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Hashish, 21mila dosi commerciali non costituiscono ingente quantità, Cassazione
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Articolo di Carlo Alberto Zaina
16 luglio 2011 9:30
 
 La Corte di Cassazione, con la sentenza che si richiama, conferma quell'orientamento emerso nelle recenti precedenti pronunzie rese in tema di ingente quantità di sostanze stupefacenti.
Dette decisioni hanno, infatti, introdotto espressi limiti quantitativi, oltre i quali, risulta logico e ragionevole ritenere non solo contestabile all'imputato, ma addirittura, perfezionata la circostanza aggravante di cui all'art. 80 comma 2° dpr 309/90.
La decisione in commento promuove, quindi, pare definitivamente, un orientamento che, pur basandosi su di una fictio juris (latitando, infatti, un parametro normativo certo) ha, comunque, l'indubbio merito di tentare una razionale stabilizzazione dei criteri in base ai quali distinguere fra l'ipotesi ordinaria di detenzione, prevista dall'art. 73 dpr 309/90, e quella aggravata ai sensi del citato co. 2° dell'art. 80.
Nel caso che ci occupa i giudici di legittimità hanno preso le mosse addirittura dalla notissima sentenza delle SS.UU. del 21 giugno 2000 (Primavera), che si propone caposaldo dell'evoluzione interpretativa.
Tale pronunzia, infatti, ebbe a sancire che
    1. l'aggettivo “ingente” può venire efficacemente evocato solo in presenza di quantitativi di sostanze stupefacenti che possano essere definiti inusuali ed eccezionali, in relazione alla loro consistenza quantitativa e qualitativa,
    2. l'eccezionalità delle dimensioni ponderali del compendio, che venga definito “ingente” deve essere rapportata con i quantitativi che, di regola, vengono trattati negli scambi che avvengano nella zona ove si sia verificato il fatto,
    3. i caratteri sin qui evidenziati, funzionali all'applicazione dell'aggettivo “ingente”, devono esprimersi, dunque, anche in relazione alla capacità del quantitativo di droga di soddisfare la necessità di un numero di tossicodipendenti davvero rilevante, e, comunque, fuori dal contesto ordinario,
    4. al fine di ritenere minacciata, in materia di stupefacenti, significativamente e gravemente la salute pubblica, si deve tenere in doveroso conto il grado di purezza delle singole dosi, vale a dire il rapporto che si instaura fra principio attivo e quantitativo lordo.
A distanza di 10 anni dalla ricordata sentenza, questi, principi, nella grave ed ingiustificabile assenza di quegli interventi normativi che ogni giorno di più si renderebbero necessari, per avere un minimo di uniformità e certezza del diritto, rimangono assolutamente attuali e risultano progressivamente metabolizzati dalla giurisprudenza di legittimità, come è dimostrato dai richiami che la sentenza opera a pronunzie recenti della Sesta Sezione (n. 20120 Mtumwa).
L'indirizzo interpretativo, che – così – emerge, ripropone, quindi, la fondatezza di quella critica all'indeterminatezza sostanziale della circostanza aggravante portata dal co. 2 dell'art. 80, posto che si avverte, sempre più, la necessità che esistano veri e propri limiti – ancorati saldamente al dato ponderale – che permettano un'applicazione logica e razionale della fattispecie, evitando contrasti interpretativi.
La sentenza, inoltre, risulta rilevante anche perchè contiene un ulteriore principio indubbiamente importante.
Essa sconfessa, infatti, la omologazione fra diverse tipologie di stupefacenti (le cd. droghe leggere e droghe pesanti) operata impropriamente con la novella del 2006.
La Corte , infatti, pone, in proposito, l'accento
a) sul differente limite ponderale che viene stabilito, affinché si ritenga applicabile la circostanza aggravante in parola;
b) sul riconoscimento esplicito, attraverso i differenti limiti ponderali stabiliti (2 chilogrammi, ad esempio, per cocaina ed eroina e 50 chilogrammi, ad esempio, per hashish e marjjuana) di un diverso livello di offensività penale attribuibile a dette sostanze – maggiore per le prime, minore per le seconde - . Si tratta di una considerazione che certamente può produrre effetti sia in punto di pena, che addirittura in ambito di valutazione di quantitativi di stupefacenti, oggetto di mera condotta detentiva;
c) sulla diversificazione, in maniera del tutto esplicita, della sostanze stupefacenti in categorie ontologiche tra loro distinte definite espressamente in sentenza “droghe leggere e droghe pesanti” (si pensi al fatto che nel caso di specie 21.000 dosi di hashish non sono state ritenute configuranti l'aggravante in disamina!).
E' chiaro che, come detto, ci troviamo dinanzi ad un'elaborazione di natura giurisprudenziale e, come tale, suscettibile di limiti, dati dalla necessità di colmare storiche lacune normative, elaborando, altresì, soluzioni di principio che si applichino a casi specifici, spesso tra loro difficilmente omologabili.
Ciò non di meno, ritiene chi scrive che la strada intrapresa anche per il tramite delle sentenze (Sez. IV) 27 Giugno 2011 n° 25669 ed 8 marzo 2011, n. 9029, conformi alle statuizioni contenute in quest'ultima pronunzia, sia meritevole di grande attenzione e vada certamente incoraggiata perché offre – quanto meno – un canone ermeneutico munito del carattere della determinatezza.

Carlo Alberto Zaina, legale del foro di Rimini, collabora con l'Aduc e offre consulenza legale gratuita qui.
 
 
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