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Stupefacenti e spaccio di lieve entità, la modifica del Governo alla legge Fini-Giovanardi è nata già morta?
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Articolo di Carlo Alberto Zaina
23 dicembre 2013 10:44
 
Il Governo ha pomposamente licenziato, fra le altre norme che dovrebbero lenire l'emergenza carceri, la modifica del comma 5 dell'art. 73 DPR 309/90, intervenendo sulla natura dell'istituto in questione, che da circostanza attenuante ad effetto speciale e' divenuto autonoma forma.
L'art. 2, nello schema sottoposto dal governo, prevede le “Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope” e il “delitto di condotte illecite in tema di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità”.
Ricordo che Il tema della lieve entità costituisce uno dei punti più controversi della legge 309 del ’90. Ora viene abrogato il quinto comma dell’art. 73, sostituito dalla dicitura: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000”.
L'idea in se' avrebbero potuto essere indubbiamente valida, ma devo osservare che alla evidente tardività' dell'intervento legislativo (sono almeno 10 anni che sostengo la necessità di riconoscere la lieve entità quale espressione di un reato di minore gravità rispetto all'ipotesi ordinaria del comma 1 ed 1 bis del l' art. 73), si abbina un' intempestività senza precedenti.
Si tratta di una modifica normativa che presenta, infatti, profili genetici di incostituzionalità propri della Fini-Giovanardi: ossia anche questa norma di allinea alla mancata distinzione giuridica tra droghe leggere e droghe pesanti, distinzione in contrasto sia con i principi indicati nella decisione 2004/757/GAI del Consiglio dell'Unione Europea, che prevede come le sanzioni concernenti le condotte illecite in materia di stupefacenti devono ispirarsi ai principi diefficacia, proporzionalità e dissuasività.
Poiché l'11 ed il 12 febbraio prossimi la Corte Costituzionale sarà riunita per giudicare sulle eccezioni di legittimità costituzionale sollevate da plurimi giudici sia ci merito, che di legittimità, invito a considerare la concreta possibilità di inapplicabilità (o di limitatissima applicabilità) della disposizione, nell'ipotesi in cui l'impianto della citata L. 49/2006 venisse in tutto od anche solo in parte disatteso ed abrogato.
E' quasi diurno che ci si possa trovare dinanzi ad una norma nata morta, in quanto destinata - a propria volta - a venire sanzionata di incostituzionalità, con la conseguenza che ci si troverebbe senza più l' effettiva operatività della ipotesi lieve e con un vuoto normativo di proporzioni enormi.
La fretta del Governo appare, quindi, gravemente superficiale e francamente irresponsabile, perché sarebbe stato sufficiente attendere il pronunciamento della Consulta per evitare i paventati rischi.
Consiglio, comunque, subito di eccepire la questione e chiedere la sospensione del giudizio.
 
 
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