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Stupefacenti e uso di gruppo, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione
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Articolo di Carlo Alberto Zaina
1 febbraio 2013 12:37
 
Con la sentenza pronunziata ieri, le SSUU della Corte di Cassazione hanno, dunque, risolto l'arcano concernente la punibilità del cd. uso di gruppo di sostanze stupefacenti, anche in relazione a vicende che si siano verificate successivamente all’entrata in vigore della L. n. 49/2006, (testo che ha parzialmente modificato il T.U. D.P.R. n. 309/1990).
Ed ora, a giochi fatti, è tutto un coro di conferma (addirittura, si potrebbe dire in maniera stupefacente, l'on. Giovanardi e lo stesso dott. Serpelloni del DPA salgono sul carro del vincitore) ad una decisione certamente non facile, tutt'altro che prevedibile.
E' sempre, infatti, stata strenua la resistenza di una parte della giurisprudenza di legittimità alla depenalizzazione dell'istituto.
Tale indirizzo aveva aderito in modo del tutto intransigente alla tesi che, in virtù di valutazioni puramente formali (una delle quali era l'esaltazione, sul piano strettamente semantico dell'inutile avverbio esclusivamente introdotto inutilmente dalla Legge FINI-GIOVANARDI, in relazione alla locuzione “uso personale”), operava una infondata distinzione interpretativa fra l'uso personale del singolo e l'uso personale di più persone riunitesi in sodalizio per l'acquisto.
Allo stato, è corretto rilevare che, però, non è dato conoscere l'esatto percorso ermeneutico seguito dalla Corte Suprema.
Certo è che non si può, affatto, pensare o sostenere che i giudici di legittimità abbiano aperto tout court alla depenalizzazione di questa situazione di fatto, rinunziando, in pari tempo, ad una serie di ragionevoli parametri che la giurisprudenza (di merito e di legittimità) aveva in itinere elaborato ed individuato.
In proposito appare significativa anche una pronunzia della Sezione Quarta del 9 dicembre 2012 (pubblicata il 29 gennaio 2013 e che si allega), la quale, pur ribadendo la proprio preferenza per la tesi più restrittiva (quella della sanzionabilità della condotta consortile) ha operato, in pura ipotesi – ed in relazione alla specifica fattispecie – un'apertura di carattere teorico, declinando il principio per cui il consumo di gruppo (ma sarebbe meglio dire l'acquisto di gruppo) potrebbe non formare oggetto di sanzione, solo in presenza di precisi parametri.
Rifacendosi, quindi, esemplificativamente alla più avveduta giurisprudenza, che ha perpetuato quella posizione già assunta dalle SS.UU. e ricordata in precedenza, in epoca anteriore alla novella del 2006, le condizioni necessarie consisterebbero:
 1. nella comunione adesiva preliminare delle parti ad un progetto di acquisto che coinvolga anche il mandatario deputato alla ricezione materiale dello stupefacente;
2. nella esatta identificazione ab origine di tutti coloro che compongono il gruppo;
3. nella comprovata volontà di procurarsi lo stupefacente, destinata ad un uso personale di ciascuno dei sodali;
4. nella circostanza che non si verifichino passaggi intermedi che possano interessare lo stupefacente acquistato.
 
Il giudizio di significativa e preponderante rilevanza (al fine di potere pervenire ad un giudizio in ordine alla liceità o meno della complessiva condotta) del momento dell'acquisto è testimoniato proprio da due aspetti specifici.
 In primo luogo, si nota la particolare accentazione che la giurisprudenza ha posto sulla posizione del mandatario, il quale deve essere un intraneus rispetto al gruppo degli acquirenti.
 In secondo luogo, si evidenzia, che, al di là della suggestioni semantiche adottate, appare del tutto logico e razionale che più persone si possono accordare per acquistare in comune una quantità di stupefacente, obbiettivamente modico, con il dichiarato preventivo fine di farne – ciascuno – uso personale.
 Si deve, pertanto, osservare come conclusione pacifica cui pervenire, che il porre in comune il danaro da utilizzare per l'acquisto dello stupefacente ed il perseguire l'obbiettivo, altrettanto comune, di un uso personale del compendio che si va, così, ad acquistare, può permettere, in capo ai sodali, il raggiungimento, in questo modo, di vantaggi di varia natura sia economica, che personale.
 A tale risultato si può pervenire, senza che si possa ravvisare, in alcun modo, una tangibile differenza sostanziale, ontologica o giuridica, rispetto al comportamento di chi acquisti a livello individuale, con la stessa finalità di un uso personale (definito in tale caso ex lege ed in assenza di caratteri propri e dissimili).
In buona sostanza, attese le premesse svolte, non si può ragionevolmente sostenere che si palesino in alcun modo, apprezzabili manifestazioni di differenza fra l'acquisto individuale di stupefacente, finalizzato all'uso esclusivamente personale e l'acquisto di gruppo, operato con il dichiarato preventivo fine – di ciascuno degli acquirenti – di utilizzare a propria personale soddisfazione.
Da ultimo, e con riserva di riprendere l'argomento, quando saranno note le motivazione di questa decisione, siano consentite due considerazioni.
Da un lato, il sottoscritto era stato buon profeta, quando aveva sostenuto (ricevendo anche aspre contestazioni) che l'addizione all'espressione “uso personale” dell'avverbio “esclusivamente” costituiva null'altro che un mero maquillage semantico.
Esso nulla modificava e non poteva assumere alcun valore sostanziale, sul piano normativo, privo com'era di forza addittiva rispetto al testo vigente.
Il termine in questione non ha apportato, infatti, alla originaria e previgente locuzione “uso personale” quel ritenuto ed asserito quid pluris.
Non si è creata, pertanto, una reale stenosi dei limiti operativi dell’esimente in questione, quale indubbia espressione di una volontà normativa maggiormente punitiva.
Non è dunque, fondata la conclusione per cui l’introduzione del termine “esclusivamente” avrebbe, così, assolto ad un più complessivo disegno repressivo seguito dal legislatore, riguardo ad “ogni attività connessa alla circolazione, vendita, consumo di sostanze stupefacenti…”.
Da altro lato, appare opportuno ribadire la necessità che non si parli di uso di gruppo, o, comunque, essa non costituisca l'unica e principale indicazione in materia.
E', infatti, preferibile ad avviso di chi scrive l'utilizzo della espressione “acquisto di gruppo”, posto che tutti gli elementi evocati per la valutazione attengono alla fase, alla preparazione dell'acquisto ed alle modalità di approvvigionamento dello stupefacente, oltre che alla destinazione ad un uso proprio dei singoli sodali.
Come, quando e dove avvenga il successivo consumo, appare un post factum irrilevante.
 
 
 
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