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Decreti del Commissariato dell'Igiene e della Sanita' pubblica
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Normativa 
1 gennaio 1956 16:37
 
Decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica 14 marzo 1956 Divieto della fabbricazione e dell'importazione della diacetilmorfina e suoi sali.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica:
Vista la risoluzione adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, nella seduta del 20 maggio 1953, sulla opportunità di non consentire la fabbricazione della diacetilmorfina (eroina) da parte degli Stati membri;
Visti i pareri espressi in merito dal Consiglio superiore di sanità e dalla Commissione permanente per la farmacopea ufficiale;
Vista la propria ordinanza in data 30 luglio 1951;
Ritenuta l'opportunità, in relazione alla particolare pericolosità del prodotto, agli effetti della tossicomania, di vietarne la fabbricazione e l'importazione;
Visto l'art. 7 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041;
Decreta
La fabbricazione e l'importazione della diacetilmorfina e suoi sali sono vietate.



Decreto del 9 Gennaio 1957 dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica:
Ritenuta la necessità di aggiornare l'elenco degli stupefacenti;
Sentito il Consiglio superiore di sanità;
Visto l'art. 3 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041;
Decreta:
é approvato il seguente elenco delle sostanze e delle preparazioni soggette alle disposizioni di legge sugli stupefacenti:

GRUPPO <<A>>
1. Oppio e sue preparazioni. Sono eccettuate le preparazioni, non per uso parenterale, contenenti un equivalente in morfina base non superiore al 0,05%, nonchè:
a) la polvere di Dower;
b) la tintura di oppio e il laudano del Sydenham, solo quando questi due preparati siano somministrati in casi d'urgenza e per l'uso immediato in farmacia ed in quantità totale non superiore a g. 2 per ciascuno di tali preparati. É fatto obbligo ai farmacisti di tener nota, mensilmente, sul registro copiaricette, di queste somministrazioni.
2. Paglia di papavero utilizzata per la produzione di sostanze o preparazioni che debbono essere considerate come stupefacenti.
3. Foglie di coca e tutte le preparazioni che contengono un equivalente in cocaina superiore al 0,03%.
4. Canape indiana (hashish, mariyuana, ecc.) e tutte le sue preparazioni che contengono una percentuale di canape indiana uguale o superiore al 0,1%.
5. Alcaloidi totali dell'oppio, loro sali e preparazioni.
6. Morfina, suoi sali e preparazioni. Sono eccettuate le preparazioni contenenti un equivalente in morfina base non superiore al 0,05%, purchè non si tratti di preparazioni per uso parenterale oppure di soluzioni o diluizioni di morfina in una sostanza inerte, solida o liquida.
7. Diacetilmorfina (diamorfina), suoi sali (cloridrato: eroina) e preparazioni.
8. Benzilmorfina, suoi sali (clor.: peronina) e preparazioni.
9. Benzoilmorfina, suoi sali e preparazioni.
10. Tutti gli altri eteri ed esteri della morfina, non compresi nel gruppo <<B>>, loro sali e preparazioni.
11. Diidromorfina, suoi sali (cloridrato: paramorfan), esteri e loro sali e preparazioni.
12. 6-metil-diidromorfina, suoi sali e preparazioni.
13. Diidrodesossimorfina (desomorfina), suoi sali e preparazioni.
14. 6-metil- Delta _6-desossimorfina, suoi sali e preparazioni.
15. N-ossimorfina (genomorfina) e composti N-ossimorfinici, e gli altri composti morfinici ad azoto pentavalente, e loro 20 preparazioni.
16. Idromorfone (*) (diidromorfinone), suoi sali (clor.: dilaudid), esteri e loro sali e preparazioni.
17. Diidrossimorfinone, suoi sali e preparazioni.
18. Diidro-ossi-diidro-morfinone, suoi sali e preparazioni.
19. Metopone (*) (7-metil-diidromorfinone), suoi sali e preparazioni.
20. Idrocodone (*) (diidrocodeinone), suoi sali e preparazioni (clor.: dicodid).
21. Ossicodone (*) (diidrossicodeinone), suoi sali (clor.: eukodal), esteri e preparazioni.
22. Acetildiidrocodeinone o Acetil-dimetil-diidrotebaina, suoi sali (cloridrato: acedicone), esteri e preparazioni.
23. Cocaina, suoi sali e preparazioni; cocaina grezza e sue preparazioni. Sono eccettuate le preparazioni contenenti non più di 0,03% di cocaina, purchè non si tratti di preparazioni per uso parenterale, oppure di soluzioni o diluizioni di cocaina in una sostanza inerte, solida o liquida.
24. Ecgonina e suoi derivati, nonchè i loro sali, capaci di generare tossicomania, e loro preparazioni.
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(*) Denominazione comune internazionale proposta o raccomandata dall'Organizzazione mondiale di sanità.
Nota per gli stupefacenti del Gruppo <<A>>.
Non sono soggetti alle disposizioni indicate dall'art. 14, n. 4, della legge 22 ottbre1954, n. 1041, gli stupefacenti indicati nei numeri 1, 2, 3, 4, 5.
Gli altri stupefacenti del presente gruppo sono invece soggetti a tale disposizione quando sono sotto forma di sostanze come tali ed in quantitativi superiori a gr. 100.

GRUPPO <<B>>
1. Codeina (metilmorfina), suoi sali e preparazioni.
2. Etilmorfina (clor.: dionina), suoi sali e preparazioni.
3. Diidrocodeina, suoi sali e preparazioni (paracodina, novicodina).
4. Acetildiidrocodeina (acetilcodone), suoi sali e preparazioni.
5. Folcodina (*) (beta-5-morfoliniletilmorfina), suoi sali e preparazioni.
6. Tebaina, suoi sali e preparazioni.
7. Estere miristico della benzilmorfina, e suoi sali.
Sono eccettuate
a) le preparazioni allo stato secco (granun, tavolette, ecc.) contenenti, complessivamente, non più di 0,1 delle sostanze di cui al gruppo <<B>> per un grammo di preparazione, purchè nella composizione le sostanze stesse siano associate ad altre sostanze medicinali;
b) le preparazioni sotto forma di soluzioni in liquidi non inerti, con non più del 10%, complessivamente, delle sostanze di cui al gruppo <<B>>, con esclusione di quelle per uso ipodermico di qualsiasi titolo.

Nota per gli stupefacenti del Gruppo <<B>>.
Gli stupefacenti di cui al presente gruppo non sono soggetti alle disposizioni indicate nell'art. 14, n. 4, della legge 22 ottobre 1954, n. 1041.
(*) Denominazione comune internazionale proposta o raccomandata
dall'Organizzazione mondiale di sanità.

GRUPPO <<C>>
1. Petidina (*): estere etilico dell'acido 1-metil 4-fenilpiperidin 4-carbonico, suoi sali e preparazioni (Dolantin, Algil, Dolisina, Mefedina, Dolosil, Asmalina, Bellalgina, Simesalgina, ecc.).
2. Estere isopropilico ed altri esteri dell'acido 1-metil4-fenil piperidin 4-carbonico, loro sali e preparazioni (Spasmodolisina, ecc.).
3. Estere etilico dell'acido 1-metil 4-(3-idrossifenil) piperin4-carbonico o estere etilico dell'acido 1-metil4-metaidrossifenilpiperidin 4-carbonico, suoi sali e preparazioni (Bemidone, Idrossipetidina).
4. Chetobemidone (*): etilchetone 4-(3-idrossifenil) 1-metil4-piperidile o 1-metil 4-metaidrossifenil 4-propionilpiperidina, suoi sali e preparazioni (Cliradon).
5. Alfaprodina (*): d-1,3-dimetil 4-fenil 4-propionossipiperidina, suoi sali e preparazioni (Nisentil).
6. ß-1,3-dimetil 4-fenil 4-propionossi piperidina, suoi sali e preparazioni (Betaprodine-N.U. 1779).
7. Betameprodina (*): ß-1-metil 3-etil 4-fenil 4-propionossipiperidina, suoi sali e preparazioni (N.U. 1932-Meprodina).
8. Metadone: 4,4-difenil 6-dimetilamino 3-eptanone o 6-dimetilamino 4,4-difenil 3-eptanone, suoi sali e preparazioni (Polamidon C, Sedamidone, Dolamina, Levadone, Zefalgin, Mephenon, Ketalgin, Physeptone, ecc.).
9. Isometadone (*): 4,4-difenil 5-metil 6-dimetilamino3-esanone o 6-dimetilamino 5-metil 4,4-difenil 3-esanone, suoi sali e preparazioni.
10. 4,4-difenil 6-dimetilamino 3-esanone o 6-dimetilamino 4,4-difenil 3-esanone, suoi sali e preparazioni (Ticarda-Veryl).
11. 4,4-difenil 6-piperidino 3-eptanone, suoi sali e preparazioni (Piperidil-Amidone).
12. 4,4-difenil 6-dimetilamino 3-eptanolo o 6-dimetilamino4,4-difenil 3-eptanolo, suoi sali e preparazioni (Metadol, N.I.H. 2933).
13. 6-dimetilamino 4,4-difenil 3-eptanolo, suoi sali e preparazioni (Alfametadol).
14. 6-dimetilamino 4,4-difenil 3-eptanolo, suoi sali e preparazioni (Betametadol).
15. 6-dimetilamino 4,4-difenil 3-acetossieptano o 4,4-difenil6-dimetilamino 3-acetossieptano, suoi sali e preparazioni (Acetilmetadol, Metadil acetato, N.I.H. 2953).
16. 6-dimetilamino 4,4-difenil 3-acetossieptano (Alfacetilmetadol), suoi sali e preparazioni.
17. 6-dimetilamino 4,4-difenil 3-acetossieptano (Betacetilmetadol), suoi sali e preparazioni.
18. Fenadoxone (*): 4,4-difenil 6-morfolino 3-eptanone o 6-morfolino 4,4-difenil 3-eptanone, suoi sali e preparazioni (Heptalgin, ecc.).
19. 4-morfolino 2,2-difenilbutirrato di etile (Amidalgon).
20. Racemorfanolo (*): D.L-3-idrossi N-metilmorfinano, suoi sali e preparazioni.
21. Levorfanolo (*): L-3-idrossi N-metilmorfinano, suoi sali e preparazioni (Dromoran).
22. Racemetorfano (*): D.L.3-metossi N-metilmorfinano, suoi sali e preparazioni.
23. Levometorfano (*): L-3-metossi N-metilmorfinano, suoi sali e preparazioni.
24. Dimetiltiambutene (*): 3-dimetilamino 1,1-di-(2'-tienil) 1-butene, suoi sali e preparazioni.
25. Etilmetiltiambutene (*): 3-etilmetilamino1,1-di-(2'-tienil)1-butene, suoi sali e preparazioni.
26. Dietiltiambutene (*): 3-dietilamino 1,1-di-(2'tienil)1-butene, suoi sali e preparazioni.
27. 1,3-dimetil 4-fenil 4-propionossiesametilenimina, suoi sali e preparazioni.
28. 3-idrossi N-fenetilmorfinano, suoi sali e preparazioni.
29. 4-Dimetilamino 1,2-difenil 3-metil 2-propionossibutano, suoi sali e preparazioni.
Nota per gli stupefacenti del Gruppo <<C>>.
Gli stupefacenti di cui al presente gruppo sono soggetti alle disposizioni indicate nell'art. 14, n. 4, della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, quando siano sotto forma di sostanze come tali ed in quantitativi superiori a gr. 100.

Definizioni
Sotto il nome generico <<oppio>> si comprendono, agli effetti dell'elenco di cui alla presente tabella, l'oppio grezzo, l'oppio officinale e le capsule di papavero.
Per <<oppio grezzo>> si intendo il succo coagulato ottenuto dalle capsule del papavero sonnifero (Papaver sonniferum L.) e che non abbia subito che le necessarie manipolazioni per l'imballaggio e il trasporto, qualunque sia il contenuto in morfina.
Per <<oppio officinale>> si intende l'oppio che abbia subito le manipolazioni necessarie per adattarlo agli usi della medicina (riduzione in polvere o in granuli), anche se in miscela con sostanze inerti, a seconda delle esigenze della Farmacopea.
Col nome di <<capsule di papavero>> si intendono i frutti del Papaver sonniferum L., in tutte le sue varietà e denominazioni, nonchè i frutti di altre specie di papavero i quali contengano alcaloidi capaci di generare tossicomania.
Per <<foglie di coca>> si intendono le foglie dell'Erytroxylon Coca Lamark, dell'Erytroxylon novo granatense (Morris) Hieronymus e delle loro varietà, appartenenti alla famiglia delle eritrossilacee; nonché le foglie di altre entrossilacee dalle quali la cocaina potrebbe essere estratta direttamente od ottenuta con procedimenti chimici.
Per <<canape indiana>> si intende la sommità secca, fiorita o fruttifera degli steli femminili della Cannabis sativa L. che non sia stata privata della sua resina, qualunque sia la denominazione con cui è messa in commercio.
Per <<alcaloidi totali dell'oppio>> si intende il complesso degli alcaloidi contenuti nell'oppio.
Per sostanze o preparati <<stupefacenti>> si intendono quelli compresi nel presente elenco o quelle sostanze che possono essere agevolmente trasformate in <<stupefacenti>>.
I procedimenti chimici per ottenere i sali di una sostanza non sono da considerare trasformazioni, ma semplici operazioni di salificazione.
La trasformazione di una sostanza in un'altra è considerata come fabbricazione rispetto alla sostanza ottenuta.
(*) Denominazione comune internazionale proposta o raccomandata dall'Organizzazione mondiale di sanità.

Preparazione
Per <<preparazione>> si intende ciò che si ottiene da qualsiasi trattamento o manipolazione delle sostanze di cui al presente elenco, allo scopo di renderle atte all'uso come medicinali, e tutte le forme, officinali o non, in cui esse sono presenti, o sono presenti iloro principi attivi, sia in soluzioni o in mescolanze con sostanze attive o inerti.
Sono escluse le estrazioni degli alcaloidi dalle materie prime, la trasformazione degli alcaloidi medesimi in altre sostanze e la loro purificazione.
Tra le preparazioni sono comprese tutte quelle galeniche, le specialità medicinali e tutti i derivati dei composti chimici elencati, che posseggano azione simile o da cui si possa facilmente recuperare la sostanza di partenza.



Decreto del 25 Luglio 1957 del Commissario per l'igiene e la sanità pubblica

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica:
Visto l'art. 1, paragrafo 4, del Protocollo di Parigi del 19 novembre 1948, che pone sotto controllo internazionale alcune droghe non contemplate dalla Convenzione del 13 luglio 1931;
Vista la legge del 27 ottobre 1950, n. 1078, con la quale viene data piena esecuzione in Italia al Protocollo di cui sopra;
Vista la comunicazione n. NAR/CL.9/1957 del 15 maggio 1957, del Segretario generale delle Nazioni Unite;
Visto l'art. 3 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041;
Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;
Decreta:
Agli effetti delle disposizioni della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, e del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza sono equiparate alle sostanze tossiche aventi azione stupefacente:
il 2,2 difenil-3-metil-4-morfilino-butiril-pirrolidina, i suoi sali e preparazioni (Palfium-R.875-ecc.).
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



Decreto 25 Luglio 1958 del Commissario per l'igiene e la sanità pubblica

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica:
Visto l'art. 1, par. 4, del Protocollo di Parigi del 19 novembre 1948, che pone sotto controllo internazionale alcune droghe non contemplate dalla Convenzione del 13 luglio 1931;
Vista la legge del 27 ottobre 1950, n. 1078, con la quale viene data piena esecuzione in Italia al Protocollo di cui sopra;
Viste le comunicazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite;
Visto l'art. 3 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041;
Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;
Decreta:

Art. 1
Agli effetti delle disposizioni della legge 22 ottobre 1954; n.1041, e del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono equiparati alle sostanze tossiche aventi azione stupefacente i seguenti composti:
1. Alfameprodina (*)alfa-1-metil-3-etil-4-fenil-4-propionossipiperidina, suoi sali e preparazioni;
2. Anileridina (*): estere etilico dell'acido 1-[2-(p-aminofenil)-etil]-4-fenilpiperidin-4-carbonico, suoi sali e preparazioni;
3. Etosseridina (*): estero etilico dell'acido 1-[2-(2-idrossietossi)etil]-4-fenilpiperidin-4-carbonic o, suoi sali e preparazioni;
4. Morferidina (*): estere etilico dell'acido -(2-morfolinoetil)-fenilpiperidin-4-carbonico, suoi sali e preparazioni;
5. Trimeperidina (*): 1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionossi-piperidina, suoi sali e preparazioni.
Le suddette sostanze vanno classificate nel gruppo C dell'elenco stupefacenti di cui al decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data gennaio 1957 (Gazzetta Ufficiale n. 32 del 5 febbraio 1957).
Nel predetto gruppo C vanno classificati anche i composti seguente, già sottoposti alle disposizioni di legge sugli stupefacenti con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 25 luglio 1957 (Gazzetta Ufficiale n. 196 del 7 agosto 1957):
1. Destromoramide(*):d-2,2difenil-3-metil-4-morfolino-butirril-pirrolidina (Palfium; R.875) suoi sali e preparazioni;
2. Levomoramide (*): L-2,2difenil-3-metil-4-morfolino-butirril-pirrolidina, suoi sali e preparazioni;
3. Racemoramide (*):L,2,2difenil-3-metil-4-morfolino-butirril-pirrolidina, suoi sali o preparazioni.

Art.2
La sostanza:
Propossifene (*): 4-dimetilamino-1,2-disenil-3-metil-2pro-pionossibutano, con i suoi sali e preparazioni, già compresa nel gruppo C dell'elenco stupefacenti di cui al decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 9 gennaio 1957 (Gazzetta Ufficiale n. 32, del 5 febbraio 1957), è assimilata, agli effetti della disciplina sugli stupefacenti, alle sostanze comprese nel gruppo B di cui al citato decreto.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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(*) Denominazione comune internazionale proposta o raccomandata dell'Organizzazione mondiale della sanità.
 
 
 
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