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Legge Numero 1041/54 Disciplina del Commercio, della produzione e dell'impiego delle sostanze stupefacenti
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Normativa 
1 gennaio 1954 16:35
 
[...]

Art. 3
L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità compila l'elenco delle sostanze o preparati ad azione stupefacente, tenuto conto delle Convenzioni internazionali, sentito il Consiglio superiore di sanità.
L'elenco degli stupefacenti di cui al somma precedente e le relative variazioni sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e inseriti nella <<Farmacopea ufficiale>>.

Art. 4
La coltivazione del papavero (papaver somniferum L.) e di altre piante dalle quali si possono ricavare sostanze comprese nell'elenco degli stupefacenti, la raccolta delle capsule di papavero e di piante o loro parti da cui si possono ricavare stupefacenti, la estrazione di oppio grezzo o di altre droghe dalle piante che li contengono, possono aver luogo soltanto con autorizzazione rilasciata annualmente dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica [...].
Il controllo e la vigilanza sulle attività di cui al presente articolo sono esercitati dalla Guardia di finanza con le norme previste dal regolamento.
Chiunque, senza la prescritta autorizzazione, effettui la coltivazione, la raccolta o la estrazione di cui sopra, o non osservi le condizioni e garanzie alle quali l'autorizzazione è subordinata, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 100.000 a lire 2.000.000.

Art. 5
Non è consentita la produzione dell'oppio officinale e degli altri stupefacenti senza l'autorizzazione dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.
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Chiunque produca oppio officinale o altri stupefacenti senza l'autorizzazione di cui sopra è punito con la reclusione da due a sette anni e con la multa da lire 200.000 a lire 3.000.000.

Art. 6
Chiunque intenda importare, esportare, ricevere per il transito, commerciare a qualsiasi titolo, impiegare o comunque detenere oppio grezzo, foglie o pasta di coca o altre droghe, sostanze o preparati indicati nell'elenco degli stupefacenti, deve munirsi dell'autorizzazione dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.
Dall'obbligo dell'autorizzazione sono escluse le farmacie, sia per quanto riguarda l'acquisto di stupefacenti che per la vendita o la somministrazione delle sostanze e dei preparati suindicati in dose e forma di medicamento.
L'importazione, il transito o l'esportazione di stupefacenti, da parte delle persone munite dell'autorizzazione di cui al primo comma, sono subordinati alla concessione di un permesso rilasciato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in conformità delle Convenzioni internazionali.
Chiunque, senza autorizzazione, acquisti, venda, ceda, esporti, importi, passi in transito, procuri ad altri, impieghi o comunque detenga sostanze o preparati indicati nell'elenco degli stupefacenti, è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da lire 300.000 a lire 4.000.000.
Le stesse pene si applicano per l'importazione, transito od esportazione effettuati da imprese o società che, pur essendo autorizzate ai sensi del primo comma, non siano in possesso del permesso indicato nel terzo comma.
Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione o del permesso di cui al presente articolo, mette o procura che altri metta illecitamente in commercio stupefacenti, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire 500.000 a lire 5.000.000.

Art. 7
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, entro il mese di dicembre di ogni anno, con proprio decreto, stabilisce per ciascuna officina autorizzata alla produzione le quantità massime dei vari stupefacenti che possono essere prodotte e messe in vendita nel corso dell'anno successivo, nei limiti delle valutazioni previste dalle Convenzioni internazionali.
Eventuali produzioni, destinate all'esportazione, saranno autorizzate di volta in volta, previa documentazione in accordo, con le Convenzioni internazionali. L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica può limitare o vietare in qualsiasi momento, ove particolari circostanze lo richiedano, la produzione, l'importazione, l'esportazione ed il commercio di alcuni stupefacenti. Sono tollerate eventuali eccedenze di produzione non superiori al 10 per cento sulle quantità autorizzate. Le eccedenze devono essere denunziate all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica entro 15 giorni dal momento in cui esse si sono verificate e devono essere computate nei quantitativi da prodursi nell'anno successivo.
Chiunque produce stupefacenti diversi da quelli stabiliti dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica è punito con la reclusione da uno a due anni e con la multa non inferiore a lire 500.000.
Chiunque produce stupefacenti in quantità superiori a quelle consentite e tollerate è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a due milioni di lire.
In caso di trasgressione alle norme del presente articolo, l'autorizzazione deve essere revocata.
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Art. 16
La vendita e somministrazione di stupefacenti, a dose o forma di medicamento, deve essere effettuata dal farmacista con l'obbligo di accertarsi dell'identità dell'acquirente, che non deve essere di età inferiore ai 18 anni, e di prendere nota degli estremi del documento di riconoscimento in calce alla ricetta.
Il farmacista deve vendere e somministrare gli stupefacenti soltanto su presentazione di prescrizione medica e nella quantità prescritta e non altrimenti che in pomata o in soluzione in altra preparazione farmaceutica nella quale la sostanza deve essere intimamente incorporata nell'eccipiente.
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Il contravventore alle disposizioni stabilite dai precedenti commi è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000, sempre che il fatto non costituisca reato più grave.
Nei casi di recidiva si applica anche la sospensione dall'esercizio della professione per una durata pari a quella della pena inflitta.

Art. 17
E' fatto divieto di vendere, cedere o consegnare stupefacenti a persone di età inferiore a 18 anni. Il contravventore alla disposizione indicata nel comma precedente è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 200.000.

Art. 18
Le pene di cui al penultimo comma dell'art. 6 si applicano anche a carico del medico e del veterinario che, allo scopo di favorire l'abuso degli stupefacenti, rilascia prescrizioni contenenti stupefacenti senza che vi sia una necessità curativa o in proporzioni superiori ai bisogni della cura.
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Art. 20
Il sanitario che assiste o visita persona affetta da intossicazione cronica prodotta da stupefacenti, deve farne denuncia, entro due giorni, all'autorità di pubblica sicurezza e al prefetto della Provincia di residenza.
Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000.
Nel caso di recidiva, si applica l'arresto fino ad un anno e si applica anche la sospensione dall'esercizio della professione per una durata pari a quella della pena inflitta.
Le autorità di pubblica sicurezza ed i prefetti debbono dare immediata comunicazione all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica di tutti i casi di tossicomania di cui vengono a conoscenza.

Art. 21
Il pretore, su richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza o di qualsiasi altro interessato e previo accertamento medico, ordina il ricovero in casa di salute o di cura o in ospedali psichiatrici, perché sia sottoposto alla cura disintossicante, di chi, a causa di grave alterazione psichica per abituale abuso di stupefacenti, si rende comunque pericoloso a sé e agli altri o riesce di pubblico scandalo.

Nota: non sono state riportate le norme, articoli o commi, contenenti disposizioni amministrative o fiscali. In ogni caso, è stata lasciata traccia degli interventi effettuati sul testo mediante l'apposizione del simbolo "[...]".

 
 
 
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