testata ADUC
 ITALIA - ITALIA - Decreto stupefacenti licenziato da commissioni Giustizia e Affari Sociali della Camera
Scarica e stampa il PDF
Notizia 
24 aprile 2014 11:06
 
Le commissioni Giustizia e Affari sociali alla Camera hanno licenziato il decreto sugli stupefacenti e i farmaci 'off label' (medicinali utilizzati per cure diverse rispetto a quelle contenute nella scheda tecnica), che approderà in aula oggi pomeriggio. Il decreto deve ancora essere esaminato dal Senato. Il provvedimento ha subito alcune modifiche, in particolare con l'approvazione di alcune emendamenti presentati al decreto dai due relatori e presidenti delle commissioni, Donatella Ferranti (Pd) e Pierpaolo Vargiu (Sc) e dal governo. Di seguito le principali modifiche sulle droghe. RIDOTTE PENE PER REATO PICCOLO SPACCIO Ridotte le pene per il reato di piccolo spaccio. Il reato era stato reso fattispecie autonoma con il decreto Carceri approvato a febbraio scorso. Con l'emendamento del governo quindi viene prevista una detenzione, per il cosiddetto piccolo spaccio di strada, da 6 mesi a 4 anni introducendo nuove sanzioni (da circa 10 mila euro). La norma precedente prevedeva multe da 3.000 a 26mila euro. OK LAVORI PUBBLICA UTILITÀ PER PICCOLO SPACCIO E ancora: con un emendamento dei relatori è stato reintrodotto il comma 5 bis dell'articolo 73 della legge Fini-Giovanardi (dichiarata incostituzionale dalla Consulta), che prevede l'assegnazione, da parte del giudice, dei lavori di pubblica utilità come sconto della pena per lo spaccio o la detenzione di stupefacenti 'di lieve entità'. 'Con la sentenza - si legge - il giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'Ufficio riferisce periodicamente al giudice'. Il lavoro di pubblica utilità 'ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate.
Modificata la tabella predisposta ad hoc per la cannabis, presente nel decreto Stupefacenti e farmaci 'off label'. La modifica è stata decisa con l'approvazione di alcuni emendamenti identici del Pd, M5s e Forza Italia. La Tabella II inizialmente distingueva tre tipologie di cannabinoidi: hashish, olio di canapa e marijuana, tutte e tre della famiglia della cannabis indica. Ora con gli emendamenti viene cancellato l'aggettivo 'indica' e quindi il testo riportata semplicemente la dicitura 'cannabis'. Questo significa che saranno soggette a pene e sanzioni (anche se minori rispetto alle droghe pesanti) anche le altre tipologie di cannabis, come la sativa, la ruderalis e gli incroci. Le sanzioni previste per le cosiddette droghe leggere sono quelle previste dalla legge Iervolino-Vassalli (più contenute, da 2 a 6 anni), tornata in vigore dopo la sentenza della Consulta che ha dichiarato incostituzionale la legge Fini-Giovanardi. Nello specifico, la pronuncia della Consulta riguarda l'articolo 73.1 e 73.4 del testo unico sugli stupefacenti modificato dalla Fini-Giovanardi in base al quale la detenzione (spaccio, traffico) di droga al di sopra della quantità consentita per uso personale veniva punita per l'eroina come per la marijuana con pene da 8 a 20 anni (fatta salva l'attenuante di lieve entità che però interveniva solo in sede di giudizio, quindi senza incidere su eventuali arresti o custodia cautelare e senza toccare i casi di recidiva). Con l'effetto di contribuire al sovraffollamento degli istituti di pena che conosciamo (un terzo della popolazione carceraria ha a che fare con reati di droga). IN TABELLA I ANCHE DROGHE SINTETICHE CON CANNABIS Nella nuova Tabella I sulle droghe (che contiene l'elenco di quelle 'pesanti') dovranno essere indicati 'sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco - tossicologico al tetraidrocannabinolo'. È la precisazione introdotta con un emendamento M5s (a prima firma Marialucia Lorefice). Il decreto prevedeva inizialmente la stessa cosa, ma con una dicitura più vaga: nella Tabella I, si legge nel testo originario del dl, devono essere inseriti 'i tetraidrocannabinoli, i loro analoghi, le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico'. L'emendamento precisa, invece, che devono essere inserite in tabella le droghe sintetiche che contengono il delta-9-tetraidrocannabinolo (detto comunemente Thc), il principale principio attivo della cannabis, considerato il capostipite della famiglia dei fitocannabinoidi. NO OK COLTIVAZIONE O VENDITA PER CONDANNATI SPACCIO Sono esclusi dall'autorizzazione per la coltivazione, produzione, fabbricazione, importazione, esportazione, commercializzazione o comunque detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope le persone che abbiano avuto condanne per spaccio o detenzione illecita di droghe. Nel Testo unico in materia di stupefacenti, all'articolo 17, viene previsto che l'autorizzazione sia concessa dal ministero della Salute.
RIVEDERE PENA UNICA PER REATO PICCOLO SPACCIO La commissione Affari costituzionali ha dato il proprio parere al decreto, esprimendosi favorevolmente. In particolare la I commissione ha discusso la parte che riguarda l'utilizzo e la detenzione di droghe, inserendo nel parere anche un'osservazione che ha fatto molto discutere le commissioni Giustizia e Affari sociali alla Camera. Nel parere i deputati della commissione Affari costituzionali chiedono di verificare la pena (ora unica per tutti i tipi di droghe) prevista per il reato autonomo di piccolo spaccio. La norma quindi non prevede nessuna distinzione rispetto agli stupefacenti utilizzati, a fronte delle due distinte fattispecie base (droghe leggere e droghe pesanti) tornate in vita con la sentenza della Consulta che ha dichiarato incostituzionale la legge Fini-Giovanardi. Le due fattispecie valgono per gli altri tipi di reato che non riguardano lo spaccio lieve. Come detto, la distinzione (prevista dalla legge Iervolino-Vassalli) è tornata in vigore dopo la sentenza della Corte costituzionale. Quindi per lo spaccio di droghe pesanti è prevista la reclusione da 8 a 20 anni e una multa da 25.822 a 258.228 euro; per le droghe leggere, invece, la legge del 1990 prevede una pena da 2 a 6 anni e una sanzione da 5.164 a 77.748. Nel parere, i deputati della I commissione ricordano che in alcune occasioni la Corte costituzionale 'ha sindacato entro certi limiti l'uso della discrezionalità legislativa in relazione ai profili sanzionatori, alla luce dei criteri di ragionevolezza e di proporzionalità della sanzione'. In altre parole, il parere chiede di rivedere le pene per il reato di piccolo spaccio, magari distinguendole in base alle diverse droghe detenute o commercializzate, per non incorrere nel rischio incostituzionalità.
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS