====== NOTIZIARIO DROGHE ================== Notizie quotidiane sulle droghe con attenzione alla situazione internazionale, alle diverse realtà, ai traffici, all'andamento della "war on drugs", ai sistemi di produzione e di spaccio delle sostanze stupefacenti. Edito da Aduc, Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori. Redazione: Via Cavour 68, 50129 Firenze URL: http://droghe.aduc.it NON DARE PER SCONTATA LA NOSTRA ESISTENZA! Senza il sostegno economico di persone come te non saremmo in grado di informarti. 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Sindaco ucciso al quarto agguato http://droghe.aduc.it/notizia/narcoguerra+sindaco+ucciso+al+quarto+agguato_126480.php -MESSICO/Narcoguerra. Maggioranza chiede a presidente di continuare lotta e non respingere legalizzazione marijuana http://droghe.aduc.it/notizia/narcoguerra+maggioranza+chiede+presidente_126478.php -MESSICO/Narcoguerra. Cacciato zar antidroga per legami con malavita http://droghe.aduc.it/notizia/narcoguerra+cacciato+zar+antidroga+legami+malavita_126477.php -USA/Cannabis legalizzata. Governatore Colorado chiede lumi al segretario federale della Giustizia http://droghe.aduc.it/notizia/cannabis+legalizzata+governatore+colorado+chiede_126476.php -USA/Cannabis legalizzata. Guida della polizia di Seattle http://droghe.aduc.it/notizia/cannabis+legalizzata+guida+della+polizia+seattle_126475.php -/Cocaina. 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Paesi centroamerica chiedono cambio strategia http://droghe.aduc.it/notizia/onu+lotta+alla+droga+paesi+centroamerica+chiedono_126455.php IL PREZZO DEL PROIBIZIONISMO dalle cronache locali gli effetti della legge vigente dati dal 20/12/2011 al 19/11/2012 sequestri droghe leggere (kg) 10.220 droghe pesanti (kg) 14.030 dosi droghe sintetiche 10.345.000 piante di cannabis 19.770.000 flaconi di metadone 250 vittime morti 42 arresti 8.125 giorni di reclusione 7.370 riepilogo settimanale dal 13/11//2012 al 19/11/2012 sequestri droghe leggere (kg) 150 droghe pesanti (kg) 300 dosi droghe sintetiche 115.000 piante di cannabis 200.000 vittime arresti 160 giorni di reclusione 85 dati 2011: 28/12/10 - 02/01/12 * sequestri - droghe leggere: Kg 9.570 - pesanti: Kg 13.370 - sintetiche: dosi 2.620.900 - cannabis: piante 9.112.500 - metadone: flaconi 600 * vittime - morti: 54 - arresti: 9.298 - giorni di reclusione: 11.905 ------------------------------------------- ARTICOLI 19-11-2012 12:41 Stupefacenti e recidiva reiterata, la Corte Costituzionale ci ripensa Il giudice delle leggi è stato chiamato a risolvere il dubbio di costituzionalità dell’art. 69 comma 4° c.p., sollevato dal Tribunale di Torino, in relazione alla previsione dell’impossibilità di dichiarare prevalente l’attenuante prevista dal comma 5° dell’art. 73 dpr 309/90 sulla recidiva reiterata, regolata dal comma 4° dell’art. 99 c.p. . La pronunzia di incostituzionalità della norma, per quanto assolutamente condivisibile ed auspicabile, appare sorprendente, sol che si pensi alla circostanza che la Corte Costituzionale, già in precedenza, investita di sospetti di illegittimità costituzionale, aveva offerto soluzioni compromissorie e, comunque, certamente orientate alla conservazione della disposizione normativa in oggetto.   In una fase immediatamente successiva all’entrata in vigore della legge denominata ex-Cirielli, il giudice delle leggi fu compulsato sulla scorta del dubbio di incostituzionalità del meccanismo di limitato bilanciamento previsto dall’art. 69 comma 4 c.p.. Con la sentenza 4-14 giugno 2007, n. 192 (Presidente Bile – Relatore Flick)[1] il giudice delle leggi, infatti, pur rigettando plurime questioni di legittimità costituzionale involgenti l'impianto normativo sortito dalla promulgazione della L. 251/05, offrì una lettura di tale norma – e sopratutto dell'art. 99, comma 4, c.p. - che si pose come alternativa, nuova, contingentemente utile a superare i dubbi sollevati dai giudici di merito, senza però, affrontare il tema nella sua massima estensione. Fu questo un ulteriore autorevole avvallo in relazione al giudizio di facoltatività che doveva permeare l'istituto della recidiva reiterata di cui al co. 4° dell'art. 99 c.p., ponendo i crismi della differenziazione di siffatto istituto rispetto a quelli contenuto nel successivo comma 5° del medesimo articolo. Per paradosso, il sigillo giurisprudenziale della Corte Costituzionale venne apposto con una sentenza che respingeva in toto tutte le questioni di incostituzionalità che da ogni latitudine del nostro paese, la magistratura di merito aveva devoluto al prudente giudizio della Consulta. Successivamente la Corte ebbe nuovamente modo di soffermarsi sul medesimo tema, con la ordinanza n. 171 del 29 maggio 2009[2], la quale “dichiarava la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 69, quarto comma, 81, quarto comma, e 99, quinto comma, del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione[3] e dalla Corte d'appello di Bari”, affrontando, anche in questa occasione, la questione pure, (e soprattutto) in relazione alla medesima tematica, trattata con la sentenza in commento. Il nucleo centrale del dubbio interpretativo che ha sempre assillato i giudici di merito e di legittimità remittenti si è incentrato sul rapporto intercorrente, in modo specifico, fra l’art. 99 comma 4° c.c. e la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui al comma 5° dell’art. 73  dpr 309/90 (“lieve entità”). Con tale ulteriore pronunzia, i giudici costituzionali ritennero di potere riproporre un accento di decisività, ai fini del giudizio di reiezione della questione di costituzionalità eccepita, sul regime di “facoltatività” della recidiva di cui all’art. 99 comma 4° c.p.. Nell’occasione vennero, in modo particolare, ribaditi due aspetti che hanno condizionato l’applicazione processuale della circostanza aggravante in questione, da parte del giudice. Essa, infatti, venne ritenuta apparentemente  legittima: ·         “solo quando il nuovo reato appaia concretamente sintomatico – in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti – della maggiore colpevolezza e pericolosità sociale del reo”. Il nuovo reato, quindi, va valutato in raccordo e collegamento con quelli precedentemente commessi, onde inferire un giudizio complessivo che si soffermi sia sulla persistenza e reiterazione di “un atteggiamento di rivolta del soggetto nei confronti dell’ordinamento[4]” (colpevolezza), sia sull’allarme sociale e la capacità criminale che il singolo riesce ad esprimere con la propria condotta illecita; ·         solo quando (il magistrato n.d.a.) ritenga la recidiva reiterata effettivamente idonea ad influire sulla pena: mentre, in caso contrario, non vi sarà alcun giudizio di comparazione, atto ad elidere le attenuanti. Se il percorso valutativo che precede, si dovesse concludere, con un giudizio, che ravvisi la sussistenza delle condizioni di pertinente applicazione al caso concreto della recidiva, a carico dell’imputato, apparirà evidente e naturale l’operatività della circostanza aggravante della recidiva di cui all’art. 99 c.p., con la naturale conseguenza della vigenza del divieto di prevalenza delle attenuanti (fra le quali quella dell’art. 73/5°), al più equivalenti. La soluzione adottata, con la evocata decisione (come, d’altronde, con la precedente del 2007), apparve, pur nella sua elementare ineccepibilità procedurale, come espressione di una fondamentale elusione della complessiva tematica. Vale a dire, che il giudice delle leggi, facendo uso di un argomento esclusivamente procedimentale, a carattere logico-interpretativo, come quello della differenza ontologica e giuridica fra la previsione (di facoltatività) del comma 4° e quella (di obbligatorietà) del comma 5° dell’art. 99 c.p., offriva, nell’occasione, certamente una soluzione sistematica della questione, che, peraltro, non si discostava da uno spiccato accento di provvisorietà ed interinalità. Senza volere, affatto, assumere un atteggiamento minimamente irrispettoso nei confronti della Corte, non si può non osservare come la soluzione prospettata (e propugnata) all’epoca, parve, ai più, un mero contingente commodus discessus, piuttosto che un’adeguata risposta ad un problema (non solo giuridico) avvertito dolorosamente presso i giudici di merito ed anche di legittimità, all’indomani dell’introduzione dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251. A distanza di oltre tre anni dalla ultima citata ordinanza di reiezione della questione, pur nella sostanziale riproposizione di analoghi (se non, addirittura, medesimi) profili di conflitto (viene, infatti, riproposto il contrasto sia con l’art. 3, che con l’art. 27 Cost.), integrati dall’ulteriore sospetto di violazione anche dell’art. 25 comma terzo Cost., la Corte Costituzionale - melius re perpensa - offre una lettura, invece, diametralmente opposta a quella precedentemente emersa, recependo, tra l’altro, una serie di incipit proposti dal giudice remittente, (alcuni, a ben guardare, per nulla inediti). Tre sono i profili affrontati ed involgono sia l’art. 3, che l’art. 25, che l’art. 27 della Costituzione. Tra questi, il più eclatante rilievo di irragionevolezza che la Corte Costituzionale mostra di cogliere e censurare, si palesa nell’effetto di gravissima ed inammissibile penalizzazione sanzionatoria, che il divieto di giudizio di prevalenza della circostanza attenuante ad effetto speciale, di cui all’art. 73 comma 5° dpr 309/90, rispetto alla recidiva ex art. 99/4° c.p., provoca ledendo così, in pari tempo, sia l’art. 3, che l’art. 25 Cost. . Si deve rilevare, infatti, che fattispecie di reato, assolutamente differenti tra loro (sia in relazione alla tipologia ed alla qualità della condotte previste e punite, che in relazione all’effettivo spessore dell’offensività che le stesse esprimono), in virtù del divieto in questione sancito dall’art. 69 comma 4 c.p., vengono, invece, indebitamente equiparate quoad poenam, solo in virtù di “un’abnorme enfatizzazione delle componenti soggettive riconducibili alla recidiva reiterata, a detrimento delle componenti oggettive del reato”. La Corte coglie [e si fa portavoce (finalmente)] l’inaccettabilità di un condizionamento esclusivamente di carattere soggettivo-personale di una sanzione  penale afferente ad un fatto, la cui “soggettiva-oggettività”, invece, viene così disattesa. Il riconoscere sussistente ed applicabile, ad uno specifico caso, la circostanza attenuante della “lieve entità”, costituisce operazione ermeneutica che consegue necessariamente alla delibazione di una serie di criteri, espressamente indicati dall’art. 73 comma 5° dpr 309/90. Se, dunque, i  mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero la qualità e quantità delle sostanze, assumono – ad avviso del legislatore - una valenza fondamentale ai fini  dell’applicabilità dell’attenuante, venendosi, così, a configurare una situazione che si accredita come di minima offensività penale rispetto all’ordinaria azione illecita (di cui all’art. 73 co. 1 ed 1 bis), con la ulteriore diretta conseguenza di comportare un trattamento sanzionatorio, indubbiamente, di maggiore temperamento, non pare affatto tollerabile che una mera condizione strettamente personale (e facoltativamente addebitabile) possa alterare e stravolgere, in radice, quella che può risultare la qualificazione giuridica adeguata al caso specifico. Verrebbe, così, vanificato il principio costituzionale di offensività, di cui all’art. 25 Cost. che, come perspicuamente osservato dal Tribunale remittente, implica “… «la necessità di un trattamento penale differenziato per fatti diversi, senza che la considerazione della mera pericolosità dell’agente possa legittimamente avere rilievo esclusivo»…”. Di particolare importanza appare, inoltre, la considerazione che la L. 251/2005 ha introdotto un criterio – quella del diniego del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto alla circostanza aggravante ex art. 99/4° c.p. – che, regolato dall’art. 69/4° c.p., impone un aumento di pena, in capo all’imputato recidivo, assolutamente spropositato, rispetto al regime anteriore, governato dall’art. 6 d.l. 99/1974. Non possiamo dimenticare, poi, preliminarmente a qualsiasi altra considerazione, la specifica peculiarità del comma 5° dell’art. 73. La disposizione, infatti, individua inequivocabilmente (seppur sotto la controversa specie della circostanza di reato) una situazione di illiceità specifica, peraltro, di limitato pericolo e, dunque, affatto confondibile con l’ipotesi tratteggiata nella norma ordinaria, relativa al reato base di cui ai commi 1 ed 1 bis del medesimo articolo. La novella del 2005, ha, infatti, comportato la sorprendente ed opinabile conseguenza che un fatto-reato, che il giudice stesso ha, quindi, espressamente riconosciuto e qualificato come “lieve”, possa, venire, comunque, equiparato esclusivamente quoad poenam, ad uno assai più grave, attraverso l’adozione di una forma  di predeterminata equazione legislativa, abnormemente ed illogicamente automatica, che privilegia valutazione di natura soggettiva riguardanti l’autore del reato (precedenti penali ad es.), e, in pari tempo, disattende i normali criteri di valutazione oggettiva del fatto-reato. Si viene, così, a provocare un’alterazione “..degli equilibri costituzionalmente imposti nella strutturazione della responsabilità penale…” e si verifica, altresì, un totale svuotamento di significato processuale e sostanziale del riconoscimento della circostanza attenuante in parola. L’inammissibilità della previsione dell’art. 69 comma 4° c.p. e la sua incompatibilità rispetto all’art. 3 Cost., è apparsa ancor più evidente, laddove la sua applicazione, in ipotesi di concorso di più persone nel reato, ha comportato, nella quotidianità forense, evidentissime (ed ingiustificate) differenze in punto di pena applicata in concreto, fra imputati che avessero serbato il medesimo comportamento , ai quali fosse stato contestato il medesimo addebito ed ai quali fosse stata riconosciuta, all’esito del giudizio, la concessione dell’attenuante dell’ipotesi lieve. Se è, infatti, seppur vero, che possa non porsi sul medesimo piano sanzionatorio, la persona incensurata, rispetto alla persona già gravata da precedenti condanne, atteso il dovere del giudice di addivenire ad una individualizzazione della pena, tenendo conto di tutti quegli elementi – di fatto e di diritto – che vengono a dispiegare effetto sul risultato finale, è, peraltro, altrettanto, vero, come sostiene la Corte che sarebbe inaccettabile che “…..la rilevanza dell’offensività della fattispecie base potrebbe risultare “neutralizzata” da un processo di individualizzazione prevalentemente orientato sulla colpevolezza e sulla pericolosità….”.   ** ** **   La Corte, inoltre trae, poi, ulteriore argomento a favore della propria decisione, richiamando le note differenze che intercorrono fra la disposizione dell’art. 74 comma 1 e quella dell’art. 74 comma 6° dpr 309/90, in materia di associazione per delinquere. Le due ipotesi, notoriamente, investono profili fattuali differenti e comportano conseguenze in punto di individuazione della pena prevista assai diverse e per nulla confondibili, atteso che quella prevista dal comma 6° costituisce, nel disegno del legislatore, specifico sodalizio associativo, finalizzato per la commissione di fatti descritti dell’art. 73 comma 5°. L’occasione, fornita da questa passaggio dell’ordinanza, favorisce una brevissima riflessione proprio sulla natura di circostanza attenuante del comma 5° dell’art. 73 dpr 309/90[5] e sui limiti che tale classificazione ha sempre comportato in sede. La scelta di inserire l’istituto in oggetto, nel novero della categoria giuridica delle circostanze di reato[6], a scapito della tesi che lo identificava come forma di reato autonomo. Ritiene chi scrive che una seria riforma del sistema legislativo che governa la materia degli stupefacenti, dovrebbe, però, investire, anche e soprattutto, la questione delle condotte illecite di lieve entità, le quali non dovrebbero essere ricondotte alla tipologia delle circostanze, ma dovrebbero, invece, venire sussunte tassativamente in una specifica ipotesi di reato. Non è necessario indulgere in una elencazione di argomentazioni di diritto per comprendere che la opportuna ragionevolezza di una simile scelta. Essa permetterebbe, infatti, di conferire maggiore certezza ed in equivocità all’applicazione concreta dell’istituto. Verrebbe, così, superato l’ampio insieme degli equivoci e dei dubbi che dottrina e giurisprudenza hanno nutrito negli anni e di cui l’intervento del giudice delle leggi – di cui al presente commento – è indubbio esempio. Non è, infatti, ammissibile che la reale, concreta e quotidiana attuazione di una fattispecie giuridica, che – come il comma 5 dell’art. 73 dpr 309/90 - presenti caratteri di assoluta novità, specificità ed autonomia, (rispetto ad altre cui si correla indubbiamente), in forza di peculiari requisiti valutativi espressamente previsti e predeterminati normativamente, sia pesantemente condizionata dalla scelta di venire confinata nel limbo delle circostanze. Il persistere dell’inquadramento sistematico che vuole la lieve entità come circostanza attenuante ad effetto speciale, suscita il pericolo di una vanificazione del  principale fine che la norma persegue. Esso consiste nel fatto di rendere adeguata e proporzionata al reale livello di minima offensività della condotta, una ineluttabile prospettiva sanzionatoria, attraverso l’inflizione di una pena che, nei suoi limiti edittali, si distingua da quella prevista per fatti che, seppur analoghi per taluni aspetti materiali e psicologici, appaiono del tutto differenti, proprio per il più alto grado di allarme sociale che essi suscitano.   [1] CORTE COSTITUZIONALE , sentenza 14.06.2007 n° 192 Il giudice applica l’aumento di pena previsto per la recidiva reiterata quando ritiene il nuovo episodio delittuoso concretamente significativo sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo. Allorché la recidiva reiterata concorra con una o più attenuanti, è possibile sostenere che il giudice debba procedere al giudizio di bilanciamento unicamente quando ritenga la recidiva reiterata effettivamente idonea ad influire, di per sé, sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede; mentre, in caso contrario, non vi sarà luogo ad alcun giudizio di comparazione: rimanendo con ciò esclusa la censurata elisione automatica delle circostanze attenuanti. [2] ORDINANZA N. 171 ANNO 2009 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Francesco                 AMIRANTE                  Presidente - Ugo                         DE SIERVO                     Giudice - Paolo                       MADDALENA               " - Alfio                       FINOCCHIARO             " - Alfonso                   QUARANTA                  " - Franco                     GALLO                         " - Luigi                       MAZZELLA                           " - Gaetano                   SILVESTRI                   " - Sabino                     CASSESE                      " - Maria Rita                SAULLE                       " - Giuseppe                  TESAURO                     " - Paolo Maria              NAPOLITANO              " - Giuseppe                  FRIGO                           " - Alessandro               CRISCUOLO                 " - Paolo                       GROSSI                        "   ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 69, quarto comma, 81, quarto comma, e 99, quinto comma, del codice penale, promossi dalla Corte d'appello di Bari e dalla Corte di cassazione con ordinanze del 26 giugno 2008 e del 14 ottobre 2007, iscritte ai nn. 374 e 440 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 2008 e n. 9, prima serie speciale, dell'anno 2009.       Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;       udito nella camera di consiglio del 6 maggio 2009 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.       Ritenuto che, con ordinanza depositata il 14 ottobre 2007 (r.o. n. 440 del 2008), la Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui vieta il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sull'aggravante della recidiva reiterata, prevista dall'art. 99, quarto comma, del medesimo codice;       che la Corte rimettente riferisce di essere investita del ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Cagliari avverso la sentenza del 10 ottobre 2006, con cui il Tribunale di Cagliari aveva applicato all'imputato, su richiesta delle parti, la pena di mesi undici di reclusione ed euro 3.000 di multa per il delitto continuato di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), previo riconoscimento della prevalenza dell'attenuante del fatto di lieve entità, di cui al comma 5 del citato art. 73, sulla contestata aggravante della recidiva reiterata;       che il ricorrente aveva dedotto che la sentenza era stata emessa in violazione del divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata, sancito dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione): con la conseguenza che all'imputato era stata applicata una pena inferiore al minimo edittale (sei anni di reclusione, oltre la multa, pari alla pena base del delitto contestato), minimo che non avrebbe neppure consentito di accedere al patteggiamento, in quanto superiore al limite previsto dall'art. 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale;     che, ciò premesso, il giudice a quo reputa che la disposizione censurata, impedendo di irrogare ai recidivi reiterati pene inferiori ai minimi edittali, violi il principio di ragionevolezza: essa, infatti, per un verso, imporrebbe di applicare lo stesso trattamento sanzionatorio al reato attenuato e a quello non attenuato, e dunque di punire allo stesso modo violazioni di diversa gravità; per altro verso, farebbe sì che vengano puniti in maniera diversa fatti identici, a seconda che l'autore sia o meno un recidivo reiterato;     che, in tal modo, il legislatore avrebbe introdotto un irrazionale «automatismo sanzionatorio», operando una indiscriminata omologazione di tutti i recidivi reiterati, di cui presumerebbe in via assoluta la pericolosità, a prescindere dalla natura dei reati oggetto delle precedenti condanne e di quello per cui si procede, nonché del tempo trascorso rispetto ai delitti già giudicati: onde non verrebbe assicurata l'uguaglianza delle pene sotto il profilo della proporzione alle personali responsabilità;     che la norma censurata violerebbe, altresì, l'art. 27, terzo comma, Cost., in quanto – ancorando l'aggravamento del trattamento sanzionatorio alla mera condizione di recidivo reiterato – priverebbe il giudice della possibilità di adeguare la pena al caso concreto, costringendolo ad applicare pene sproporzionate rispetto all'entità del fatto: con conseguente compromissione tanto della finalità rieducativa della pena – la quale non potrebbe esplicarsi ove la pena inflitta venga avvertita come ingiusta – quanto delle finalità di prevenzione generale e speciale della medesima;     che la questione sarebbe altresì rilevante nel giudizio a quo, incidendo non soltanto sulla pena applicabile, ma anche sulla possibilità di accesso dell'imputato al patteggiamento, stante il limite di cui all'art. 444, comma 1-bis, cod. proc. pen.;     che, con ordinanza del 26 giugno 2008 (r.o. n. 374 del 2008), la Corte d'appello di Bari ha sollevato, in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 69, quarto comma, 99, quinto comma, e 81, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui «prevedono – rispettivamente – il divieto di prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti rispetto alla recidiva di cui all'art. 99, comma V, C.P., l'obbligatorietà – in tal caso – di un aumento di pena predeterminato, nonché l'aumento di pena, in misura non inferiore di un terzo della pena stabilita per il reato più grave»;     che il giudice a quo premette di essere chiamato a pronunciarsi sull'appello proposto da due persone imputate «dei reati» di cui all'art. 629, primo e secondo comma, cod. pen. e di altro delitto, con l'aggravante della recidiva reiterata (specifica, quanto ad uno degli imputati, specifica ed infraquinquennale, quanto all'altro);     che, in primo grado, gli appellanti erano stati dichiarati colpevoli dei reati loro ascritti e condannati – previo giudizio di equivalenza dell'attenuante di cui all'art. 62, numero 6), cod. pen. rispetto alle aggravanti contestate, e operata la diminuzione connessa alla scelta del rito abbreviato – alle pene di anni cinque e mesi quattro di reclusione ed euro 900 di multa, quanto al primo imputato, e di anni quattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 600 di multa, quanto al secondo;     che, tanto premesso, il rimettente assume che gli «automatismi previsti in tema di recidiva reiterata specifica nel quinquennio in termini di determinazione della pena» violerebbero l'art. 27, terzo comma, Cost., in quanto priverebbero il giudice della facoltà di adeguare il trattamento sanzionatorio all'effettiva gravità del reato commesso, vulnerando, così, la finalità rieducativa della pena;     che la questione sarebbe rilevante, avendo gli imputati censurato, con il loro gravame, anche l'eccessività della pena irrogata in applicazione dei «rigidi automatismi» previsti dalle norme sottoposte a scrutinio;       che in entrambi i giudizi di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate.       Considerato che le due ordinanze di rimessione sollevano questioni analoghe, attinenti, in parte, alla medesima norma, onde i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica decisione;       che, quanto alla questione sollevata dalla Corte di cassazione, questa Corte si è già più volte pronunciata su identiche questioni, dichiarandone dapprima l'inammissibilità, e poi la manifesta inammissibilità, per non avere i giudici rimettenti verificato la praticabilità di una soluzione interpretativa diversa da quella posta a base dei dubbi di costituzionalità ipotizzati, e tale da determinare il superamento di detti dubbi, o da renderli comunque non rilevanti nei casi di specie (sentenza n. 192 del 2007; ordinanze n. 257, n. 193, n. 90 e n. 33 del 2008, n. 409 del 2007);       che, scrutinando similari censure, secondo cui il nuovo testo dell'art. 69, quarto comma, del codice penale avrebbe introdotto un irrazionale «automatismo sanzionatorio» correlato ad una presunzione assoluta di pericolosità sociale del recidivo reiterato, questa Corte ha in particolare rilevato come tali censure poggino sul presupposto – implicito e indimostrato – che, a seguito delle modifiche operate dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, la recidiva reiterata sia divenuta obbligatoria in ogni caso;       che tale lettura non è, tuttavia, l'unica prospettabile: potendosi, al contrario, ritenere che la recidiva reiterata sia divenuta obbligatoria esclusivamente nei casi previsti dall'art. 99, quinto comma, cod. pen. (rispetto ai quali soltanto tale regime è espressamente contemplato), e cioè ove concernente uno dei delitti indicati dall'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale (il quale reca un elenco di reati ritenuti dal legislatore di particolare gravità e allarme sociale);       che, nel caso specie, si procede, in effetti, per un delitto in materia di stupefacenti non compreso nell'elenco di cui alla citata disposizione del codice di rito, né, d'altra parte, l'ordinanza di rimessione specifica a quali delitti attengano le precedenti condanne riportate dall'imputato;       che, nei limiti in cui si escluda che la recidiva reiterata sia divenuta obbligatoria, è possibile altresì ritenere che venga meno anche l'«automatismo» censurato, in termini di indefettibile “neutralizzazione” della diminuzione di pena prevista per le attenuanti concorrenti;     che, alla stregua dei criteri di usuale adozione in tema di recidiva facoltativa, il giudice applicherà, difatti, l'aumento di pena per la recidiva reiterata solo quando il nuovo reato appaia concretamente sintomatico – in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti – della maggiore colpevolezza e pericolosità sociale del reo;     che, correlativamente, ove la recidiva reiterata concorra con attenuanti, il giudice procederà al giudizio di bilanciamento – soggetto al regime limitativo stabilito dalla norma denunciata – solo quando ritenga la recidiva reiterata effettivamente idonea ad influire sulla pena: mentre, in caso contrario, non vi sarà alcun giudizio di comparazione, atto ad elidere le attenuanti;     che tale interpretazione risulta, peraltro, attualmente predominante nella stessa giurisprudenza di legittimità;     che la questione di costituzionalità in esame va dichiarata, pertanto, anch'essa manifestamente inammissibile;     che, quanto alla questione sollevata dalla Corte d'appello di Bari, il giudice a quo sottopone a scrutinio – oltre all'art. 69, quarto comma, cod. pen. – anche altre due norme, oggetto dell'intervento novellistico attuato dalla legge n. 251 del 2005: vale a dire l'art. 99, quinto comma, cod. pen., nella parte in cui stabilisce un aumento di pena obbligatorio e predeterminato per la recidiva, e l'art. 81, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede un aumento minimo di pena per il concorso formale di reati e la continuazione (pari a un terzo della pena stabilita per il reato più grave) nei confronti dei recidivi reiterati;     che, come emerge dalla formulazione del petitum, il rimettente censura dette disposizioni limitatamente ai casi in cui, ai sensi del citato art. 99, quinto comma, cod. pen., l'aumento di pena per la recidiva – e, segnatamente, per la recidiva reiterata specifica infraquinquennale (contestata ad uno degli imputati nel giudizio a quo ed alla quale è puntualmente riferita la doglianza) – è divenuto obbligatorio;     che, nel sollevare la questione, il giudice a quo non si pone, tuttavia, l'ulteriore problema interpretativo – pure ripetutamente evidenziato da questa Corte nelle pronunce in precedenza citate – di stabilire quale reato debba rientrare nell'elenco di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen., affinché divenga operante il regime di obbligatorietà: se, cioè, il delitto oggetto della precedente condanna, ovvero il nuovo delitto che vale a costituire lo status di recidivo, indifferentemente l'uno o l'altro, o addirittura entrambi (soluzioni tutte alternativamente prospettate dagli interpreti, senza che sul punto possa dirsi allo stato sussistente un orientamento consolidato);     che il rimettente dà, in effetti, per scontato che l'obbligatorietà scatti allorché – come nel caso di specie (in cui si procede, tra l'altro, per il delitto di estorsione aggravata, richiamato dal numero 2 dell'art. 407, comma 2, lettera a, cod. proc. pen.) – appartenga all'elenco il nuovo reato, senza perscrutare affatto le alternative ermeneutiche, e, segnatamente, la possibilità di ritenere che, a detti fini, debbano rientrare nell'elenco anche il reato o i reati oggetto di precedente condanna;     che l'eventuale adesione a quest'ultima soluzione interpretativa verrebbe ad inficiare tanto la motivazione sulla rilevanza che quella sulla non manifesta infondatezza della questione;     che, sotto il primo profilo, difatti, il rimettente non precisa a quali delitti si riferiscano le precedenti condanne riportate dagli imputati: se, cioè, a delitti anch'essi inclusi nell'elenco di cui alla norma del codice di rito, ovvero ad esso estranei;     che, sotto il secondo profilo, nei limiti in cui si escluda l'operatività del regime di obbligatorietà di cui all'art. 99, quinto comma, cod. pen., è possibile ritenere che venga meno, oltre al denunciato «automatismo» di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen., anche quello di cui all'art. 81, quarto comma, cod. pen.: giacché – come evidenziato da questa Corte – anche l'operatività di quest'ultima norma appare logicamente legata al fatto che il giudice abbia ritenuto la recidiva reiterata concretamente idonea ad aggravare la pena per i reati in continuazione (ordinanza n. 193 del 2008);     che a ciò va aggiunto che la motivazione dell'ordinanza di rimessione in ordine all'asserita violazione dell'unico parametro costituzionale evocato (la finalità rieducativa della pena, di cui all'art. 27, terzo comma, Cost.), si presenta comunque inadeguata, esaurendosi nell'assiomatica affermazione per cui le norme impugnate impedirebbero al giudice di adeguare la pena alla gravità del reato commesso, senza che ne vengano affatto indicate le ragioni; indicazione da ritenere, per contro, necessaria, una volta che – come è evidente – nessuna delle norme denunciate rende, di per sé, la pena fissa nel suo complesso, e non dunque non modulabile in rapporto alle peculiarità del caso concreto;     che anche sotto questo profilo, dunque, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, ordinanze n. 35 e n. 15 del 2009), la questione va dichiarata manifestamente inammissibile: e ciò a prescindere dall'ulteriore considerazione che la questione di costituzionalità relativa all'art. 99, quinto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede un aumento di pena «predeterminato» – ossia fisso, anziché variabile tra un minimo e un massimo – è irrilevante nel giudizio a quo, giacché, anche in caso di applicazione dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., detto aumento resta comunque neutralizzato dal giudizio di equivalenza con l'attenuante concorrente già operato dal giudice di primo grado e non modificabile in peius, in assenza di un appello del pubblico ministero sul punto.     Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE     riuniti i giudizi,    dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 69, quarto comma, 81, quarto comma, e 99, quinto comma, del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione e dalla Corte d'appello di Bari con le ordinanze indicate in epigrafe.     Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 2009. F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente Giuseppe FRIGO, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2009. [3] Si legge nella citata ordinanza n. 171/2009 che la “Corte rimettente riferisce di essere investita del ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Cagliari avverso la sentenza del 10 ottobre 2006, con cui il Tribunale di Cagliari aveva applicato all'imputato, su richiesta delle parti, la pena di mesi undici di reclusione ed euro 3.000 di multa per il delitto continuato di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), previo riconoscimento della prevalenza dell'attenuante del fatto di lieve entità, di cui al comma 5 del citato art. 73, sulla contestata aggravante della recidiva reiterata” [4] Santamaria, voce Colpevolezza in Enciclopedia del Diritto, vol. VII, 1960, pp.646 ss. [5] Cfr. ex plurimis Corte di Appello di Palermo, Sez. III, 25 agosto 2009, Bi.An., “… l’ipotesi del fatto di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309 del 1990, configura una circostanza attenuante a effetto speciale e non un titolo autonomo di reato, essendo correlata a elementi che non mutano, nell’obiettività giuridica e nella struttura, le fattispecie previste dai primi commi dello stesso articolo, ma attribuiscono ad esse una minore valenza offensiva. L’attenuante in parola potrà essere riconosciuta soltanto in ipotesi di minima offensività, deducibile sia dal dato quantitativo che qualitativo e dagli altri parametri richiamati dalla disposizione in esame”. [6]   In dottrina, va sottolineato che AMBROSINI , ha osservato come la prova della classificabilità dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90, nel novero delle attenuanti, derivi dalla coincidenza fra i dati circostanziati complementari, contenuti nella norma, e taluni dei parametri dettati dall’art. 133 c.p., con specifico rifermento al comma 1, n. 1 , in relazione alla possibilità del giudice di esercitare la discrezionalità di cui all’art. 132 c.p. in punto di pena.     Carlo Alberto Zaina 19-11-2012 10:17 La mafia e' tornata ad occuparsi dello spaccio di droga "al minuto"  Non solo traffico di stupefacenti in larga scala ma anche il capillare controllo dello smercio di hashish, marijuana, eroina e cocaina. La pesante crisi economica che ha colpito quasi tutti i settori imprenditoriali e commerciali ha costretto i capicosca a rivedere tutti gli affari. E così, oltre che di spaccio e traffico di droga, le cosche sono rientrate a pieno titolo nella gestione dell'usura, della prostituzione, delle frodi comunitarie. Laddove si possono ricavare introiti liquidi (così da pagare i picciotti, le famiglie dei detenuti) ecco che le "famiglie" hanno ripreso in larga scala il coordinamento di tutti gli affari illeciti. Ciò è emerso anche dall'operazione antidroga della Squadra mobile di Palermo che, ieri (13/11 ndr), ha portato all'arresto di 20 presunti trafficanti di stupefacenti. A guidare gli inquirenti è stato il procuratore aggiunto Teresa Principato che ha detto: «La crisi economica colpisce anche Cosa nostra. Molti negozi chiudono e i commercianti che non hanno più il denaro necessario a sopravvivere decidono spesso di denunciare le richieste estortive. Così il traffico di droga è diventato nuovamente una delle fonti principali di approvvigionamento di Cosa nostra in tempi di crisi». «Sono diminuite le attività in cui la mafia si inserisce - ha aggiunto, il procuratore Principato -, gli appalti, quando ci sono, sono diventati meno appetibili e le attività economiche sono in fase di recessione. Così Cosa nostra torna al traffico e alla spaccio di sostanze stupefacenti, ritenuto in passato un'attività molto pericolosa anche per le pene severissime inflitte». Sembra di essere tornati tra la fine degli anni ‘70 e l'inizio degli anni ‘80 quando le cosche mafiose siciliane non solo smerciavano ai tossici le dosi giornaliere e trafficavano ingenti quantità di eroina, ma raffinavano addirittura la droga nei depositi clandestini con il diretto controllo della mafia italo-americana. Oggi la mafia è interessata anche al mondo delle scommesse clandestine (calcio ed ippica) è direttamente inserita nella collocazione delle slot-machine negli esercizi commerciali, ed ritornata a lucrare sul giro di prostituzione, nel business del riciclaggio dei rifiuti e nel traffico di esseri umani. Gli uomini della Mobile hanno scoperto che erano la Campania e la Calabria le principali fonti di approvvigionamento di stupefacenti per i presunti spacciatori di droga arrestati nelle due indagini chiamate «Paglia e fieno» e «Forfour» che hanno portato a venti arresti (dodici in carcere e otto ai domiciliari) e due provvedimenti di obbligo di firma. «La droga - ha spiegato il questore di Palermo, Nicola Zito - era destinata al mercato palermitano. Abbiamo documentato un collegamento diretto tra i piccoli fornitori e spacciatori ed alcuni personaggi gravitantio negli ambienti di Cosa nostra. Alcuni di questi personaggi "ordinavano" lo stupefacente mentre seguivano lo smercio sulla piazza». Le operazioni prendono le mosse da una precedente retata nell'indagine Monterrey di maggio scorso. Uno dei terminali per l'approvvigionamento è stato localizzato a Castellammare di Stabia mentre lo spaccio è stato individuato nelle zone di Brancaccio, Cruillas e Uditore. L'operazione «Paglia e fieno» ha preso il nome il nome dai termini utilizzati dall'organizzazione per chiamare rispettivamente la cocaina e l'hashish. (articolo di Nicola Zingales pubblicato sul quotidiano La Sicilia del 14/11/2012)     Redazione ------------------------------------------- NOTIZIE 18-11-2012 19:36 MESSICO/Narcoguerra. Sindaco ucciso al quarto agguato Il sindaco donna di Tiquicheo, un centro dello stato meridionale messicano di Michoacan, e' stata assassinata dopo aver subito in passato altri tre attentati dei narcotrafficanti e aver perso il marito in uno di questi. La zona di Tiquicheo e' dominata dai cartelli della droga 'La Familia' e 'Los Caballeros Templarios'. E' il secondo sindaco ad essere ucciso in Michoacan in un anno. Nel novembre 2011 il sindaco di La Pietad, Ricardo Guzman, era stato freddato dai narcos in un attentato a colpi di arma di fuoco: in quell'occasione l'allora presidente messicano Felipe Calderon aveva qualificato l'atto come 'vigliacco'. 16-11-2012 19:46 MESSICO/Narcoguerra. Maggioranza chiede a presidente di continuare lotta e non respingere legalizzazione marijuana I messicani chiedono al presidente eletto Enrique Pena Nieto di non sospendere la lotta contro il narcotrafico e non respingono l'ipotesi di un dibattito sulla legalizzazione della marijuana. E' quanto rivela un sondaggio pubblicato dal quotidiano El Universal, secondo cui l'85 per cento degli intervistati ritiene che il governo che si sta per insediare non dovra' interrompere l'azione di contrasto al traffico di stupefacenti. Secondo l'indagine inoltre il 64 per cento degli intervistati ritiene che dovrebbe essere discussa in Messico la possibilita' di legalizzare la marijuana o meno, mentre il 62 per cento ha criticato la posizione degli Stati Uniti sul consumo di droghe e la vendita di armi ai gruppi criminali che operano in Messico. Secondo lo studio, infatti, il 62 per cento pensa che la depenalizzazione della marijuana in alcuni stati degli Usa "danneggia il Messico", mentre un 20 per cento crede che sia vantaggioso. Il 42% degli intervistati ha dichiarato che se viene depenalizzato l'uso di marijuana negli Stati Uniti, si dovrebbe fare lo stesso in Messico. Le ragioni per cui si e' a favore di una eventuale legalizzazione della marijuana in Messico sono la diminuzione del narcotraffico (33%), la riduzione della violenza (15%) e il controllo del consumo (13%). E' aumentata inoltre la percezione che il governo federale possa "vincere" la guerra alla droga, passando dal 23 per cento di maggio 2008 all'attuale 34 per cento. L'indagine e' stata condotta tra il 10 e 11 novembre per telefono intervistando 800 persone. 16-11-2012 19:42 MESSICO/Narcoguerra. Cacciato zar antidroga per legami con malavita Terremoto nei vertici antimalavita del Messico. Lo zar antidroga, Jose' Cuitlahuac Salinas e' stato 'cacciato' dal Procuratore Generale della Repubblica (Pgr), Marisela Morales Ibanez per suoi presunti legami con la criminalita' organizzata. Lo rivela oggi il quotidiano 'El Universal', citando fonti dell'istituzione. Secondo il giornale, oltre a Salinas, titolare della Sottoprocura specializzata nelle indagini della criminalita' organizzata (Seido), Morales ha fatto anche dimettere il procuratore Dex Hervest Garcia Vidal, titolare dell'Unita' specializzata per le indagini sui furti di veicoli (Ueirv). 'El Universal' sottolinea anche che la cacciata dei due alti funzionari avviene a soli 15 giorni dall'insediamento del nuovo presidente Enrique Pena Nieto, e che Salinas era considerato uno dei funzionari per cui il capo di Stato uscente Felipe Calderon nutriva la massima fiducia. 16-11-2012 12:01 USA/Cannabis legalizzata. Governatore Colorado chiede lumi al segretario federale della Giustizia Con l'attuazione della norma che liberalizza la marijuana per scopi ricreativi, le autorità di Colorado e Washington rischiano di violare la legge federale che tuttora ne vieta il commercio. Mentre i due Stati si apprestano a organizzarsi per la regolamentazione della vendita di marijuana, Washington non ha dato risposte chiare. Il governatore democratico del Colorado, John Hickenlooper, ha inviato una lettera al segretario alla Giustizia, Eric Holder, per capire se il Dipartimento sia intenzionato a citare in giudizio le autorità preposte alla supervisione del commercio legale di marijuana. John Suthers, segretario alla Giustizia del Colorado, teme che gli enormi sforzi economici e burocratici legati all'attuazione della norma possano essere vanificati dall'opposizione del governo. Il governatore uscente dello Stato di Washington, il democratico Chris Gregoire, ha invece dichiarato di aver avuto dei colloqui preliminari con il vice di Holder, James Cole, per fare luce sulla questione. La misura approvata nei due Stati, dopo i referendum del 6 novembre, consente il possesso fino a 28 grammi di erba per uso personale per gli over 21 e lascia ai governi statali la decisione di stabilire le tasse, come già avviene oggi per gli alcolici. Secondo l'Office of Financial Management - agenzia di analisi politico-economica - dello Stato di Washington, i costi per l'attuazione della nuova normativa si aggirano sui 3 milioni di dollari, a fronte di ricavi di circa 500 milioni nel primo anno. A ciò si aggiunge una controversia giurisdizionale tra le forze di polizia statali e le divisioni dell'agenzia federale antidroga (Dea) presenti sul territorio ,che agiscono per conto del governo di Washington. Un agente speciale della divisione della Dea di Seattle (Washington) ha dichiarato che "la legge statale non inciderà sulle loro strategie e sul loro modo di agire". Gli stessi problemi si presentano in Colorado, più vicino alle zone calde del narcotraffico tra Stati Uniti e Messico. A livello fiscale, inoltre, la 'supertassa' (fino al 15%) sulla vendita di marijuana avrebbe bisogno di una nuova consultazione popolare. Ma la legalizzazione è davvero un affare? Non secondo i gruppi che si battono contro la liberalizzazione: i ricavi, è la loro opinione, non copriranno i costi legati alla salute delle persone, che aumenteranno con il consumo di marijuana. 16-11-2012 10:30 USA/Cannabis legalizzata. Guida della polizia di Seattle I cittadini dello Stato di Washington hanno approvato lo scorso 6 novembre la legalizzazione dell'uso ricreativo della marijuana per i maggiori di 21 anni. Una settimana dopo, il Dipartimento della polizia di Seattle ha pubblicato su Internet una guida per informare sulle modifiche e sul contenuto di questa nuova situazione. “Marijwhatnow? A Guide to Legal Marijuana Use In Seattle”, spiega ai cittadini, con un notevole senso dell'houmor, le novita' legali dopo l'approvazione, con un consenso popolare del 55%, dell'uso ricreativo della marijuana e delle modifiche nei protoccoli di azione dei poliziotti della citta'. Il testo, per esempio, avverte che e' legale solo il possesso di 28 grammi di cannabis -o di 453 grammi se si tratta di prodotti che contengono marijuana, come i biscotti, o di due chili se e' liquida come l'olio di hashish-; che la coltivazione continua ad essere illegale, cosi' come guidare un mezzo sotto i suoi effetti, e questo vuol dire che non c'e' una legge che estenda quanto approvato col referendum -il termine di scadenza per farlo e' il 1 dicembre del 2013-, e che nessun luogo e' autorizzato a vendere la pianta o i suoi derivati per fini ricreativi.. La guida della polizia di Seattle non entra in collisione con le reazioni federali sul risultato del referendum (la droga e' illegale nell'Unione). Nelle sue pagine si indica che “gli agenti non faranno arresti per il possesso di quantita' di marijuana che sono dentro i parametri indicati dal referendum”, “ne' parteciperanno ad indagini avviate dalla polizia federale che non costituiscano un reato secondo le leggi dello Stato di Washington”. L'autore della guida, il giornalista Jonah Spangenthal-Lee, assunto a contratto dalla Polizia per rinnovare il blog della Polizia stessa, ricorda che il testo sul possesso di marijuana e' “nella lista delle priorita'” di questo Dipartimento. Da quando e' stato approvato il referendum, la Procura della citta' ha sospeso vari procedimenti relativi al possesso di hashish in quantita' inferiore al limite imposto dal voto. Da quando la guida e' stata pubblicata, lo scorso 9 novembre, Spangenthal-Lee ha fatto diversi interventi di chiarificazione rispondendo ad alcune domande dei cittadini, come questa: “Se mi hanno pizzicato con marijuana prima che fosse approvato il referendum, che mi succedera'? Preparati, perche' potresti essere processato, cosi' come stabilisce la legge statale attuale... e non ti restituiranno l'hashish che ti hanno sequestrato”. Il tono ameno e distensivo hanno fatto si' che la guida sia diventata un fenomeno nelle reti sociali, soprattutto per il fatto che la polizia da' consigli legali sull'uso della marijuana. Altro esempio di questo houmor e' la raccomandazione finale: “Sara' meglio che non si porti hashish in un tribunale federale (o in altro edifico del Governo federale)”. 15-11-2012 16:42 /Cocaina. Oedt: 4 milioni di consumatori Provata almeno una volta nella vita da oltre 15 milioni di europei, consumata nell'ultimo anno (dati riferiti al 2010) da circa 4 milioni di cittadini del Vecchio continente, 3 milioni hanno un'eta' compresa tra i 15 e i 34 anni. E' la cocaina nella fotografia scattata dall'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (Oedt) nella Relazione annuale 2012, presentata questa mattina a Lisbona. Sarebbero invece 8 milioni i giovani adulti europei che l'hanno provata almeno una volta nella vita, con consumi particolarmente elevati tra i maschi e spesso legati alla concomitante assunzione di alcol e altre sostanze stupefacenti. Sebbene la diffusione della cocaina rappresenti uno degli aspetti piu' problematici del fenomeno droga, prosegue l'Oedt, la sua popolarita' sembra essere in declino, come dimostrano i dati relativi alla prevalenza del consumo tra i giovani adulti (15-34 anni) di paesi come l'Italia, la Spagna, la Danimarca, il Regno Unito e l'Irlanda. Un calo nei consumi che, per quanto riguarda l'Italia e il consumo negli ultimi dodici mesi, si traduce in un -0,22% dal 2010 al 2012 nella popolazione generale e in un -0,13% nella popolazione scolastica (15-19 anni). Il declino di popolarita' della cocaina, sottolinea l'Osservatorio europeo, puo' essere spiegato da un lato dalla maggiore consapevolezza da parte dei potenziali consumatori delle conseguenze negative dell'uso di cocaina; dall'altro, dal costante peggioramento della qualita' della sostanza (sempre meno pura, -22% dal 2005 al 2010) che puo' indurre alcuni a passare ad altri stimolanti. Una diminuzione, dal 2008 al 2010, e' stata anche registrata sul fronte del numero dei sequestri di cocaina e delle quantita' sequestrate. Si tratta rispettivamente di 88mila sequestri nel 2010, contro i 100mila del 2008, e di 61mila tonnellate contro le 120mila del 2006. Il calo piuttosto drastico dei volumi, si legge ancora nel rapporto, "riflette probabilmente una diversificazione delle operazioni di traffico di cocaina", che ne ha reso piu' difficile l'individuazione sul mercato, ma puo' essere anche "conseguenza delle variazioni nella disponibilita' delle risorse per l'implementazione delle leggi antidroga". Quanto infine al numero di consumatori di cocaina che accedono ai programmi di trattamento, nel 2010 circa il 15% di quanti hanno iniziato un percorso terapeutico riportavano la cocaina come sostanza di consumo principale. A livello europeo esistono differenze sostanziali riguardo le percentuali di accesso al trattamento. Si va infatti dalle piu' elevate percentuali di Spagna (44%) e Italia (29%), a quelle decisamente inferiori di paesi come Belgio, Irlanda, Portogallo e Gran Bretagna le cui percentuali oscillano tra il 10 e il 15%. Nel complesso, il 90-% di tutti i pazienti in terapia per dipendenza da cocaina e' concentrato in cinque paesi: Italia, Spagna, Germania, Paesi Bassi e Regno Unito). 15-11-2012 16:38 /Osservatorio Oedt: tornano di moda ecstasy e metamfetamine Aumenta la produzione di metamfetamina in Europa, con un ritorno di questa sostanza sul mercato e una sua diffusione in zone del Vecchio continente dove storicamente non era troppo diffusa, Lettonia, Svezia, Norvegia, Finlandia. E' quanto emerge dalla Relazione 2012 dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (Oedt), presentata questa mattina a Lisbona. Insieme alla metamfetamina, si legge inoltre nel rapporto, sta tornando di moda l'Mdma (la piu' nota tra le sostanze del gruppo di droghe ecstasy), con circa 11,5 milioni si europei che l'hanno provata una volta nella vita e 2 milioni che l'hanno provata nell'ultimo anno (dati riferiti al 2011). Nonostante i ritorni e le nuove tendenze, tra le sostanze stimolante diverse dalla cocaina, le amfetamine restano le piu' diffuse con 13 milioni di europei che le hanno provate una volta nella vita e circa due milioni nell'ultimo anno. La diffusione della metamfetamina e' dimostrata anche dai dati relativi ai sequestri: dal 2005 al 2010, infatti, i sequestri di questa sostanza sono piu' che triplicati, passando da 2200 a circa 7300, e i quantitativi sequestrati sono cresciuti da 100 a 600 chilogrammi. Germania, Estonia, Lettonia e Austria sono i paesi che hanno assistito all'aumento piu' sensibile dei sequestri. Un'attenzione particolare e' stata posta dall'Oedt, nell'edizione 2012 della sua relazione, sulla recente diffusione in Europa del fumo di cristalli di metamfetamina, fenomeno al quale sara' dedicato, all'inizio del 2013, un riesame da parte degli osservatori nazionali facenti capo all'Oedt. A destare preoccupazione e' inoltre la 4-metilamfetamina (4-Ma), una sostanza sintetica strettamente legata alle amfetamine, sulla cui diffusione e sui cui rischi e' danni alla salute e' stata avviata una valutazione che verra' svolta nelle prossime settimane dal comitato scientifico dell'Oedt. Un'allerta scaturita da diversi decessi, legati all'uso di questa sostanza, che si sono verificati in Belgio, Paesi Bassi e Regno Unito. Il ritorno dell'ecstasy a livello europeo e' un fenomeno le cui ripercussioni si stanno registrando anche in Italia. Dall'ultima Relazione al Parlamento presentata dal dipartimento Politiche antidroga, infatti, emerge che nel 2012 la diffusione di questa sostanza e' cresciuta nella fascia di eta' 15-19 anni. Tra i ragazzi, l'1,30% l'ha consumata una volta nella vita (+0,18% rispetto al 2011), lo 0,82% l'ha assunta negli ultimi dodici mesi (+0,20% rispetto all'anno precedente) e lo 0,41% negli ultimi trenta giorni (+0,09%). In diminuzione risulta invece il consumo nella popolazione generale, all'interno della quale si registra anche un calo dei consumi di amfetamine che crescono, seppure in misura molto ridotta, tra la popolazione studentesca (+0,09% una volta nella vita, + 0,07% negli ultimi dodici mesi e +0,03% negli ultimi trenta giorni). Un calo omogeneo e' stato infine rilevato per gli allucinogeni, i cui consumi sono diminuiti sia nella popolazione generale che in quella studentesca. 15-11-2012 16:36 /Legalizzazione cannabis. Oedt: non in agenda La legalizzazione della cannabis, della quale si e' tornati a parlare insistentemente dopo le recenti leggi di Colorado e Stato di Washington in Usa, "non e' nell'agenda politica europea". Lo ha assicurato il direttore dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (Oedt), Wolfgang Gotz, nel corso della conferenza di lancio della Relazione annuale 2012, tenutosi a Lisbona. "Credo che il punto in Europa - ha proseguito - non sia la legalizzazione quanto la regolarizzazione, come ad esempio avviene per l'alcol. Gli alcolici, infatti, sono legali ma ne viene regolarizzata la vendita che e' vietata ai minori". Il direttore dell'Oedt ritiene inoltre che andrebbe affrontato in modo piu' stringente il problema dell'uso medico della cannabis e che, infine, la sua regolarizzazione non necessariamente causerebbe un aumento dei consumi occasionali e problematici poiche', ha concluso, non funge da droga gateway piu' di quanto non facciano alcol e tabacco. "Non siamo affatto d'accordo con le dichiarazioni, che riteniamo perlomeno imprudenti, del dott. Gotz. Siamo d'accordo con lui solo sul fatto che la legalizzazione della cannabis non risulta in agenda ne' nelle discussioni prioritarie a livello europeo. Non possiamo pero' giocare sulle parole perche' neppure la "regolarizzazione", cosi' come e' stata da lui definita (peraltro non si comprende in che cosa possa consistere concretamente e legalmente), e' in discussione ne tanto meno auspicabile. Vi sono molte altre priorita' e i paesi membri non hanno manifestato ne interesse ne orientamento in merito". E' la replica del Dipartimento politiche antidroga all'"apertura" del direttore dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (Oedt), Wolfgang Gotz, nel corso della conferenza di lancio della Relazione annuale 2012, alla possibilita' di regolarizzatre l'uso di cannabis. 15-11-2012 16:34 ITALIA/Spaccio cocaina. Fermato poliziotto Trapani Un poliziotto in servizio alla Questura di Trapani, e' stato fermato con l'accusa di tentata estorsione e detenzione ai fini di spaccio di cocaina. L'operazione e' stata condotta congiuntamente dalla Squadra Mobile e dalla sezione di Polizia giudiziaria della forestale. Al momento sembra che l'attivita' di estorsione non fosse legata allo svolgimento delle sue mansioni. All'arrivo dei colleghi l'agente e' fuggito, ed e' stato rintracciato 48 ore dopo in casa della madre. Al poliziotto sono stati sequestrati una quindicina di grammi di cocaina. I particolari sono ancora al vaglio degli investigatori. La Procura di Trapani ha gia' chiesto al Gip la convalida del fermo. 15-11-2012 16:32 /Meno eroina sul mercato Sempre meno disponibile per le strade d'Europa, sempre meno consumata. Dopo decenni di dominio della scena del consumo europeo di droghe, l'eroina sta conoscendo un declino, come dimostrato anche dal calo dei reati ad essa connessi e dai dati relativi ai sequestri che segnalano una riduzione generale dell'offerta. Nel 2010 infatti, nell'ambito di quasi 51mila sequestri sono state intercettate 6 tonnellate di eroina contro le 8 intercettate nel 2009 su un totale di 56mila tonnellate sequestrate. I dati emergono dalla Relazione annuale 2012 dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, presentata questa mattina a Roma. In crescita risultano invece i trattamenti erogati per dipendenza da oppioidi: nel 2010' si legge nel rapporto, oltre la meta' degli 1,4 milioni di consumatori regolari di oppioidi in Europa ha accesso alle terapie sostitutive. Sempre nel 2010, prosegue l'Oedt, circa la meta' di tutti coloro che hanno avuto accesso a un trattamento per tossicodipendenza (200mila soggetti) ha indicato gli oppioidi come sostanza d'uso primaria. Quanto ai consumatori di eroina, il loro numero tra quanti hanno avuto accesso a terapie specialistiche e' diminuito negli ultimi anni, passando da 61mila nel 2007 a 46mila nel 2010. La ridotta disponibilita' di eroina, si legge ancora nel rapporto, puo' essere associata alla diffusione, registrata in alcuni paesi, di altri oppioidi come il fentanil in Estonia o la buprenorfina in Finlandia. Un altro dato registrato dai servizi che erogano terapie sostitutive e trattamenti per dipendenza da oppioidi e' la diminuzione del consumo di eroina per via parenterale (dal 58% del 1999 al 38% del 2009). "La riduzione del consumo di eroina nell'Ue - ha constatato Cecilia Malmstrom, commissario europeo responsabile dell'Oedt, nel corso della presentazione - e' il risultato di impegni a lungo termine profusi allo scopo di ridurre sia l'offerta che la domanda. Gli interventi decisivi delle forze di polizia lungo le rotte del traffico di eroina hanno svolto un ruolo importante nel contrastare l'offerta. Altrettanto importante - ha aggiunto - e' stata la diffusione delle terapie sostitutive che hanno rimosso una parte significativa della domanda dal mercato. Insieme, questi fattori - ha concluso - possono contribuire a creare in futuro le condizioni idonee affinche' il mercato europeo del l'eroina continui a regredire". 15-11-2012 16:29 /Meno infezioni Aids tra tossicodipendenti grazie a politiche prevenzione e riduzione del danno Le misure di trattamento, riduzione del danno e prevenzione attuate dai paesi dell'Ue, nell'ambito della fascia di popolazione dei consumatori di droghe per via iniettiva, per contrastare la diffusione dell'Hiv continuano a dare frutti. Lo sostiene l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (Oedt), nella sua Relazione annuale 2012 presentata questa mattina a Lisbona. Dal rapporto emerge infatti che il tasso medio europeo di nuovi casi di Hiv per milione di abitanti/anno, sempre tra i consumatori di sostanze stupefacenti per via parenterale, ha raggiunto nel 2010 il nuovo minimo di 2,54 nuovi casi che, complessivamente, significa circa 1192 nuovi casi. Una situazione che risulta ulteriormente positiva per il Vecchio continente se paragonata a quella di alcuni paesi confinanti, come la Russia in cui il tasso medio e' del 104,3 e l'Ucraina dove il tasso medio e' del 151,5. La relazione dell'Oedt sottolinea tuttavia come, nonostante i buoni risultati conseguiti a livello generale, esistano preoccupanti focolai di infezione tra i consumatori di droghe per via infettiva di Grecia e Romania. In Grecia, il numero di nuove infezioni infatti e' passato improvvisamente dalle 9-19 del 2010 alle 241 del 2011, a causa di un'epidemia locale ad Atene. In Romania, invece, si e' passati da 1-6 casi a 114 nel 2011. "Dobbiamo restare vigili di fronte ai potenziali rischi di futuri focolai di Hiv - ha affermato Joao Goulao, presidente del consiglio d'amministrazione dell'Oedt - I paesi in cui sono stati registrati aumenti trarrebbero vantaggio nel rivedere con spirito critico i loro programmi di prevenzione e controllo e nel valutare la qualita' e l'estensione delle principali misure contro l'Hiv, come la terapia sostitutiva, i programmi di sostituzione di aghi e siringhe e il trattamento antivirale. Si avverte l'esigenza continua - ha concluso - di mantenere, tra i punti dell'agenda, la salute pubblica e sufficienti servizi di prevenzione in questi tempi difficili per l'economia". 15-11-2012 16:28 ITALIA/Allarme nuove sostanze. DPA Sono stati 36 i casi di intossicazione acuta correlata all'uso di sostanze stupefacenti in Italia grazie all'attività di monitoraggio del Sistema nazionale di allerta precoce del dipartimento per le politiche antidroga. Il Sistema ha anche individuato complessivamente 29 differenti sostanze illecite e farmaci venduti senza prescrizione medica. Nella fattispecie, è stata riscontrata l`offerta di catinoni sintetici come mefedrone, Mdpv e butilone, di cannabinoidi sintetici e analoghi benzoil indoli, di derivati fenetilamminici, oltre ad altre sostanze psicoattive note come ketamina, cocaina, Mdma, Lsd, marijuana, e a farmaci che non possono essere venduti senza prescrizione medica come diazepam, ossicodone, metadone, idrocodone, morfina. Complessivamente, in 9 mesi di attività, dall'agosto 2011 all'aprile 2012, spiega il Dipartimento in una nota, sono stati individuati 34 siti web in lingua italiana e con server localizzato all`interno dei confini nazionali, e sono state segnalate 237 offerte commerciali di sostanze illecite sul web. Le segnalazioni alle forze dell`ordine dei siti che vendono sostanze poste sotto controllo hanno avuto come esito nel 44,3% dei casi la rimozione dell`annuncio e nel 36,7% dei casi la chiusura della pagina web. Ciò significa che nell`81% dei casi questi annunci sono stati interdetti alla consultazione web e resi inaccessibili ai potenziali acquirenti. Circa il 16% delle segnalazioni non ha avuto riscontro e le offerte commerciali risultano ancora visibili online. 14-11-2012 14:52 MESSICO/Narcoguerra. Tortillas per cercare vittime narcos Anche le famose 'tortillas' sono state mobilitate per scoprire la sorte dei migliaia di 'desaparecidos' della guerra dei narcos in Messico. Una trentina di 'tortillerias' di Ciudad Juarez, la capitale dello stato di Chihuahua alla frontiera con gli Stati Uniti, la citta' piu' violenta del Paese, hanno aderito ad una massiccia campagna ideata sul modello delle foto di bambini dispersi stampate sulle bottiglie del latte negli Usa. I pacchetti di 'tortillas' avranno stampate le foto delle centinaia di persone sparite senza lasciare traccia, in particolare molte giovani donne, degli strati piu' poveri della societa' o operaie dell'industria tessile locale. Nel 2012, sono gia' 312 le denuncie per la sparizione di giovani donne, probabili vittime delle bande di narcos. L'iniziativa e' finanziata dal governo federale, da quello locale e dall'Istituto della donna di Chihuahua. 14-11-2012 14:50 BRASILE/Violenza Sao Paulo. Poliziotti venduti ai narcos Nuovo capitolo dell'ondata di violenza che da mesi sta terrorizzando la citta' e lo Stato di San Paolo: la locale polizia militare sta investigando la probabile vendita dei dati personali di agenti della corporazione alla criminalita' organizzata, che avrebbe cosi' in mano l'identita' e l'indirizzo residenziale dei poliziotti 'marchiati per morire'. Le informazioni sono state rubate dai computer del commissariato di Itaquaquecetuba, come ha confermato il comandante, tenente colonnello Maria Ines de Medeiros. Oltre 90 agenti, la maggioranza dei quali mentre non erano in servizio, sono stati assassinati nella megalopoli brasiliana dall'inizio dell'anno. Nel frattempo, una serie di atti criminali e' stata registrata anche a Florianopolis, capitale dello Stato meridionale di Santa Catarina: qui, oltre 20 attacchi sono stati commessi da parte di ignoti banditi nelle ultime 48 ore e vari autobus del servizio pubblico sono stati incendiati, mentre un commissariato e un posto di sorveglianza della polizia militare sono stati bersagliati da colpi di arma da fuoco. 14-11-2012 14:47 URUGUAY/Legalizzazione marjuana. Presentato ddl Produzione privata ma distribuzione pubblica, quattro varieta' di marijuana disponibili per i consumatori registrati, autorizzazione della coltivazione in case e tetto massimo di 40 grammi al mese: queste le principali misure contenute nel disegno di legge del governo uruguayano che portera', se e' approvato in Parlamento, alla legalizzazione dell' 'erba'. Il ddl e' stato presentato oggi ai legislatori del Frente Amplio -la coalizione di sinistra al governo, che sponsorizza la riforma- e prevede anzitutto la creazione di un Istituto Nazionale del Cannabis (Inca), organismo statale che sara' responsabile di concedere le licenze per le piantagioni di marijuana e controllare il modo in cui sono gestite. In pratica, la marijuana sara' coltivata da aziende e club privati - anche se la norma non esclude la possibilita' che anche lo Stato si dedichi a questa attivita' - e successivamente venduta a consumatori registrati attraverso una rete di dispensari pubblici, che consegneranno non piu' di 40 grammi per persona, in quattro varieta': cannabis indica, cannabis sativa e due miscele diverse delle due. I cittadini potranno hanno coltivare a casa loro fino a sei piante di cannabis, per un raccolto annuale che non superi i 480 grammi. In quanto ai club di consumatori, potranno solo coltivare il necessario al proprio consumo, e non potranno vendere a terzi. I consumatori saranno registrati ma la loro identita' sara' protetta dalla legge sulla privacy, e non potra' essere divulgata che in base a un ordine giudiziario. 13-11-2012 14:52 ITALIA/Legalizzazione cannabis. Nida/Usa e DPA: cala il rendimento scolastico La legalizzazione dell'uso di cannabis produce un aumento dei consumi soprattutto nelle fasce piu' vulnerabili giovanili. E' stato dimostrato da ricerche scientifiche e, in particolare, da uno studio esauriente del NIDA durato oltre 30 anni, che l'uso di cannabis e' in grado nel tempo di ridurre il quoziente intellettivo dei consumatori, la memorizzazione, l'attenzione, la motivazione e il coordinamento psicomotorio. "Ci potremo aspettare un forte calo del rendimento scolastico sia a Washington che nel Colorado dove hanno legalizzato la marijuna, se questo verra' realmente applicato", ha commentato Nora Volkov, direttore del NIDA, durante la conferenza stampa di presentazione del 3^ Congresso Internazionale sulle neuroscienze che si sta svolgendo all'Auditorium della Gran Guardia a Verona. "Come ricercatrice ritengo che favorire il consumo di marijuana negli adolescenti crei un notevole danno alla maturazione cerebrale", ha proseguito. "La legalizzazione - ha proseguito Giovanni Serpelloni, capo del DPA - puo' aprire le porte alla diffusione dell'uso e dei danni neurocognitivi conseguenti. Inoltre, rendendo socialmente tollerato l'uso, si assiste ad una diminuzione della disapprovazione sociale, fattore prevenivo che si e' dimostrato molto importante nel ridurre l'uso da parte degli adolescenti, favorendo una tolleranza di questa sostanza, che ne incrementera' il consumo con gravi ripercussioni sulla salute mentale soprattutto nelle giovani generazioni. Quindi e' necessario non usare alcun tipo di sostanza stupefacente, ne' abusare di alcol". 13-11-2012 13:13 ITALIA/Cocaina e cannabis. I danni al cervello secondo i dati diffusi da DPA Uno studio italiano ha evidenziato, grazie alla tecnica delle neuroimmagini, gli effetti sul cervello di due sostanze stupefacenti molto diffuse, la cocaina e la cannabis. Lo ha reso noto il capo del Dipartimento nazionale antidroga, Giovanni Serpelloni, nel corso del Congresso internazionale "Addiction: new evidence from neuroimaging and brain stimulation", in corso a Verona. Il Dipartimento - la cui delega e' affidata al ministro per la Cooperazione e l'Integrazione Andrea Riccardi - ha effettuato una mappatura delle alterazioni del cervello dovute al consumo di queste due sostanze. Per entrambi il dato scientificamente saliente si è rivelato una interazione diretta tra il consumo di droga e la risposta della corteccia prefrontale, cioè la cosiddetta "area del controllo". In particolare, per quanto riguarda la cannabis, le risonanze effettuate hanno evidenziato significative correlazioni tra i deficit nella memorizzazione e apprendimento riscontrati ai test e la riduzione nello spessore corticale delle aree temporo-mesiali. "Lo studio - ha spiegato Serpelloni - evidenzia come l'uso di droga influisce direttamente sulla corteccia prefrontale, allontanando la capacità decisionale dell'individuo, anche rispetto alla stessa assunzione di droghe. Capire quali meccanismi neurologici si inneschino prima, durante e dopo l'assunzione di droghe, come ad esempio l'alterazione dell'integrità microstrutturale in diverse aree cerebrali e una riduzione del glutammato, il piú importante neurotrasmettitore eccitatorio del sistema nervoso centrale, significa fare un passo in avanti nella possibilità di dare risposte concrete alla sfida della prevenzione dall'uso di droghe". 13-11-2012 13:11 MESSICO/Narcoguerra. Migliaia di persone cancellate dai narcos Negli ultimi anni decine di migliaia di persone sono state letteralmente 'cancellate dalla faccia della terra' dal narcotraffico in Messico. Lo riporta il quotidiano messicano Excelsior, che ha avuto accesso ad archivi segreti della polizia oggi accessibili grazie alla recente legge sulla trasparenza'. Il quotidiano afferma che dalle inchieste della polizia, tra gennaio del 2008 e dicembre del 2011, le persone sparite senza lasciare la minima traccia sarebbero 14.300, aggiungendo peró che queste sono le cifre ufficiali di sparizioni denunciate: secondo organizzazioni di diritti umani, i 'desaparecidos' in realtà sono almeno il doppio, perch‚ molti casi non sono nemmeno denunciati - perch‚ le famiglie hanno paura o perch‚ si tratta di persone senza senza nessuno che possa denunciare la loro sparizione. Nel 63% dei casi presi in considerazione dalle forze dell'ordine, le persone sparite sono state sequestrate da sconosciuti armati. 13-11-2012 11:08 /ONU/Lotta alla droga. Paesi centroamerica chiedono cambio strategia I leader di Messico, Honduras, Costa Rica e Belize hanno chiesto di rivedere le attuali strategie di lotta al traffico di droga, alla luce della legalizzazione della marijuana in due Stati statunitensi. In una dichiarazione congiunta, letta dal Presidente messicano uscente Felipe Calderon, i quattro Paesi hanno chiesto alle Nazioni Unite di tenere una sessione speciale entro il 2015, per esaminare "successi e limiti" della lotta al narcotraffico, e all'Organizzazione degli Stati americani di redigere un rapporto sull'impatto che avrà la legalizzazione della marijuana in Colorado e Washington. I leader hanno sottolineato la necessità di "analizzare a fondo la politica pubblica e le implicazioni sanitarie" per i loro Paesi dopo che "in alcuni Paesi del nostro continente sarà autorizzata la produzione, il consumo e la diffusione della marijuana". Già altri Paesi dell'America Latina stanno valutando strategie diverse per contrastare il fenomeno: in Uruguay si sta discutendo una legge che consentirebbe allo Stato di regolare la distribuzione e la vendita marijuana, e in Guatemala il Presidente Otto Perez si è detto favorevole alla sua legalizzazione. ------------------------------------------- NON DARE PER SCONTATA LA NOSTRA ESISTENZA! Senza il sostegno economico di persone come te non saremmo in grado di informarti. Se ci ritieni utili, sostienici con una donazione da 25, 50, 100, 250, o 500 euro o con un contributo a tua scelta: - con carta di credito sul nostro sito sicuro https://ssl.sitilab.it/aduc.it/ - CC/postale n. 10411502, IBAN: IT81 F 07601 02800 000010411502 - CC/bancario CRF Ag. 17 Firenze n. 7977, IBAN: IT11 O 06160 02817 000007977C00   (N.B. il carattere a sé stante è la lettera O e non la cifra zero) -------------------------------------------