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 ITALIA - ITALIA - Carceri e sovraffollamento. Decide il giudice se ultimo anno ai domiciliari
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Notizia 
11 maggio 2010 19:56
 
Maglie piu' strette per la concessione della detenzione domiciliare ai detenuti che devono scontare gli ultimi dodici mesi di pena. Dal disegno di legge svuota-carceri e' stato eliminato l'automatismo che avrebbe portato a far uscire dal carcere la gran parte dei detenuti arrivati all'ultimo anno di pena.
Tra le cause che rendono impossibile accedere al beneficio, prevede infatti l'emendamento, c'e' 'la concreta possibilita' che il condannato possa darsi alla fuga' e la presenza di 'motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti'.
La concessione della detenzione domiciliare viene decisa dal magistrato di sorveglianza che dovra' decidere sulla base di una relazione sulla condotta del detenuto presentata dal'istituto penitenziario. Nella valutazione entrera' in gioco anche l'idoneita' del domicilio dell'imputato.
Per i tossicodipendenti che seguono un programma di recupero l'ultimo anno di pena potra' essere passato anche presso una comunita'.
Esclusa la possibilita' di far scontare nei Cie l'ultimo anno di pena agli immigrati. Esclusi dal beneficio i condannati per reati piu' gravi come terrorismo, criminalita' organizzata, prostituzione minorile, violenza sessuale, omicidio e per i detenuti sottoposti al 41bis. Se una volta tornato a casa, il detenuto si allontana dal domicilio, si torna in carcere con un aumento di pena che, nei casi piu' gravi, puo' arrivare a tre anni.
Dal disegno di legge e' stato invece esclusa tutta la parte che introduceva la 'messa alla prova', cioe' la scelta dei lavori di pubblica utilita' agli imputati di reati minori.
 
 
 
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