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Il giudice delle leggi e il dpr 309/90
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Lettera 
2 febbraio 2016 0:00
 
Buongiorno,
L'impianto normativo proibizionista del nostro Paese pare essere in procinto di sgretolarsi sempre più in seguito a molteplici sindacati di costituzionalità da parte della Consulta.
Con sent. 25 febbraio 2014, n. 32 è stata sancita l'illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49. Come effetto principale della decisione è venuta meno l'equiparazione a fini sanzionatori delle c.d. droghe leggere alle droghe pesanti.
Ora siamo attesa che la Corte Costituzionale si pronunci su altre due importanti questioni:
1) la Corte d'appello di Brescia nel marzo 2015 ha sollevato dubbio la legittimità costituzionale dell’art. 75 D.P.R. n. 309/90, nella parte in cui esclude tra le condotte suscettibili di sola sanzione amministrativa la condotta di coltivazione di piante di cannabis, qualora finalizzate al solo uso personale dello stupefacente dalle stesse ricavabile, dato che appare in in contrasto con i principi di ragionevolezza, di uguaglianza e di offensività, quali ricavabili dagli artt. 3, 13, comma secondo, 25, comma secondo e 27, comma terzo, Carta Costituzionale.
2) la Sesta Sezione penale della Corte di cassazione (Cass., Sez. VI penale, ord. 17 giugno 2015, dep. 23 settembre 2015, n. 38561, Pres. Conti, Est. Mogini) ha sollevato dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 75-bis del d.P.R. n. 309 del 1990, inserito dall'art. 4-quater del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost.
Ciò detto, vorrei sottoporVi due quesiti. Il primo: se i dubbi sollevati dalla Corte d'appello di Brescia fossero ritenuti fondati dalla Consulta, quali diverrebbero le sanzioni previste dall'ordinamento giuridico italiano per la coltivazione ad uso personale? in mancanza di una legge specifica, la condotta diverrebbe punibile - solo nel momento in cui la pianta cominci a produrre THC - in base alle disposizioni che attualmente sanzionano amministrativamente la detenzione a scopo personale?
Il secondo: sapete se la Corte Costituzionale ha già fissato le date in cui esaminerà i due casi? Se così non fosse sapreste fare una ipotesi circa tali date basandovi sulla sulle tempistiche usualmente adottate della corte nella prassi?
Grazie per la Vostra attenzione.
Andrea, da Milano (MI)

Risposta:
la risposta alle sue domande dipenderà esclusivamente dal contenuto della eventuale sentenza della Corte Costituzionale. Nel caso in cui fosse dichiarata incostituzionale l'esclusione della sola sanziona amministrativa, è probabile che sarebbe necessario un intervento di legge. Infatti, il fatto che sia incostituzionale l'esclusione, non significa che il legislatore non possa comunque ritenere sanzionabile anche penalmente la coltivazione ad uso personale. Quindi, l'eventuale sentenza dovrà specificare se è incostituzionale l'esclusione a priori, oppure se è incostituzionale sempre e comunque qualsiasi sanzione penale per quella condotta.
Insomma, siamo nel campo delle ipotesi, che possono essere moltissime.
Non siamo a conoscenza della fissazione delle udienze.
 
 
 
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