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 ITALIA - ITALIA - Stretta sulla vendita di cannabis light, i Monopoli chiedono di autocertificare i prodotti
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Notizia 
15 ottobre 2020 12:29
 
Stretta dei Monopoli sulla rivendita della cannabis light o meglio la «canapa sativa». Ad annunciarla con tanto di determinazione pubblicata sul sito dell'agenzia è stato il direttore generale delle Dogane e del Monopoli, Marcello Minenna il quale chiede ai rappresentanti degli esercizi di vicinato, delle farmacie e delle parafarmacie che vendono o hanno intenzione di vendere al pubblico dei prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze liquide, con o senza nicotina, di autocertificare l'impegno a non commercializzare o detenere foglie, infiorescenze, oli, resine, o altri prodotti contenenti sostanze derivate dalla canapa sativa.
L’autocertificazione
Senza autocertificazione dell'impegno a non vendere prodotti illegali non si potrà più ottenere il rilascio delle necessarie autorizzazioni e di eventuali rinnovi. In particolare i soggetti già autorizzati avranno 30 giorni di tempo a partire dal 13 ottobre (data di pubblicazione della Determinazione direttoriale, per presentare l'autocertificazione con il nuovo impegno a non vendere prodotti illegali. In caso di mancata presentazione entro i termini previsti, scatterà il procedimento di revoca delle autorizzazioni già rilasciate. Alla richiesta del nuovo impegno da autocertificare, farà comunque seguito un'azione di controllo sul campo con le strutture territoriali dell'Agenzia chiamate ad effettuare controlli mirati presso i punti vendita ormai sparsi in tutte le città, le farmacie e le parafarmacie, nonché presso le rivendite generi di monopolio, per verificare che non siano commercializzati prodotti derivati della coltivazione della cannabis sativa.
Perché è scattata la stretta
Come si legge nella determina del 13 ottobre, pubblicata sul sito delle Dogane e dei Monopoli la stretta si è resa necessaria per evitare che negli esercizi autorizzati da ADM alla vendita dei liquidi da inalazione, siano commercializzati anche prodotti che violano le norme sugli stupefacenti (Dpr 9 ottobre 1990 n. 309). Non solo. E' la stessa legge del 2016 che autorizza la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale ad aver definito i prodotti nei quali può essere utilizzata la canapa coltivata ed escludendo in modo tassativo la commercializzazione di foglie, infiorescenze, oli e resine che ne possono derivare. A rafforzare la decisione di una stretta sulla vendita della cannabis light, i Monopoli ricordano in primo luogo il Consiglio Superiore di Sanità secondo cui non può essere esclusa la pericolosità dei prodotti contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa, qualunque sia ilcontenuto percentuale di delta-tetracannabinolo. Di qui la raccomandazione di adottare misure di contrasto alla libera vendita di questi prodotti derivati dalla coltivazione della canapa sativa. In secondo luogo c'è stata la Corte di cassazione che il 10 luglio 2019 con la sentenza n. 30475 ha rilevato che la cessione di questi prodotti si configura come reato se i beni non rispettano i valori indicati dalla legge del 2016 (n. 242) sempreché i derivati della cannabis siano «in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività»..
(da IlSole24Ore del 15/10/2020)
 
 
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