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 ITALIA - ITALIA - Droga e reati d'opinione, Cassazione: non si puo' suggerire l'uso di cocaina del politico
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Notizia 
29 luglio 2010 16:34
 
Nel 'Far West' della politica - ultimamente inquinato anche da falsi dossier a sfondo sessuale - non tutti i 'colpi bassi' sono consentiti, specie quelli che insinuano che l'avversario è un consumatore abituale di cocaina.
L'avvertimento viene dalla Cassazione che ha condannato a 600 euro di multa per ingiuria aggravata, con tanto di risarcimento dei danni morali, un consigliere provinciale di Caltanissetta, Vincenzo L. che nel consiglio assembleare nisseno, davanti a tutti i 'colleghi', aveva alluso al fatto che Antonio F. aveva fatto un intervento troppo vibrante "in preda forse a qualche dose di cocaina". Proprio per l'assunzione della polvere bianca - aveva proseguito nel suo intervento il politico finito sotto processo - l'avversario avrebbe finito per "elettrizzarsi in modo non confacente ad un operatore serio ed equilibrato".
Senza successo Vincenzo L. (classe 1948) ha chiesto alla Suprema Corte di essere assolto perchè quell'espressione rientrava nel suo diritto di critica e voleva solo "censurare una ingiustificata enfasi della posizione del 'rivale' politico, come emergeva anche dall'uso dell'avverbio 'forse'". La Cassazione - con la sentenza 29758 - non ha voluto sentir ragioni e gli ha replicato che quella frase era senz'altro lesiva del "patrimonio morale e della dignità dell'interlocutore" e che "l'uso furbesco dell'avverbio 'forse' non ne sminuiva la portata offensiva". "Insinuare pubblicamente che il comportamento dell'avversario politico possa essere dovuto agli effetti allucinogeni di sostanza stupefacente è iniziativa tale - spiega la Cassazione - da enfatizzare la valenza intrinsecamente offensiva dell'ingiuria, accreditando all'esterno la possibilità che l'interlocutore ne faccia uso".
Con "conseguente compromissione delle sue facoltà psichiche e, dunque, con scarsa affidabilità sul piano politico e personale".
Confermato cosí il verdetto di responsabilità pronunciato dal Tribunale di Caltanissetta nel luglio 2008. Il primo grado si era svolto, sempre con condanna, davanti al Giudice di pace. Ora Vincenzo L. dovrà pagare anche 1.500 per le spese legali sostenute dal 'competitor'. Un separato giudizio stabilirà la cifra del risarcimento per il 'colpo basso'.
 
 
 
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