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Droga. Costituzionalita' Fini-Giovanardi: la seduta dell'11 febbraio e l'Avvocatura dello Stato
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Articolo di Fabio Valcanover *
18 gennaio 2014 10:12
 
La Avvocatura si è costituita in giudizio, per la legge Fini-Giovanardi sulla droga, con una memoria che eccepisce la inammissibilità della questione per non rilevanza concreta, potendo il Giudice a quo applicare il 5° comma dell’art. 73 DPR 309/1990 (attenuante allora, ora figura autonoma di reato), e la palese infondatezza.
In merito, in quest’atto introduttivo, ancora interlocutorio, riservandosi di produrre ampia memoria, l’Avvocatura si presenta alla Corte sostenendo che le disposizioni introdotte con L. 49/2006 “appaiono assolutamente coerenti con la premessa al decreto legge in questione, in cui è menzionata la straordinarietà e l’urgenza di garantire l’efficacia dei programmi terapeutici di recupero per le tossicodipendenze, anche in caso di recidiva, appare indubbia l’omogeneità della loro ratio rispetto a quella che ispira le disposizioni censurate, anch’esse preordinate al perseguimento delle stesse finalità di recupero dei tossicodipendenti e di contrasto del fenomeno della tossicodipendenza (…)”.
… Contrariamente alla preponderante pubblicistica in materia, pubblicistica orientata sia sul versante proibizionista che antiproibizionista, l’Avvocatura – che rappresenta il Governo – afferma che il carcere sia una cura!!! …
Che sia un incidente?
Lo si scoprirà leggendo la memoria con cui ha promesso di illustrare ampiamente le proprie ragioni…

* legale del foro di Trento


 
 
 
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