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L’Italia apra alle terapie psichedeliche nel fine vita. Firma l’appello
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Articolo di Claudia Moretti
18 ottobre 2024 13:40
 
 Nel campo della salute mentale sono molti decenni che le offerte del mercato del farmaco sono ferme ai medesimi composti medicinali (antipsicotici di prima e seconda generazione, SSRI NSRI), purtroppo con alto tasso di farmaco resistenza. Ed è anche per questo che, da oltre un decennio la ricerca scientifica e clinica è esplosa, nel tentare di portare alla luce altri percorsi con altre molecole, in particolare quelle psichedeliche (o psicoterapiche assistite con molecole psichedeliche),i cui promettenti risultati sperimentali, riaprono il campo di molti malati alla speranza di star meglio.

Di recente, l’Associazione Luca Coscioni ha lanciato un appello ai cittadini*, già sottoscritto da molti medici e scienziati, affinché firmino e sostengano la richiesta al Ministro della Salute e al Ministro della Difesa di un tavolo di lavoro per l’introduzione delle terapie psichedeliche validate dalla comunità scientifica internazionale, per adesso in via sperimentale.

Il Canada, gli Stati Uniti, la Svizzera ed altri Paesi hanno sperimentato, con successo e stanno sperimentando protocolli di terapie psichedeliche, psicoterapie assistite con molecole psichedeliche, portando avanti, secondo le regole proprie della scienza (studi proclitici, di fase 1, due, e tre), depenalizzando o ritabellando via via le sostanze psicoattive utilizzate nelle terapie cd compassionevoli, con lo scopo di assistere, curare il dolore psicologico, di persone malate terminali, o di patologie gravi e senza alternativa terapeutica. Si tratta di previsioni eccezionali dettate, appunto, dalla compassione per il dolore. Dolore fisico ma anche dolore psicologico, esistenziale e spirituale legato al fine vita ma non solo. Legato alla depressione farmaco resistente, ai disturbi da stress post traumatico, alle dipendenze.

E’ possibile farlo anche in Italia? E se sì, su quali basi giuridiche?

A livello Costituzionale, va richiamato in primis il Diritto alla Salute (art. 32) ed il suo corollario: il diritto ad avere cure efficaci, ossia il Diritto alla scienza, non solo codificato in sede internazionale (L’articolo 15 della “Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali” riconosce il diritto di tutti a “prendere parte alla vita culturale, godere dei benefici del progresso scientifico e delle sue applicazioni, …”), ma declinato nel nostro ordinamento con una vera e propria “riserva di scienza”. Il che significa che il legislatore, l’amministratore, e il giudice, sono tenuti a basare le proprie decisioni sul dato scientifico e sperimentale offerto dalla Comunità Scientifica di cui l’Italia fa parte (sul pianeta Terra esistono politiche nazionali, ma la scienza, fortunatamente, è una soltanto).

In altre parole: La bontà e la fondatezza scientifica è parametro di legittimità costituzionale ed Il governo ha l’obbligo, anche procedimentale, di acquisire l’informazione scientifica attraverso i propri organi consultivi (CTS e ISS), I margini di sua discrezionalità tecnica (ossia l’ambito di libertà di decisione), sono confinati in questa cornice di superiore interesse protetto dall’ordinamento.

A livello di legge primaria (ma così nel sistema internazionale di controllo delle sostanze psicotrope), poi, la stessa norma che proibisce/sottopone a controllo le sostanze (DPR 309/90 ed allegate tabelle), ne consente l’uso terapeutico e ne fa salva e preminente l’importanza, rispetto agli altri interessi protetti. Prevale, cioè, l’interesse alla cura del singolo che non l’interesse alla protezione della collettività dalle “droghe”, salute pubblica, o altro.

Ancora le norme sulle Cure Palliative e sulla Terapia del Dolore (legge n. 38/2010), inquadrano legittimità ed obiettivi dei percorsi di fine vita, integrati anche con psicoterapia e aiuto spirituale, nella loro forma integrata (psicologica/psicoterapica e farmacologica).

Infine, lo consentono già oggi le norme sull’uso di medicinali sperimentali ed uso off labell (Leggi n. 648/1996 - Elenco dei farmaci coperti dal SSN; cd Di Bella l. 94/1998; e Decreto ministeriale e regolamento UE sulle Cure Compassionevoli - Regolamento (CE) n. 726/2004 e Decreto del Ministero della Salute, del 7 settembre 2017).

Tutte queste disposizioni di legge consentono già oggi ad un medico e paziente in determinate condizioni di far uso dei protocolli sperimentali psichedelici già validati all’estero laddove non esista valida alternativa terapeutica e vi siano le evidenze scientifiche del caso: risultanze di studi di fase 1,2,3 a seconda dei casi.

Per firmare l’Appello


Documento tecnico
Allegati agli studi scientifici ed alle leggi


 
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