senza interrompere o interferire con tutte le altre attivita' della struttura. In alcuni servizi non si concedono affidamenti di farmaco, in altri , sia al nord che al sud, il medico prescrive il metadone, ma il paziente deve andarlo a prendere in un'altra sede, a volte lontana. Questi servizi, sostengono di non essere attrezzati per detenere il farmaco, sebbene l'attrezzatura consiste solo di un armadio blindato e di un registro di carico e scarico. Cosi' i programmi metadonici diventano invivibili e chi ne ha bisogno non li intraprende volentieri.. Conseguentemente, i risultati sono scarsi e l'impatto degli interventi in un determinato territorio non e' significativo.

E veniamo alle farmacie. Non e' vero che sono provviste dei farmaci specifici come previsto dalla farmacopea ufficiale. A volte lo sono in modo soltanto formale, ma non nelle quantita' necessarie allo svolgimento del servizio secondo le prescrizioni regolarmente formulate dai medici e presentate dai pazienti.
Il contenuto della ricette e' definito per legge in una quantita' necessaria al fabbisogno di terapia limitato ad otto giorni (trenta giorni legge 49/2006), ed e' a carico del sistema sanitario nazionale. Ma non tutte le AASSLL hanno dettato disposizioni alle farmacie perche' la spedizione delle ricette in questione avvenga nel modo agevole e corrente senza porre a carico del destinatario oneri, ostacoli e preclusioni di sorta e secondo quanto previsto dall'art. 45 della legge 309/90.

Attualmente, ogni farmacia fa a modo suo. Alcune pretendono il pagamento delle confezioni prescritte, altre si rifiutano di detenere e consegnare il farmaco, tanto che sempre piu' difficile risulta l'impegno dei medici di famiglia e di fiducia per la cura e l'assistenza ai tossicodipendenti.
La gestione dell'art. 42, legge 309/90, modificato da legge 49/2006 e' completamente ignorata. Si tratta di una disposizione secondo la quale ogni medico puo' approvvigionarsi dei farmaci necessari sia nelle farmacie che presso i grossisti, a totale carico della ASL dove e' ubicato il loro ambulatorio, ma queste forniture non sono state mai attivate, anche dopo le precisazioni contenute nella apposita circolare ministeriale di linee guida n. 20 del 1994.

Gli abusi nelle carceri assumono connotazioni ancora piu' drammatiche. In ogni istituto di pena si dovrebbe assicurare l'assistenza ai detenuti tossicodipendenti che richiedono un programma terapeutico e la continuita' dei programmi in corso al momento dell'arresto, che non possono essere modificati senza il consenso specifico e sottoscritto del paziente stesso e, se previsto, del suo medico di fiducia. Ma non e' cosi'. Le terapie in corso vengono sottratte con o senza il consenso del paziente, e sostituite con incredibili batterie di psicofarmaci. L'ideologia antimedicale e' talmente diffusa tanto che, per fare un esempio, in Firenze esiste Solliccianino, un carcere a custodia attenuata, ma accessibile soltanto a coloro che rinunciano alle cure specifiche, indipendentemente dagli effetti che possono derivare da questa rinuncia. I tossicodipendenti che richiedono un programma hanno il diritto di ottenerlo dal SERT al quale avanzano richiesta, ma ci sono casi nei quali queste richieste non vengono prese in considerazioni ed evase secondo quanto previsto dalla legge. I medici incaricati dell'assistenza nelle carceri dovrebbero attenersi in modo particolare al rispetto delle volonta' dei pazienti, con particolare riguardo alla continuita' delle cure ed al loro diritto alla salute. Ma troppo spesso non e' cosi'.

E' importante che un tossicodipendente che segue un programma con risultati positivi debba disporre di ogni strumento utile alla sua riabilitazione e riadattamento sociale. Fra questi, la patente riveste particolare importanza. E' utile ricordare che i tossicodipendenti in programma terapeutico, sempre che abbiano effettivamente abbandonato il ricorso alle sostanze di abuso, devono poter ottenere, riottenere o rinnovare la patente di guida. Questo e' vero anche se i tossicodipendenti dispongono di un programma che prevede l'assunzione di metadone, farmaco che, come e' noto, non produce effetti stupefacenti sui soggetti tolleranti alla dose correntemente assunta, quale che essa sia, ne' diminuisce le capacita' motorie e i tempi di reazione dei pazienti. Per la concessione e/o rinnovo della patente di guida dovrebbe essere utile seguire, oltre ai test previsti, le indicazione del servizio di appartenenza e/o del medico che ha in carico il paziente, evitando rifiuti motivati soltanto dall'assunzione del metadone a scopo terapeutico. Ma cosi' non e'. La maggior parte della commissioni patenti non concede il documento o il rinnovo a chi assume metadone, scoraggiando cosi' un gran numero di pazienti a restare nel programma del quale hanno bisogno.

Nel definire i livelli essenziali di assistenza, ai quali anche le leggi regionali devono uniformarsi, la nuova normativa dovrebbe rinforzare il diritto dei pazienti alla scelta dei servizi e dei medici, sia all'interno che all'esterno dei SERT, alla pronta accessibilita' ai programmi, alla loro qualita', alla vivibilita' delle procedure, al diritto alla loro continuita' in ogni situazione, sia ospedaliera, carceraria o in semplice trasferimento, agli orari minimi di apertura, e prevedere risorse minime necessarie ad ogni presidio.

E per concludere, dal momento che tutte queste previsioni di legge vengono sistematicamente ignorate in molte realta', e lo sarebbero anche in futuro, la nuova normativa, per non risultare in una vuota rassegna di proclami, dovrebbe prevedere in ogni realta', fra le altre cose, un meccanismo di controllo sull'attuazione puntuale delle norme e sul rispetto dei diritti dei pazienti, affidato ad un organismo nel quale siano rappresentati anche i pazienti, le loro famiglie e le loro associazioni.
Restiamo comunque dell'idea che, nelle more di una discussione e di proposte che richiederanno un tempo indefinito, l'articolo 4 della legge 49/2006 debba essere immediatamente abrogato.

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