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 ITALIA - ITALIA - I proventi dello spacciatore vanno tassati. Gdf
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Notizia 
13 dicembre 2017 7:22
 
I proventi derivanti da fatti, atti o attività illecite civili, penali o amministrative, se non sono stati già sottoposti a sequestro o confisca penale, vanno sempre tassati in quanto classificabili tra i redditi “legali” indicati dal Tuir con l'articolo 6. Non solo. Già dal 2006 con il decreto legge n. 248, è stato definitivamente chiarito che i proventi illeciti non classificabili nelle categorie di reddito indicate dal Tuir devono, comunque, essere considerati “redditi diversi”, e sono soggetti sempre e comunque a tassazione. La sola deroga al prelievo del Fisco scatta quando il contribuente ha perso il possesso del patrimonio per via di un provvedimento di sequestro o confisca, sempreché l’esecuzione della misura ablatoria sia intervenuta nello stesso periodo d’imposta in cui è maturato il possesso delle somme.
A ricordarlo è il Comando generale della Guardia di Finanze nel nuovo Manuale operativo contro l’evasione e le frodi fiscali licenziato la scorsa settimana e che entrerà in vigore dal prossimo 1° gennaio 2018 (www.gdf.gov.it). La precisazione del Comando generale arriva all’indomani di un’operazione effettuata dalle Fiamme Gialle di Gela (CL), che hanno proposto alle Entrate la ripresa a tassazione, secondo le regole descritte, dei proventi illeciti conseguiti da due “pusher” rinviati a giudizio. L'avvio dell’indagine economico-finanziaria è partita dalle segnalazioni di altre forze di polizia che, con le autorità di vigilanza e gli organi giurisdizionali, sono tenuti a comunicare alla Guardia di Finanza (articolo 36 del Dpr 600/73) i fatti che possono costituire violazioni tributarie di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle proprie attività.
Nel Manuale operativo la Gdf ricorda anche che, sui proventi illeciti, i costi non ammessi in deduzione sono soltanto quelli relativi ai beni e servizi direttamente utilizzati per l’effettuazione del delitto non colposo, non essendo sufficiente, invece, l’astratta riferibilità al reato: in questo senso, l’indeducibilità colpisce i costi di tutti i fattori produttivi che sono in un rapporto diretto con il delitto.
C’è poi anche la rilevanza Iva. La giurisprudenza di legittimità (Cassazione n. 3550 del 12 marzo 2002 e n. 24471 del 25 settembre 2006), come riportato nella Direttiva n. 1 del 2018, ha di fatto esteso l’applicazione anche all’Iva: «per il principio di neutralità fiscale dell’Iva - scrive la Gdf - se vi è concorrenza tra attività svolte lecitamente e illecitamente, non vi è distinzione tra operazioni lecite e illecite, potendosi al più escludere il tributo per le operazioni vietate in assoluto».
 
 
 
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