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3 dicembre 2009 9:07 - fabrizio7338
Salve io ho avuto lo stesso problema , sono di Fiumicino e la mia farmacia ospedaliera e' quella del Grassi di Ostia dove ahime' ho trovato un farmacista infame a dir poco....
Nonostante dopo anni di presentazioni di moduli compilati dal dottore , addirittura il dottore si reco' a parlare con questo farmacista se cosi' si puo' chiamare , io lo definirei un tutore dello spaccio clandestino !
Pensate che il primo modulo che presentai era col SIMM18 poi diventato Bedrocan e risale al 2005 , ho provato fino al 2007 , all'ultimo ho rinunciato , perche' mi devo curare , soffro di epilessia(crisi convulsive con schiuma alla bocca con relativa amnesia) in piu' sonlo ex-eroinamane ancora combatto con la crisi d'astinenza e solo la cannabis mi da' giovamento....
Fatto sta' che questo farmacista diceva che ero un tossico e non avevo bisogno del medicinale , cosa che solo il ministero della salute o il medico prescrittore , potevano decidere !
Questo e' un caso di omissione di atti d'ufficio ! In una zona dove lo spaccio d'Eroina e Cocaina la fa' da padrona , Ostia , Acilia , Dragona , il triangolo d'oro di Roma !
Io sarei stato il primo a dare un duro colpo allo spaccio e chissa' quante anime avremmo potuto salvare dal circuito malavitoso dello spaccio.....a Ostia ci sono extra-comunitari che vendono hashish , marijuana e Eroina....verrebbe da pensare che anche i parenti del farmacista siano dediti al traffico di stupefacenti , anzi non mi meraviglierei se anche il farmacista sia coinvolto nel traffico....
2 dicembre 2009 23:17 - a.cannabis terap.
Ringrazio gli amici del PIC per utili precisazioni
Francesco Crestani
1 dicembre 2009 12:44 - pic3568
Stranamente, il modulo disponibile sul sito del Ministero della Salute
http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_FarmaciAree_9_listaF ile_itemName_1_file.pdf
(va cancellato lo spazio bianco tra F e ile, dove la riga va a capo), che è lo stesso scaricabile anche dal sito Pic
http://www.pazienticannabis.org/moduloimportazioneucs.pdf è diverso da quello sul sito ACT, cioè non contiene le voci sull'indicazione terapeutica e le esigenze particolari che giustificano il ricorso al farmaco. Invitiamo gli amici di ACT ad aggiornarlo con quello corrente. A noi risulta in effetti che è dai primi del 2007 che tali specificazioni non sono più richieste, insieme alle iniziali del paziente ed alla sua età (ha a che fare con le norme sulla privacy, ci spiegarono allora).
Sono ormai 3 anni che su tutte le richieste di importazione che abbiamo inviato all' UCS tramite Asl tali voci non sono menzionate, e tutte le richieste sono sempre andate a buon fine.

Per quanto riguarda il consenso informato, come si legge in fondo al modulo stesso, è importante ribadire che tale documento resta in possesso del medico, non va presentato alla Asl in allegato nè spedito al Ministero.
30 novembre 2009 18:53 - a.cannabis terap.
Concordo pienamente con il parere dell'Associazione Pazienti Impazienti Cannabis. Spetta a qualunque farmacia ospedaliera del territorio nazionale inoltrare la richiesta al Ministero, e il farmacista non deve richiedere nessuna relazione tecnica del medico curante (nella mia pratica, di solito compilo lo stesso una relazione con bibliografia scientifica a maggior supporto, ma questa è solo una mia abitudine).
Il modulo di importazione si può scaricare dal sito dell'Associazione Cannabis Terapeutica
http://www.medicalcannabis.it/documenti/nuovo%20modulo%20imp ort.pdf
come si legge, prevede di precisare l'indicazione terapeutica e le esigenze particolari che giustificano il ricorso al farmaco. Bisogna ovviamente allegare il modulo di consenso informato, che si scarica sempre dal sito di ACT.
Francesco Crestani
medico chirurgo
presidente Associazione Cannabis Terapeutica
www.medicalcannabis.it
29 novembre 2009 18:58 - pino9908
Confermo quello che ha detto il PIC.
27 novembre 2009 13:36 - pic3568
Qualche chiarimento che ci auguriamo possa risultare utile a pazienti e medici, dato che al riguardo le informazioni sono insufficienti e confuse.

1) In Puglia come nel resto d' Italia, è competente per l' inoltro all' UCS del Ministero della Salute (che ha la competenza esclusiva sul concedere o meno l' autorizzazione) del modulo per la richiesta d' importazione di farmaci esteri a base di cannabinoidi, compilato dal medico curante o dallo specialista ospedaliero, qualunque "farmacia ospedaliera/ farmacia territoriale/casa di cura", come si legge sul modulo appositamente predisposto dal Ministero ( http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_FarmaciAree_9_listaF ile_itemName_1_file.pdf ).
Cioè la Farmacia della Asl di residenza del paziente, o di un ospedale o casa di cura privata.

2) La valutazione sull' appropriatezza della prescrizione per il singolo caso clinico è esclusiva responsabilità del medico curante, che in scienza e coscienza prescrive il farmaco estero al proprio paziente dopo aver da lui ottenuto il consenso informato. Senza alcuna limitazione possibile da parte di chicchessia, tantomeno del farmacista Asl.
La Farmacia Asl ha un ruolo esclusivamente amministrativo in questa procedura, funge da tramite tra il medico e l' UCS, e con la Casa produttrice estera.
L' unica verifica che compete alla farmacia Asl, è quella sulla corretta compilazione del modulo. Mentre è solo all' UCS che compete l' autorizzazione alla singola importazione.
In effetti sul modulo originale predisposto dal Ministero non è neanche prevista l' indicazione della patologia per la quale si richiede l' importazione del farmaco (nè è menzionato il nome del paziente), dati che restano a conoscenza del solo medico curante. Quindi non si vede su che basi un farmacista possa 'autorizzare' o negare l' accesso a tale terapia.

In questi anni, come associazione ci è capitato più volte di intervenire su Asl che tentavano indebitamente di ostacolare la presentazione del modulo di importazione correttamente compilato da parte del medico, ed è sempre bastata una telefonata per risolvere la questione. Perseverare nel rifiuto avrebbe significato per la Asl omettere atti d' ufficio... Riteniamo che la Asl di Foggia non farebbe eccezione.

3) Come stabilito dal DM 11-2-97, nel caso il farmaco sia richiesto dal medico tramite la farmacia Asl, la spesa è a carico del paziente. Senza peraltro ricarichi commerciali, solo la copertura delle spese indicate sulla fattura estera.
Alcune rare Asl forniscono il farmaco in regime ospedaliero, tramite il day-hospital dell' ospedale di riferimento, e quindi accollandosi le spese.
Dato il ridottissimo numero di pazienti che riescono a superare tutti gli ostacoli della procedura (un centinaio in tutta Italia), ed il relativamente basso costo per mese di terapia, le spese per una singola Asl sarebbero in effetti quasi insignificanti.
Se la richiesta parte invece dalla farmacia dell' ospedale, per uso in ambito ospedaliero p. es. tramite day-hospital, al paziente non è richiesta la copertura delle spese.
Infatti, "l'azienda ospedaliera potrà fare gravare la relativa spesa nel proprio
bilancio al pari dei farmaci in commercio in Italia e degli altri beni
necessari per lo svolgimento delle prestazioni di assistenza sanitaria." (dal DM 11-2-97)


I P.i.c. (Pazienti Impazienti Cannabis)
www.pazienticannabis.org
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