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Regio Decreto Numero 1265/34 Testo Unico delle leggi Sanitarie
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Normativa 
1 gennaio 1934 16:27
 
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Art. 148
L'elenco delle sostanze tossiche aventi azione stupefacente è approvato con decreto del ministro per l'interno, sentito il consiglio superiore di sanità, tenuto conto di quanto sia stabilito nelle convenzioni internazionali.

Art. 149
La coltivazione del papavero (papaver somniferum L.) e la raccolta delle capsule di papavero possono aver luogo soltanto in seguito a speciale autorizzazione del ministro per l'interno, che, nel concederla, determina, caso per caso, sentito quello per l'agricoltura e per le foreste, le condizioni e le garanzie alle quali è subordinata.
Chiunque, senza l'autorizzazione predetta, coltivi il papavero o raccolga capsule di papavero o non osservi le condizioni e garanzie, alle quali l'autorizzazione è subordinata, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire 500 a 5000.
In caso di recidiva la pena è sempre dell'arresto.

Art. 150
La produzione dell'oppio grezzo e di altre sostanze o preparati ad azione stupefacente non può aver luogo senza autorizzazione del ministro per l'interno.
Chiunque produce l'oppio grezzo o altre sostanze o preparati stupefacenti senza l'autorizzazione predetta è punito con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da lire 2000 a 10.000.
In caso di recidiva la pena è sempre dell'arresto.

Art. 151
Chiunque intende importare, esportare, ricevere per il transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere oppio grezzo o altre sostanze o preparati ad azione stupefacente, deve munirsi dell'autorizzazione del prefetto della provincia nella quale risiede.
In caso di violazione si applicano le pene stabilite nell'art. 446, comma primo, del codice penale.
Sono escluse dall'obbligo dell'autorizzazione le farmacie per quanto riguarda la vendita o la somministrazione delle sostanze anzidette a dose o forma di medicamento.

Art. 152
Chiunque, essendo autorizzato a vendere sostanze o preparati ad azione stupefacente, a dose o forma di medicamento, lo vende e somministra senza prescrizione, o in quantità superiore a quella prescritta o a persona che non sia munita di carta di identità o altro documento equivalente, ovvero vende o somministra morfina, diacetilmorfina, cocaina e loro sali, altrimenti che in pomata o in soluzione o comunque in modo diverso dalle speciali preparazioni, determinate con decreto del ministro per l'interno, sentito il consiglio superiore di sanità, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire 1000 a 10.000, sempre che il fatto non costituisca reato più grave.

Art. 153
Le pene stabilite nell'art. 446 del codice penale si applicano anche a carico del medico o del veterinario che, allo scopo di favorire l'abuso delle sostanze stupefacenti, rilascia prescrizioni contenenti sostanze o preparati ad azione stupefacente senza che vi sia una necessità curativa o in proporzioni superiori ai bisogni della cura.

Art. 154
I medici chirurghi ed i veterinari, che prescrivono comunque sostanze o preparati ad azione stupefacente, debbono indicare chiaramente nelle ricette, che dovranno essere scritte con mezzo indelebile, il cognome, il nome e il domicilio dell'ammalato al quale le rilasciano ovvero del proprietario dell'animale ammalato; segnarvi in tutte lettere la dose della sostanza prescritta e l'indicazione del modo di somministrazione o di applicazione nei riguardi del mezzo e del tempo; apporre sulla prescrizione stessa la data e la firma.
Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 200 a 2000.
I direttori di ospedali, ambulatori, istituti di cura in genere e case per gestanti ed i titolari dei gabinetti privati per l'esercizio delle professioni sanitarie possono rilasciare prescrizioni per acquistare sostanze o preparati ad azione stupefacente nella quantità occorrente per i normali bisogni degli ospedali, ambulatori,
istituti, case e gabinetti predetti, senza le indicazioni prescritte nel primo comma.
Essi debbono tenere un registro di carico e scarico delle sostanze e preparati acquistati, nel quale deve essere giustificato l'impiego delle sostanze medesime.

Art. 156
Il sanitario che assiste o visita persona affetta da intossicazione cronica, prodotta da sostanze o preparati ad azione stupefacente, deve farne denuncia, entro due giorni, all'autorità di pubblica sicurezza.
Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 200 a 2000.
Nel caso di recidiva alla pena dell'ammenda è sostituito l'arresto fino a un anno oltre alla sospensione dall'esercizio della professione per una durata pari a quella della pena inflitta.

Art. 157
Chi, a causa di grave alterazione psichica per abituale abuso di sostanze o preparazioni stupefacenti, si rende comunque pericoloso a sé e agli altri o riesce di pubblico scandalo, può essere coattivamente ricoverato in una casa di salute per essere sottoposto alla cura disintossicante.
L'ammissione nella casa di salute deve essere chiesta dai parenti, tutori o protutori dell'infermo o dall'autorità di pubblica sicurezza ed è autorizzata dal pretore, previo accertamento medico. In caso di urgenza il ricovero è disposto provvisoriamente dall'autorità di pubblica sicurezza, salvo i provvedimenti definitivi dell'autorità giudiziaria.
A tali ricoveri si applicano, in quanto possibile, le disposizioni contenute nella legge sui manicomi e sugli alienati.

Art. 158
Il prefetto, indipendentemente dalla denuncia all'autorità giudiziaria per il procedimento penale, nel caso di trasgressione alle disposizioni contenute nella presente sezione o a quelle sancite dagli art. 445, 446, 447, 729 e 730 del codice penale, può ordinare la chiusura temporanea o permanente del locale, ove sono state consumate le trasgressioni stesse, e la sospensione o la revoca della autorizzazione concessa.
Il provvedimento del prefetto è definitivo.

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