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Cassazione: lo stato di alterazione da stupefacenti deve essere accertato con tecniche specialistiche
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Articolo di Carlo Alberto Zaina
29 settembre 2009 10:14
 
La sentenza in commento (Cassazione penale , sez. IV, sentenza 09.08.2009 n° 28219) si segnala per due profili tecnico-giuridici di particolare interesse.
Da un lato, il primo appare di carattere strettamente processuale.
Esso concerne i categorici limiti processuali che la legge stabilisce, in relazione al potere delibativo del giudice, al momento della valutazione della proposta di patteggiamento.
Preliminarmente a qualsiasi considerazione di congruità del negozio bilaterale sulla pena, il giudicante deve, infatti,dare conto ed operare una prognosi che riguarda l'eventuale applicazione dell'art. 129 c.p.p.[1], al caso concreto, seguendo, pertanto, i principi contenuti dal co. 2° del richiamato articolo .
Solo se venga, dunque, esclusa la circostanza che, dagli atti, risulti evidente che il fatto non sussiste o che l`imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice non potendo pronunziare sentenza di assoluzioneo di non luogo a procedere con la formula afferente al caso di specie, procederà alla disamina dell'accordo sanzionatorio intercorso fra le parti ed alla sua eventuale.
Or bene, attese queste premesse normative, il Supremo Collegio perviene alla conclusione che, nel caso in questione, il giudice di merito abbia fatto cattivo utilizzo e governo della norma di cui all'art. 129 c.p.p. .
L'indirizzo dei giudici di legittimità, senza dubbio, va condiviso, perchè esso appare improntato al rispetto dei limiti delibativi che il dettato codicistico impone.
Il fulcro ermeneutico centrale del ragionamento dei giudici di legittimità, infatti, riposa nella esegesi dell'aggettivo “evidente”.
Tale parola, nel contesto normativo in questione, viene utilizzata, come forma specificativa con riferimento al livello di possibile percezione, da parte del giudice, di una situazione di non colpevolezza dell'imputato.
Tale carattere di indiscutibilità od incontestabilità, che deve connotare lo specifico profilo processuale, deve apparire, talmente patente, già nella fase precedente o coeva al patteggiamento, si che deve essere esclusa, in nuce, ogni ipotesi di ulteriori e diverse indagini (anche difensive), dalle quali si possano ricavare risultati favorevoli all'imputato.
Ergo, il proscioglimento o l'assoluzione deve essere concretamente pronunziabile da parte del giudice già dopo una disamina della poszione dell'imputato, la quale avvenga allo stato degli atti.
Decisiva, quindi, è la nozione di evidenza.
Secondo una recente pronunzia “....la "evidenza" richiesta dall'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., presuppone, infatti, la manifestazione di una verità processuale così chiara, manifesta ed obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia...”[2].
Si tratta di un'orientamento costante , il quale conferma il copioso indirizzo giurisprudenzialevigente [V. ex plurimis, Sez. VI, sent. n. 31463 del 16-07-2004 (ud. del 08-06-2004) (rv 229275),che ha sostenuto che “In presenza di una causa estintiva del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 c.p.p. solo nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile; tanto che la valutazione da compiersi in proposito appartiene più al concetto di "constatazione" che a quello di "apprezzamento". Ed invero il concetto di "evidenza", richiesto dal secondo comma dell'art. 129 c.p.p., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara ed obiettiva, che renda superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione ad un accertamento immediato”.
Ciò posto e premesso, va notato che la Corte, comunque, riconosce fondata l'intuizione del giudice di prime cure, anche se, come detto, la disattende per ragioni strettamente procedimentali.
Va ricordato, infatti che il Tribunale monocratico di Savona aveva operato una precisa distinzione di merito, all'interno della composita imputazione, pervenendo al proscioglimento dell'imputato dal reato di cui all'art. 187 CdS[3], sul presupposto eminentamente logico dell'asserita assenza di una prova effettiva e dimostrativa l'asserito stato di alterazione del conducente dell'auto, all'atto dell'accertamento operato dalle forze dell'ordine.
Era stata, infatti, criticata l'ipotesi di accusa, in quanto la condizione soggettiva legittimante la contestazione dell'addebito di cui all'art. 187 CdS, sarebbe stata operata e mossa, senza che il P.M. tenesse conto della circostanza che la presenza di tracce di sostanze stupefacenti, nell'organismo del singolo soggetto, non costituisce di per sé prova tranquillizzante dell'attualità dello stato di alterazione.
E', infatti, nozione comune che l'assunzione di stupefacenti può essere dimostrata – a seconda della tipologia della sostanza utilizzata – anche a distanza di tempo, attesa la possibilità di protrazione per diversi giorni della presenza nell'organismo del principio attivo del compendio ingerito.
Su tale abbrivio, dunque, particolarmente significativa, se non decisiva, può apparire, di volta, in volta, l'esplorazione della tematica concernente la possibile non corrispondenza tra esito positivo del riscontro sui liquidi ed effettività dello stato di alterazione del soggetto, checostituiva proprio il tema affrontata dal giudice di primo grado.
Detto esame, però, presuppone un'attività di verifica probatoria di carattere scientifico, che ove non svolta con risultati significativi nel corso dell'indagine preliminare, può trovare unico momento di attuazione nel corso del dibattimento.
Va da sé che, dunque, appare del tutto indiscutibile il rilievo che la Corte di Cassazione muove alla sentenza di primo grado, laddove – pur escludendo il carattere dell'abnormità della stessa- la censura, in virtù dell'assenza della prova liberatoria “evidente” che in modo tassativo l'art. 129 co. 2° c.p.p. richiede.
Sottolinea, infatti, pertinentemente il Collegio che, in tale contesto, il tema dell'effettivo stato di intossicazione dell'imputato, al momento dei fatti, non poteva formare oggetto di valutazioni di esclusivo carattere logico, posto che come anticipato, una siffatta verifica avrebbe, invece, dovuto formare oggetto di investigazione dibattimentale e, dunque, non poteva certo venire affrontato – tout court – nelle forme procedimentali usate dal Tribunale.
Ad colorandum va, inoltre, sottolineato che la pronunzia cassata veniva a confliggere con quel principio, (ormai estraneo ad ogni possibile discussione per la sua pacificità), che esclude tassativamente la cd. “frazionabilità” dell'imputazione e l'applicabilità del negozio sulla pena solo ad alcuni reati e non già a tutti gli illeciti penali contestati[4] al singolo.
Se, dunque, il Collegio di legittimità richiama (e giustamente) il giudice di merito al rispetto di plurime forme procedurali, va detto chiaramente che risulta, però, di portata significativa la valorizzazione del tema di merito riguardante la necessità di un accertamento rigoroso delle condzioni piscofisiche della persona oggetto di indagine.
Il riconoscimento della fondatezza delle perplessità sollevate in relazione ai protocolli medico-scientifici di indagine che usualmente si adottano è veramente importante.
Tali dubbi concernono, sopratutto, il rapporto che si instaura fra le metodiche di analisi e le conclusioni cui si può pervenire in ordine alla prova dell'attualità di tale condizione del soggetto inquisito, rispetto al momento dell'incidente o del controllo.
Gli effetti processuali ricavabili dalla pronunzia in commento appaiono rilevanti.
In questo modo, infatti, può essere superata quella presunzione e quel sillogismo consequenziale all'attività di analisi ed in base ai quali il risultato dato dalla positività del singolo agli stupefacenti, andrebbe a dimostrare un reale ed effettivo di stato di intossicazione del soggetto.
L'accertamento di uno stato di "alterazione" da stupefacenti che, con felice espressione la Corte afferma costituire “..il proprium del reato di cui all'articolo 187 C.d.S..”, deve pertanto avvenire con estremo rigore metodologico, posto che esso non può essere affatto desunto, in modo sommario e soggettivo da elementi sintomatici esterni, come invece e' ammesso per l'ipotesi di guida sotto l'influenza dell'alcool (articolo 186 C.d.S.).
Rileva, infatti, perspicuamente la Corte il carattere di alta scientificità che deve caratterizzare il controllo in questione, “in quanto l'accertamento richiede conoscenze tecniche specialistiche in relazione alla individuazione ed alla quantificazione delle sostanze”.

Avv. Carlo Alberto Zaina



[1] 129 Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità
1. In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l`imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non Ë previsto dalla legge come reato ovvero che il reato èestinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza (442, 444, 455, 459, 469, 531, 26 min.).
2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato (150 s. c.p.) ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l`imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione (530) o di non luogo a procedere (425) con la formula prescritta.
 
[2] Sez. II, Sent. n. 9174 del 19-02-2008 (ud. del 19-02-2008), P.R. (rv. 239552)
 
[3] 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.
1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da tre mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Si applicano le disposizioni dell’articolo 186, comma 2, lettera c), terzo, sesto e settimo periodo, nonché quelle di cui al comma 2-quinquies del medesimo articolo 186 .
1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 1, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223
1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater .
1-quater. L’ammenda prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 186, commi 2-septies e 2-octies .
2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso.
4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell'articolo 186.
5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'àmbito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.
5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore .
6. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.
7. [Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni dell'articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 186]
8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119
[4] Una volta che sia stata compiuta la scelta del rito del patteggiamento, ne segue la sua applicazione a tutti i reati, legati dal concorso formale o dalla continuazione, oggetto dello stesso processo, dovendosi escludere che esso possa riguardare alcuni soltanto dei fatti-reato, individuati secondo criteri di opportunità legati alla valutazione di probabilità di una decisione favorevole, con la conseguenza che per gli altri il giudizio andrebbe proseguito con il rito ordinario, atteso che l'istituto di cui all'art. 444 cod. proc. pen. è un rito alternativo orientato alla rapida definizione dell'intero giudizio.
Sez. III, sent. n. 20899 del 23-05-2001 (ud. del 16-02-2001), Ardigò (rv 218837).

 
 
 
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