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Italia. Approvato dal Consiglio dei Ministri il ddl Fini
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Notizia 
13 novembre 2003 20:41
 
E' stato approvato all'unanimita' dal Consiglio dei Ministri il ddl del vicepremier Gianfranco Fini in materia di droghe (il ministro della Difesa, Antonio Martino -che e' tutt'altro che proibizionista- era assente perche' in Iraq).
Fini definisce il suo progetto come "innovativo", e si dichiara "particolarmente lieto che sia stato approvato all'unanimita' e che tutti i ministri abbiano chiesto di firmarlo".
In pratica, si rischia una condanna tra i sei e i venti anni di reclusione, per il semplice possesso di marijuana, se supera i valori della tabella, non elevatissimi.

Parlando con i giornalisti ad Orvieto, dopo essere intervenuto al campus degli studenti europei organizzato dal ministero dell'Istruzione, Fini ha ricordato che il ddl antidroga si basa su tre principi: "Il primo e' prevenire, perche' drogarsi non e' un diritto e non esistono droghe leggere e pesanti. Il secondo principio -ha aggiunto Fini- e' recuperare, aiutando le famiglie, i giovani tossicodipendenti e mettendo i sintonia i Sert e le Comunita' terapeutiche,. Infine occorre reprimere, perche' lo spaccio deve essere impedito".

Il ddl stabilisce il principio del divieto di uso e di impiego di sostanze stupefacenti, reintroducendo la punizione e fissando la linea di confine tra la detenzione che rappresenta illecito amministrativo e la detenzione che costituisce illecito penale.
Il progetto, si legge nella relazione alla legge, "abolendo il concetto di modica quantita', e non facendo differenza tra droghe leggere e pesanti, fissa quindi dei limiti, superati i quali scatta la sanzione penale, al di sotto lo si punisce con una sanzione amministrativa.
Le sanzioni penali "seguono criteri di gradualita'": per le ipotesi meno gravi rimane la diminuente del fatto di lieve entita', che prevede una pena da uno a sei anni di reclusione. Nel caso in cui, per un fatto di lieve entita', il soggetto non intende seguire un programma terapeutico, e ha gia' usufruito della sospensione della pena, invece di andare in carcere potra' svolgere un lavoro di pubblica utilita'.
"Il recupero del soggetto viene favorito gia' nel momento in cui viene disposta la custodia cautelare in carcere: puo' essere evitata andando ai domiciliari e iniziando un programma terapeutico".
Inoltre viene elevato il limite di pena che consente, in presenza di un programma riabilitativo, di sospendere l'esecuzione della pena decisa in via definitiva: ora e' di quattro anni, con la riforma sara' di sei. "Cosi' si evitera' anche il problema di molti tossicodipendenti che, dopo aver con successo affrontato un periodo di riabilitazione, nel frattempo sono passati i quattro anni di sospensione e quindi devono tornare in cella".
Per quanto riguarda le sanzioni amministrative sono la sospensione della patente, del porto d'armi, del passaporto, del permesso di soggiorno e fermo amministrativo del ciclomotore in uso. In presenza di "altri indici di pericolosita', o di recidiva", si applicano misure piu' incisive: obbligo periodico di firma, divieto di condurre veicoli a motore, o divieto di allontanarsi dal comune di residenza. Come avviene per misure simili disposte dalla legge sulla violenza sportiva, l'applicazione compete al questore, e la convalida del provvedimento spetta al giudice di pace.
Il ddl prevede poi anche nuovi rapporti tra enti pubblici e strutture private che gestiscono attivita' di recupero. Le novita' partono dal presupposto che il programma di riabilitazione ha risvolti di carattere sanitario, ma non coincide per intero con interventi di carattere sanitario. "E' qualcosa di piu' ampio che chiama in causa l'intera dimensione esistenziale, per questo una comunita' non puo' essere considerata alla stregua di una clinica privata, con gli stessi meccanismi di convenzione. Si formera' quindi un albo regionale, al quale le strutture private di recupero si possono iscrivere, se munite di determinate caratteristiche".

Il "confine" tra uso personale e spaccio viene fissato a 500 milligrammi di principi attivi di cocaina, 200 milligrammi di eroina, 0,05 mg per l'lsd, 200 mg di metadone, 200 mg di morfina e oppio, 250 mg di cannabis.
Le quantita' massime, secondo l'estensore della legge, sono "alte", tanto da non poter dire che "basta uno spinello per finire in galera": per esempio 250 milligrammi di principio attivo di cannabis equivale a circa dieci "spinelli".
Il progetto stabilisce la punibilita' comunque della detenzione di stupefacenti, superando il concetto di "modica quantita"', che finora era stabilita volta per volta dal magistrato, e fissando quantitativi predeterminati, oltre i quali scatta l'arresto.
La pena prevista per chi "importa, esporta, acquista o riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene sostanze stupefacenti o psicotrope" in quantita' superiori a quella della tabella" e' la reclusione tra i sei e i venti anni.
 
 
 
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